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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTUZZI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA YURI GAGARIN 4 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA YURI GAGARIN 4 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 11/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a AR (Bo), in data 27.08.2005 – atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], Persona_1 BO, il 19.01.2006), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 4741/2009 depositata in data 05.11.2009, emessa dal Tribunale di Bologna;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi ormai 16 anni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale in sede di separazione (19.03.2009) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
è circostanza pacifica – tra le parti – il raggiungimento della autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, ragione per cui le stesse affermano “che nulla è dovuto a Per_1 titolo di concorso nel mantenimento dello stesso”; visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], FR, il 27.10.1984) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a AR (Bo), in data 27.08.2005 – atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- revoca l'onere del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio data la raggiunta indipendenza economica;
Per_1
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando, l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi forma di mantenimento e alla corresponsione di un assegno divorzile;
- dà atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto personale ed economico, dichiarando di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o causa;
- dà atto che la signora sosterrà per l'intero le spese di assistenza del difensore. Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTUZZI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA YURI GAGARIN 4 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 FANTUZZI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA YURI GAGARIN 4 40037 SASSO MARCONI presso il difensore avv. FANTUZZI CLAUDIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 11/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a AR (Bo), in data 27.08.2005 – atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], Persona_1 BO, il 19.01.2006), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 4741/2009 depositata in data 05.11.2009, emessa dal Tribunale di Bologna;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi ormai 16 anni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale in sede di separazione (19.03.2009) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
è circostanza pacifica – tra le parti – il raggiungimento della autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, ragione per cui le stesse affermano “che nulla è dovuto a Per_1 titolo di concorso nel mantenimento dello stesso”; visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], FR, il 27.10.1984) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a AR (Bo), in data 27.08.2005 – atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- revoca l'onere del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio data la raggiunta indipendenza economica;
Per_1
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando, l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi forma di mantenimento e alla corresponsione di un assegno divorzile;
- dà atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto personale ed economico, dichiarando di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o causa;
- dà atto che la signora sosterrà per l'intero le spese di assistenza del difensore. Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla