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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Dott. Cristina Giannelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 546/2025 promossa
DA
C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede in Montorio al Vomano (TE), via degli Abeti n. 60, elettivamente Parte_2 domiciliata in San Nicolò a Tordino, via Galileo Galilei n. 118/A, presso lo Studio dell'Avv.
NN AR (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa come in atti. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
con sede in Milano, via Gioberti n. 8, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Controparte_2
Caiazzo n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Emmanuel Formisano (C.F. dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa come in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 636/2025, pubbl. il 23/01/2025,
Repert. N. 668/2025 del 24/01/2025, notificata ai fini dell'impugnazione il 28.01.2025, resa a definizione del giudizio RG n. 13094/2022, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare che alcuna somma risulta essere dovuta dall'odierna opponente in favore dell'opposta per le causali di cui in narrativa;
• accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali di cui in narrativa;
• dichiarare inammissibili e rigettare tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali proposte dalla società convenuta opposta, in quanto inammissibili e, CP_1 comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
• condannare, per le causali di cui in narrativa, la alla restituzione e pagamento CP_1 in favore della della somma di € 2.784,04 ovvero quella maggiore o Parte_1 minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 come per legge dalla data del dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
.” Controparte_3
Per “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di CP_1 fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal vverso la Sentenza Parte_1
n. 636/2025 – Rep. n. 668/2025 del 24.01.2025 emessa e pubblicata il 23.01.2025 dal Tribunale di
Milano e per l'effetto confermare la stessa integralmente.
pagina 2 di 10 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Salvis iuribus.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 2.04.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3054/2022 emesso, su istanza di dal Tribunale di Milano, con cui CP_1 veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di €13.339,48, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo a saldo per la realizzazione di servizi web, domandando:
- in via principale, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, disconoscendo le sottoscrizioni contenute nel contratto n.
2021FABPIC18 del 15.10.2021, le e-mail e tutta la documentazione contabile prodotti dalla ricorrente, sostenendo di non aver mai richiesto, né ricevuto le prestazioni esposte nelle fatture ingiunte (ritenute comunque inidonee a provare il credito preteso);
- in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione dell'acconto di € CP_1
2.784,04, oltre interessi, versato per errore dal proprio ufficio amministrativo;
- la condanna della opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: CP_1
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via principale il rigetto di tutte le domande formulate dalla opponente, in quanto infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata l'accertamento della validità del secondo contratto che produceva, n. 2021FABPIC15 del 15.10.2021 (nei fatti precedente a quello monitoriamente azionato), in quanto debitamente sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante dell'opponente, e la condanna al pagamento delle somme dovute in forza di questo;
- la condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esaurite le prove testimoniali, dopo aver ritenuto: - che dalla copiosa documentazione prodotta dalla (in CP_1 particolare i due contratti del 15.10.2021, i documenti di identificazione del legale rappresentante di ottenuti al momento della sottoscrizione, le fatture emesse per i servizi resi, Parte_1
l'ordine di pagamento dell'acconto e l'ampia corrispondenza telematica, anche via WhatsApp, pagina 3 di 10 intercorsa tra le parti) e dalle prove orali era emersa la fondatezza della pretesa creditoria, e nello specifico la avvenuta sottoscrizione dei contratti citati, nonostante, il disconoscimento della parte opponente;
- che era stata dimostrata anche l'intervenuta nomina di quale consulente della Persona_1
- che risultava, altresì, provata l'esecuzione dei servizi web acquistati “Webi Pro Parte_1
360” e “Webi Social Shopping” e la lavorazione in corso dell'ulteriore prodotto “Webi Engage”; - che la non aveva mai contestato dette prestazioni;
- che infondata era da ritenersi Parte_1
l'eccezione della parte opponente di proposizione di nuova domanda, in relazione al contratto n.
2021FAB15, prodotto per la prima volta soltanto in sede di opposizione, trattandosi di allegazione integrativa e sostitutiva della precedente, a supporto della pretesa creditoria;
con la sentenza n.
668/2025, rigettava l'opposizione di e per l'effetto confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della opposta.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di tre Parte_1 motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendo, in riforma integrale, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto CP_1
e in diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione dell'11.09.2025, le parti davano atto di come allo stato non fosse possibile una definizione bonaria della controversia. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 30.10.2025, con termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'esito di tale udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Omessa valutazione dell'istruttoria. Travisamento dei fatti.
Motivazione apparente. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta/appellata.
pagina 4 di 10 Insussistenza assoluta del credito vantato dall'opposta (Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.), l'appellante solleva plurime censure alla sentenza di primo grado.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente e validamente sottoscritto il contratto invocato dalla travisando completamente i fatti emersi dall'istruttoria. Insiste, CP_1 infatti, l'appellante nel disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni contenute in calce ai contratti prodotti dalla (all. 3 e 4 fascicolo parte opposta, all. 1 fascicolo monitorio CP_1 ricorrente), riconducibili non al legale rappresentante della ma a Controparte_4 un soggetto sconosciuto e privo di poteri rappresentativi. In assenza di una formale istanza di verificazione da parte della appellata opposta, questa non avrebbe potuto avvalersene in giudizio, né il giudice avrebbe potuto/dovuto utilizzare i citati documenti ai fini della decisione, quale prova della sussistenza e validità del titolo negoziale.
Allo stesso fine, l'appellante disconosce, altresì, la conformità dei documenti e delle e-mail prodotte da nonché, il contenuto degli stessi (all. 7, 8, 8bis, 10, 11, 12, 23, 14, 15, 16, 16bis, 17, 17bis, CP_1
18, 19 fascicolo parte opposta).
Sarebbe poi errata la valutazione complessiva delle prove testimoniali raccolte, dalle quali non emergerebbe in alcun modo la sussistenza del rapporto contrattuale, né l'esecuzione delle relative prestazioni, mai commissionate né ricevute dalla In particolare, sarebbe falsa la Parte_1 testimonianza di , il quale non sarebbe mai stato incaricato dalla appellante della gestione Persona_1 dei contratti in esame, essendo stato semmai agente della e soprattutto avrebbe CP_1 dichiarato falsamente che la prima proposta (n. 2021FAB15) era stata sottoscritta e timbrata alla sua presenza dal e che aveva raccolto la seconda proposta (n. 2021FAB18) per conto della Pt_2 [...] per sottoporla poi all'accettazione della (in data 17.01.2024 il Parte_1 CP_1 Pt_2 avrebbe anche sporto denuncia-querela nei confronti del in relazione a detta deposizione). Per_1
Gli altri testi sentiti ( ), invece, a differenza di quanto Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 erroneamente interpretato dal giudice di primo grado, avrebbero confermato soltanto generici contatti tra le parti, e non l'esistenza e la validità dei contratti.
Parimenti difetterebbe la prova della pattuizione del corrispettivo e della debenza delle somme inserite nelle fatture azionate nel procedimento monitorio, tutte contestate e disconosciute dalla appellante: dette fatture, in quanto documenti a formazione unilaterale, sarebbero da sole inidonee a provare in sede di opposizione la sussistenza del credito, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la congruità
e pertinenza degli importi applicati.
Con una ulteriore e diversa argomentazione, infine, censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta, in via subordinata, dalla appellata la quale aveva chiesto, CP_1
pagina 5 di 10 nell'ipotesi in cui fosse stata accolta l'eccezione di disconoscimento del contratto n. 2021FABPIC18 prodotto nella fase monitoria, di accertare la validità del contratto n. 2021FABPIC15, prodotto soltanto nel giudizio di opposizione, e di condannare la al pagamento degli importi in esso Parte_1 previsti. Avrebbe infatti errato il Tribunale nel ritenere che tale domanda non violasse il divieto di mutatio libelli di cui all'art. 183 c.p.c., avendo ad oggetto il pagamento di somme diverse per la prestazione di servizi altrettanto diversi.
Con il secondo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Omessa valutazione dell'istruttoria. Travisamento dei fatti.
Motivazione apparente. Omesso accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale da parte dell'opponente/appellante (Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.)”, la difesa della contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale di restituzione della somma pari a €2.784,04 versata a titolo di acconto a favore della Ribadisce, infatti, anche in questa sede l'erroneità di tale CP_1 pagamento, mai autorizzato dall'amministratore della appellante, il quale, non appena venuto a sapere dell'esistenza del contratto (da lui mai) stipulato con l'appellata, ha provveduto a contestare immediatamente tutte le fatture emesse e i RID addebitati.
Con il terzo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (Violazione di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.)”, l'appellante impugna, infine, il capo relativo alle spese processuali, chiedendone una nuova regolamentazione in ragione dell'accoglimento del gravame e della riforma della sentenza di primo grado.
Opinione della Corte
La Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto per le ragioni che seguono e che vanno a integrare la motivazione resa dal Tribunale.
Con il primo motivo l'appellante contesta proprio la valutazione del Tribunale circa la sussistenza del titolo negoziale posto alla base della pretesa creditoria. Fin dall'inizio della controversia, infatti, la ha negato di aver acquistato i prodotti digitali offerti dalla Parte_1 CP_1 disconoscendo espressamente e in toto, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'autenticità della sottoscrizione del legale rappresentante apposta in calce ai contratti (il primo dei quali conteneva anche Parte_2 il timbro della appellante), così come la conformità ai fatti dell'intera corrispondenza prodotta dalla pagina 6 di 10 controparte, ai sensi dell'art. 2712 c.c. Da parte sua, la non ha proposto istanza di CP_1 verificazione.
Va confermata. tuttavia, la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter superare il disconoscimento effettuato dalla appellante, sia pure in assenza di una formale richiesta di verificazione. Sul punto valgono, infatti, le seguenti considerazioni.
Come correttamente motivato dal primo giudice nell'ordinanza del 27.12.2022 (con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto), in caso di contratti, come nella fattispecie, per i quali la legge o la volontà delle parti non richiede un particolare requisito di forma scritta ad substantiam o ad probationem, il disconoscimento del documento o della sottoscrizione della controparte perde di rilevanza.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato il principio secondo cui, nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, la validità e l'efficacia, l'onere di dimostrarne l'avvenuto perfezionamento, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., la cui valenza deve essere complessivamente valutata e adeguatamente motivata dal giudice (Cass., Sez. I, 24.05.2018, n. 12971).
Da ciò deriva che, anche a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte del contraente contro il quale il documento viene prodotto, la parte che intenda avvalersene non è obbligata a proporre istanza di verificazione, potendo fornire la prova dell'avvenuta stipulazione e del contenuto del contratto per altre vie, anche testimoniali e presuntive, a differenza di quanto richiesto nel caso di negozi formali (v. Cass., Sez. II, 5.01.2024, n. 315; Cass., Sez. II, 16.10.2017, n. 24306).
In quest'ottica, allora, bene ha fatto il giudice di primo grado a non tener conto del disconoscimento della sottoscrizione del , con riferimento prima di tutto al contratto n. 2021FABPIC18, non Pt_2 trattandosi di contratto che richiede una particolare forma scritta a pena di nullità o ai fini probatori.
Infatti, nonostante, il disconoscimento, a differenza di quanto sostiene l'appellante, dalla valutazione del compendio probatorio nella sua unitarietà è emersa la prova in ordine a tutti gli aspetti rilevanti per la decisione.
In primo luogo, in accordo con il Tribunale, la sussistenza del rapporto contrattuale, così come l'esecuzione delle prestazioni pattuite, sono state ampiamente provate in via documentale dalla appellata, a partire dalla copiosa corrispondenza telematica intercorsa tra le parti e riferita in particolare a: - l'avvenuta conclusione del contratto con l'intervento di e la sua rapida sostituzione per Persona_1
l'aggiunta di un ulteriore prodotto acquistato (v. e-mail del 18.10.2021, del 20.10.2021, del 21.10.2021, del 27.11.2021, con allegati anche i documenti di riconoscimento legale del ); - il pronto Pt_2 pagamento dell'acconto da parte della appellante (v. l'allegato bonifico, disposto la stessa data di pagina 7 di 10 perfezionamento del contratto); - l'avvio della produzione dei servizi web, con il necessario scambio delle informazioni richieste per la personalizzazione in base alle esigenze della (v. Parte_1
e-mail di benvenuto del 22.10.2022 con tutte le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti, e le varie e-mail del 2.11.2021, 4.11.2021, 6.12.2021, 8.12.2021, 14.12.2021, che ne attestano la progressiva lavorazione da parte del team della sempre in contatto con i dipendenti CP_1 della ). Parte_1
Coerenti e tra loro non contraddittorie sono risultate anche le dichiarazioni dei testimoni sentiti, tutte a conferma dell'effettiva commissione e produzione da parte della dei servizi acquistati CP_1 dalla controparte (v. deposizione dei testi verbale di udienza 21.03.2024, e Tes_2 Tes_3
, verbale di udienza del 19.06.2024, entrambi dipendenti della i quali si sono
[...] CP_1 occupati dell'esecuzione dei servizi web contestati;
della teste verbale di udienza del Testimone_1
20.05.2024, dipendente amministrativa della la quale ha affermato di aver accolto Parte_1 varie volte presso il suo ufficio il e di avergli inviato alcune e-mail per una collaborazione in Per_1 corso).
Anche con specifico riguardo alla testimonianza del , in relazione alla quale l'appellante asserisce Per_1 di aver sporto denuncia-querela in data 17.01.2024 per il reato di cui all'art. 372 c.p., si condivide il giudizio di attendibilità effettuato dal primo giudice, sia perché tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle deposizioni degli altri testi e nei documenti prodotti dalla appellata, sia perché, pur essendo all'epoca dei fatti agente della al momento della deposizione il aveva CP_1 Per_1 cessato detta collaborazione professionale non avendo più, dunque, un potenziale interesse nella causa.
D'altra parte, l'appellante non ha depositato alcuna prova dell'asserita denuncia né di un eventuale seguito processuale in sede penale, non potendo quindi inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste, valutate unitariamente al restante e complessivo compendio probatorio.
In secondo luogo, si ritiene raggiunta la prova anche rispetto al corrispettivo dovuto e all'importo delle somme oggetto della pretesa creditoria, non solo sulla base della documentazione contabile prodotta dalla ma anche e soprattutto per il comportamento della È, infatti, CP_1 Controparte_5 pacifico che quest'ultima abbia pagato sia l'acconto (pari a € 2784,04) sia la prima rata del contratto contestato (pari a € 1212,68), come riconosciuto e dichiarato dallo stesso amministratore nella Pt_2 raccomandata del 21.12.2021 con la quale intimava alla la restituzione di tali somme CP_1
(all. 2 fascicolo parte opponente – il vi indica in totale € 5.209,40, ma in realtà la seconda rata, Pt_2 pari € 1212,68, in base alla documentazione allegata della controparte, è rimasta insoluta, tanto da essere stata calcolata nel credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo poi emesso), adducendone il versamento ad un errore del proprio ufficio amministrativo (errore che, a ben vedere, avrebbe pagina 8 di 10 riguardato anche l'autorizzazione al proprio istituto di credito del RID di addebito a favore della
. CP_1
Ebbene, proprio dal pagamento di tali fatture, i cui importi corrispondono tutti a quanto contenuto nel contratto n. 2021FABPIC18 e richiamato nello scambio di e-mail allegato dalla , si può CP_1 ricavare in via presuntiva la prova della sussistenza del contratto e dell'entità del corrispettivo: se è vero infatti che, secondo l'orientamento consolidato, la fattura commerciale è documento unilaterale da solo non idoneo a provare l'esistenza del credito, costituendone al più un mero indizio (Cass., Sez. III,
29.12.2024, n. 34831; Cass., Sez. II , 23.05.2024, n. 14399; Cass., Sez. II, 12.01.2016, n. 299), è anche vero che il pagamento senza contestazioni dell'acconto e della prima mensilità, insieme a tutte le altre circostanze emerse nell'istruttoria e correttamente valorizzate dal giudice di primo grado, consentono di ritenere sussistente e fondata la pretesa creditoria azionata da e quindi legittimo il CP_1 conseguente decreto ingiuntivo.
Non si può che condividere, in definitiva, il convincimento a cui è giunto il Tribunale circa la sussistenza e la validità del rapporto contrattuale, soprattutto a fronte di un disconoscimento del tutto generico e a tratti contraddittorio effettuato dalla (in sede di interrogatorio formale, Parte_1 ad esempio, il ha confermato di aver avuto contatti con il , e che l'indirizzo a cui è stata Pt_2 Per_1 inviata tutta la corrispondenza e-mail allegata corrisponde effettivamente al suo indirizzo e a quello, anche pec, della società da lui rappresentata, negando poi però di aver mai preso visione del contenuto di dette mail, v. verbale di udienza del 22.01.2024). Sul punto, dunque, la sentenza va senz'altro confermata.
È, altresì, infondata anche l'ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativa al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dalla appellata opposta.
Come si è già detto, infatti, nel ricorso monitorio la ha indicato quale titolo negoziale CP_1 della propria pretesa creditoria il contratto n. 2021FABPIC18, ma ha poi domandato, in sede di opposizione e in via subordinata all'accoglimento dell'eccezione di disconoscimento di quest'ultimo, di accertare la validità del precedente contratto n. 2021FABPIC15 e di condannare l'opponente al pagamento di quanto in esso pattuito. Se è vero che in astratto questa domanda potrebbe essere inammissibile in quanto nuova domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nel concreto la doglianza dell'appellante è irrilevante, posto che il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso sulla base del titolo negoziale originariamente prodotto, senza pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata dalla opposta. Questo secondo contratto,
d'altronde, è stato prodotto dalla solo per integrare ulteriormente il materiale probatorio CP_1
pagina 9 di 10 già inserito nel fascicolo monitorio a sostegno della propria pretesa, senza modificare la domanda principale.
L'infondatezza del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo, riguardante l'omesso accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto pari a € 2.784,04, versato asseritamente per errore dall'ufficio amministrativo della Parte_1
Parimenti da respingere è anche il terzo motivo, con il quale in realtà l'appellante si limita a chiedere una nuova regolamentazione delle spese processuali nel caso di accoglimento del gravame. A ben vedere, tuttavia, non lamenta alcun errore vero e proprio della sentenza di primo grado, posto che il giudice si è semplicemente limitato ad applicare correttamente il principio della soccombenza, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, e lo stesso principio non potrà che essere seguito anche dalla Corte in questa sede.
L'appello per tutte le ragioni sopra esposte non può, dunque, essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 668/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso a favore di e, per essa, al difensore Parte_1 CP_1
Avv. Emmanuel Formisano, che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite del grado, che si liquidano per onorario, in complessivi € 3.966,00 oltre iva (se dovuta), cpa e spese forfetarie al
15%;
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il presidente est. Maria Teresa Brena
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Francesca Biondaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Dott. Cristina Giannelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 546/2025 promossa
DA
C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede in Montorio al Vomano (TE), via degli Abeti n. 60, elettivamente Parte_2 domiciliata in San Nicolò a Tordino, via Galileo Galilei n. 118/A, presso lo Studio dell'Avv.
NN AR (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa come in atti. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
con sede in Milano, via Gioberti n. 8, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Controparte_2
Caiazzo n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Emmanuel Formisano (C.F. dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa come in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 636/2025, pubbl. il 23/01/2025,
Repert. N. 668/2025 del 24/01/2025, notificata ai fini dell'impugnazione il 28.01.2025, resa a definizione del giudizio RG n. 13094/2022, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare che alcuna somma risulta essere dovuta dall'odierna opponente in favore dell'opposta per le causali di cui in narrativa;
• accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali di cui in narrativa;
• dichiarare inammissibili e rigettare tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali proposte dalla società convenuta opposta, in quanto inammissibili e, CP_1 comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
• condannare, per le causali di cui in narrativa, la alla restituzione e pagamento CP_1 in favore della della somma di € 2.784,04 ovvero quella maggiore o Parte_1 minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 come per legge dalla data del dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
.” Controparte_3
Per “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di CP_1 fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal vverso la Sentenza Parte_1
n. 636/2025 – Rep. n. 668/2025 del 24.01.2025 emessa e pubblicata il 23.01.2025 dal Tribunale di
Milano e per l'effetto confermare la stessa integralmente.
pagina 2 di 10 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Salvis iuribus.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 2.04.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3054/2022 emesso, su istanza di dal Tribunale di Milano, con cui CP_1 veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di €13.339,48, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo a saldo per la realizzazione di servizi web, domandando:
- in via principale, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, disconoscendo le sottoscrizioni contenute nel contratto n.
2021FABPIC18 del 15.10.2021, le e-mail e tutta la documentazione contabile prodotti dalla ricorrente, sostenendo di non aver mai richiesto, né ricevuto le prestazioni esposte nelle fatture ingiunte (ritenute comunque inidonee a provare il credito preteso);
- in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione dell'acconto di € CP_1
2.784,04, oltre interessi, versato per errore dal proprio ufficio amministrativo;
- la condanna della opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: CP_1
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via principale il rigetto di tutte le domande formulate dalla opponente, in quanto infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata l'accertamento della validità del secondo contratto che produceva, n. 2021FABPIC15 del 15.10.2021 (nei fatti precedente a quello monitoriamente azionato), in quanto debitamente sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante dell'opponente, e la condanna al pagamento delle somme dovute in forza di questo;
- la condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esaurite le prove testimoniali, dopo aver ritenuto: - che dalla copiosa documentazione prodotta dalla (in CP_1 particolare i due contratti del 15.10.2021, i documenti di identificazione del legale rappresentante di ottenuti al momento della sottoscrizione, le fatture emesse per i servizi resi, Parte_1
l'ordine di pagamento dell'acconto e l'ampia corrispondenza telematica, anche via WhatsApp, pagina 3 di 10 intercorsa tra le parti) e dalle prove orali era emersa la fondatezza della pretesa creditoria, e nello specifico la avvenuta sottoscrizione dei contratti citati, nonostante, il disconoscimento della parte opponente;
- che era stata dimostrata anche l'intervenuta nomina di quale consulente della Persona_1
- che risultava, altresì, provata l'esecuzione dei servizi web acquistati “Webi Pro Parte_1
360” e “Webi Social Shopping” e la lavorazione in corso dell'ulteriore prodotto “Webi Engage”; - che la non aveva mai contestato dette prestazioni;
- che infondata era da ritenersi Parte_1
l'eccezione della parte opponente di proposizione di nuova domanda, in relazione al contratto n.
2021FAB15, prodotto per la prima volta soltanto in sede di opposizione, trattandosi di allegazione integrativa e sostitutiva della precedente, a supporto della pretesa creditoria;
con la sentenza n.
668/2025, rigettava l'opposizione di e per l'effetto confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della opposta.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di tre Parte_1 motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendo, in riforma integrale, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto CP_1
e in diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione dell'11.09.2025, le parti davano atto di come allo stato non fosse possibile una definizione bonaria della controversia. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 30.10.2025, con termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'esito di tale udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Omessa valutazione dell'istruttoria. Travisamento dei fatti.
Motivazione apparente. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta/appellata.
pagina 4 di 10 Insussistenza assoluta del credito vantato dall'opposta (Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.), l'appellante solleva plurime censure alla sentenza di primo grado.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente e validamente sottoscritto il contratto invocato dalla travisando completamente i fatti emersi dall'istruttoria. Insiste, CP_1 infatti, l'appellante nel disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni contenute in calce ai contratti prodotti dalla (all. 3 e 4 fascicolo parte opposta, all. 1 fascicolo monitorio CP_1 ricorrente), riconducibili non al legale rappresentante della ma a Controparte_4 un soggetto sconosciuto e privo di poteri rappresentativi. In assenza di una formale istanza di verificazione da parte della appellata opposta, questa non avrebbe potuto avvalersene in giudizio, né il giudice avrebbe potuto/dovuto utilizzare i citati documenti ai fini della decisione, quale prova della sussistenza e validità del titolo negoziale.
Allo stesso fine, l'appellante disconosce, altresì, la conformità dei documenti e delle e-mail prodotte da nonché, il contenuto degli stessi (all. 7, 8, 8bis, 10, 11, 12, 23, 14, 15, 16, 16bis, 17, 17bis, CP_1
18, 19 fascicolo parte opposta).
Sarebbe poi errata la valutazione complessiva delle prove testimoniali raccolte, dalle quali non emergerebbe in alcun modo la sussistenza del rapporto contrattuale, né l'esecuzione delle relative prestazioni, mai commissionate né ricevute dalla In particolare, sarebbe falsa la Parte_1 testimonianza di , il quale non sarebbe mai stato incaricato dalla appellante della gestione Persona_1 dei contratti in esame, essendo stato semmai agente della e soprattutto avrebbe CP_1 dichiarato falsamente che la prima proposta (n. 2021FAB15) era stata sottoscritta e timbrata alla sua presenza dal e che aveva raccolto la seconda proposta (n. 2021FAB18) per conto della Pt_2 [...] per sottoporla poi all'accettazione della (in data 17.01.2024 il Parte_1 CP_1 Pt_2 avrebbe anche sporto denuncia-querela nei confronti del in relazione a detta deposizione). Per_1
Gli altri testi sentiti ( ), invece, a differenza di quanto Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 erroneamente interpretato dal giudice di primo grado, avrebbero confermato soltanto generici contatti tra le parti, e non l'esistenza e la validità dei contratti.
Parimenti difetterebbe la prova della pattuizione del corrispettivo e della debenza delle somme inserite nelle fatture azionate nel procedimento monitorio, tutte contestate e disconosciute dalla appellante: dette fatture, in quanto documenti a formazione unilaterale, sarebbero da sole inidonee a provare in sede di opposizione la sussistenza del credito, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la congruità
e pertinenza degli importi applicati.
Con una ulteriore e diversa argomentazione, infine, censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta, in via subordinata, dalla appellata la quale aveva chiesto, CP_1
pagina 5 di 10 nell'ipotesi in cui fosse stata accolta l'eccezione di disconoscimento del contratto n. 2021FABPIC18 prodotto nella fase monitoria, di accertare la validità del contratto n. 2021FABPIC15, prodotto soltanto nel giudizio di opposizione, e di condannare la al pagamento degli importi in esso Parte_1 previsti. Avrebbe infatti errato il Tribunale nel ritenere che tale domanda non violasse il divieto di mutatio libelli di cui all'art. 183 c.p.c., avendo ad oggetto il pagamento di somme diverse per la prestazione di servizi altrettanto diversi.
Con il secondo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Omessa valutazione dell'istruttoria. Travisamento dei fatti.
Motivazione apparente. Omesso accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale da parte dell'opponente/appellante (Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.)”, la difesa della contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale di restituzione della somma pari a €2.784,04 versata a titolo di acconto a favore della Ribadisce, infatti, anche in questa sede l'erroneità di tale CP_1 pagamento, mai autorizzato dall'amministratore della appellante, il quale, non appena venuto a sapere dell'esistenza del contratto (da lui mai) stipulato con l'appellata, ha provveduto a contestare immediatamente tutte le fatture emesse e i RID addebitati.
Con il terzo motivo di appello intitolato “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (Violazione di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.)”, l'appellante impugna, infine, il capo relativo alle spese processuali, chiedendone una nuova regolamentazione in ragione dell'accoglimento del gravame e della riforma della sentenza di primo grado.
Opinione della Corte
La Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto per le ragioni che seguono e che vanno a integrare la motivazione resa dal Tribunale.
Con il primo motivo l'appellante contesta proprio la valutazione del Tribunale circa la sussistenza del titolo negoziale posto alla base della pretesa creditoria. Fin dall'inizio della controversia, infatti, la ha negato di aver acquistato i prodotti digitali offerti dalla Parte_1 CP_1 disconoscendo espressamente e in toto, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'autenticità della sottoscrizione del legale rappresentante apposta in calce ai contratti (il primo dei quali conteneva anche Parte_2 il timbro della appellante), così come la conformità ai fatti dell'intera corrispondenza prodotta dalla pagina 6 di 10 controparte, ai sensi dell'art. 2712 c.c. Da parte sua, la non ha proposto istanza di CP_1 verificazione.
Va confermata. tuttavia, la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter superare il disconoscimento effettuato dalla appellante, sia pure in assenza di una formale richiesta di verificazione. Sul punto valgono, infatti, le seguenti considerazioni.
Come correttamente motivato dal primo giudice nell'ordinanza del 27.12.2022 (con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto), in caso di contratti, come nella fattispecie, per i quali la legge o la volontà delle parti non richiede un particolare requisito di forma scritta ad substantiam o ad probationem, il disconoscimento del documento o della sottoscrizione della controparte perde di rilevanza.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato il principio secondo cui, nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, la validità e l'efficacia, l'onere di dimostrarne l'avvenuto perfezionamento, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., la cui valenza deve essere complessivamente valutata e adeguatamente motivata dal giudice (Cass., Sez. I, 24.05.2018, n. 12971).
Da ciò deriva che, anche a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte del contraente contro il quale il documento viene prodotto, la parte che intenda avvalersene non è obbligata a proporre istanza di verificazione, potendo fornire la prova dell'avvenuta stipulazione e del contenuto del contratto per altre vie, anche testimoniali e presuntive, a differenza di quanto richiesto nel caso di negozi formali (v. Cass., Sez. II, 5.01.2024, n. 315; Cass., Sez. II, 16.10.2017, n. 24306).
In quest'ottica, allora, bene ha fatto il giudice di primo grado a non tener conto del disconoscimento della sottoscrizione del , con riferimento prima di tutto al contratto n. 2021FABPIC18, non Pt_2 trattandosi di contratto che richiede una particolare forma scritta a pena di nullità o ai fini probatori.
Infatti, nonostante, il disconoscimento, a differenza di quanto sostiene l'appellante, dalla valutazione del compendio probatorio nella sua unitarietà è emersa la prova in ordine a tutti gli aspetti rilevanti per la decisione.
In primo luogo, in accordo con il Tribunale, la sussistenza del rapporto contrattuale, così come l'esecuzione delle prestazioni pattuite, sono state ampiamente provate in via documentale dalla appellata, a partire dalla copiosa corrispondenza telematica intercorsa tra le parti e riferita in particolare a: - l'avvenuta conclusione del contratto con l'intervento di e la sua rapida sostituzione per Persona_1
l'aggiunta di un ulteriore prodotto acquistato (v. e-mail del 18.10.2021, del 20.10.2021, del 21.10.2021, del 27.11.2021, con allegati anche i documenti di riconoscimento legale del ); - il pronto Pt_2 pagamento dell'acconto da parte della appellante (v. l'allegato bonifico, disposto la stessa data di pagina 7 di 10 perfezionamento del contratto); - l'avvio della produzione dei servizi web, con il necessario scambio delle informazioni richieste per la personalizzazione in base alle esigenze della (v. Parte_1
e-mail di benvenuto del 22.10.2022 con tutte le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti, e le varie e-mail del 2.11.2021, 4.11.2021, 6.12.2021, 8.12.2021, 14.12.2021, che ne attestano la progressiva lavorazione da parte del team della sempre in contatto con i dipendenti CP_1 della ). Parte_1
Coerenti e tra loro non contraddittorie sono risultate anche le dichiarazioni dei testimoni sentiti, tutte a conferma dell'effettiva commissione e produzione da parte della dei servizi acquistati CP_1 dalla controparte (v. deposizione dei testi verbale di udienza 21.03.2024, e Tes_2 Tes_3
, verbale di udienza del 19.06.2024, entrambi dipendenti della i quali si sono
[...] CP_1 occupati dell'esecuzione dei servizi web contestati;
della teste verbale di udienza del Testimone_1
20.05.2024, dipendente amministrativa della la quale ha affermato di aver accolto Parte_1 varie volte presso il suo ufficio il e di avergli inviato alcune e-mail per una collaborazione in Per_1 corso).
Anche con specifico riguardo alla testimonianza del , in relazione alla quale l'appellante asserisce Per_1 di aver sporto denuncia-querela in data 17.01.2024 per il reato di cui all'art. 372 c.p., si condivide il giudizio di attendibilità effettuato dal primo giudice, sia perché tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle deposizioni degli altri testi e nei documenti prodotti dalla appellata, sia perché, pur essendo all'epoca dei fatti agente della al momento della deposizione il aveva CP_1 Per_1 cessato detta collaborazione professionale non avendo più, dunque, un potenziale interesse nella causa.
D'altra parte, l'appellante non ha depositato alcuna prova dell'asserita denuncia né di un eventuale seguito processuale in sede penale, non potendo quindi inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste, valutate unitariamente al restante e complessivo compendio probatorio.
In secondo luogo, si ritiene raggiunta la prova anche rispetto al corrispettivo dovuto e all'importo delle somme oggetto della pretesa creditoria, non solo sulla base della documentazione contabile prodotta dalla ma anche e soprattutto per il comportamento della È, infatti, CP_1 Controparte_5 pacifico che quest'ultima abbia pagato sia l'acconto (pari a € 2784,04) sia la prima rata del contratto contestato (pari a € 1212,68), come riconosciuto e dichiarato dallo stesso amministratore nella Pt_2 raccomandata del 21.12.2021 con la quale intimava alla la restituzione di tali somme CP_1
(all. 2 fascicolo parte opponente – il vi indica in totale € 5.209,40, ma in realtà la seconda rata, Pt_2 pari € 1212,68, in base alla documentazione allegata della controparte, è rimasta insoluta, tanto da essere stata calcolata nel credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo poi emesso), adducendone il versamento ad un errore del proprio ufficio amministrativo (errore che, a ben vedere, avrebbe pagina 8 di 10 riguardato anche l'autorizzazione al proprio istituto di credito del RID di addebito a favore della
. CP_1
Ebbene, proprio dal pagamento di tali fatture, i cui importi corrispondono tutti a quanto contenuto nel contratto n. 2021FABPIC18 e richiamato nello scambio di e-mail allegato dalla , si può CP_1 ricavare in via presuntiva la prova della sussistenza del contratto e dell'entità del corrispettivo: se è vero infatti che, secondo l'orientamento consolidato, la fattura commerciale è documento unilaterale da solo non idoneo a provare l'esistenza del credito, costituendone al più un mero indizio (Cass., Sez. III,
29.12.2024, n. 34831; Cass., Sez. II , 23.05.2024, n. 14399; Cass., Sez. II, 12.01.2016, n. 299), è anche vero che il pagamento senza contestazioni dell'acconto e della prima mensilità, insieme a tutte le altre circostanze emerse nell'istruttoria e correttamente valorizzate dal giudice di primo grado, consentono di ritenere sussistente e fondata la pretesa creditoria azionata da e quindi legittimo il CP_1 conseguente decreto ingiuntivo.
Non si può che condividere, in definitiva, il convincimento a cui è giunto il Tribunale circa la sussistenza e la validità del rapporto contrattuale, soprattutto a fronte di un disconoscimento del tutto generico e a tratti contraddittorio effettuato dalla (in sede di interrogatorio formale, Parte_1 ad esempio, il ha confermato di aver avuto contatti con il , e che l'indirizzo a cui è stata Pt_2 Per_1 inviata tutta la corrispondenza e-mail allegata corrisponde effettivamente al suo indirizzo e a quello, anche pec, della società da lui rappresentata, negando poi però di aver mai preso visione del contenuto di dette mail, v. verbale di udienza del 22.01.2024). Sul punto, dunque, la sentenza va senz'altro confermata.
È, altresì, infondata anche l'ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativa al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dalla appellata opposta.
Come si è già detto, infatti, nel ricorso monitorio la ha indicato quale titolo negoziale CP_1 della propria pretesa creditoria il contratto n. 2021FABPIC18, ma ha poi domandato, in sede di opposizione e in via subordinata all'accoglimento dell'eccezione di disconoscimento di quest'ultimo, di accertare la validità del precedente contratto n. 2021FABPIC15 e di condannare l'opponente al pagamento di quanto in esso pattuito. Se è vero che in astratto questa domanda potrebbe essere inammissibile in quanto nuova domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nel concreto la doglianza dell'appellante è irrilevante, posto che il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso sulla base del titolo negoziale originariamente prodotto, senza pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata dalla opposta. Questo secondo contratto,
d'altronde, è stato prodotto dalla solo per integrare ulteriormente il materiale probatorio CP_1
pagina 9 di 10 già inserito nel fascicolo monitorio a sostegno della propria pretesa, senza modificare la domanda principale.
L'infondatezza del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo, riguardante l'omesso accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto pari a € 2.784,04, versato asseritamente per errore dall'ufficio amministrativo della Parte_1
Parimenti da respingere è anche il terzo motivo, con il quale in realtà l'appellante si limita a chiedere una nuova regolamentazione delle spese processuali nel caso di accoglimento del gravame. A ben vedere, tuttavia, non lamenta alcun errore vero e proprio della sentenza di primo grado, posto che il giudice si è semplicemente limitato ad applicare correttamente il principio della soccombenza, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, e lo stesso principio non potrà che essere seguito anche dalla Corte in questa sede.
L'appello per tutte le ragioni sopra esposte non può, dunque, essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 668/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso a favore di e, per essa, al difensore Parte_1 CP_1
Avv. Emmanuel Formisano, che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite del grado, che si liquidano per onorario, in complessivi € 3.966,00 oltre iva (se dovuta), cpa e spese forfetarie al
15%;
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il presidente est. Maria Teresa Brena
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Francesca Biondaro
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