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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1 AUGUSTO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN CP_1 C.F._2 GIORGIO elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere CP_1 l'eliminazione della finestra con affaccio sul fondo di proprietà di parte attrice e l'arretramento dello sporto di linda del tetto.
Ha dedotto, in fatto, che nell'immobile di proprietà di parte convenuta, confinante con quello di parte attrice, sono stati fatti lavori di ampiamento/ristrutturazione che hanno comportato lo sconfinamento dello sporto di linda del tetto per circa 27 cm e l'apertura di una finestra che era stata negli anni passati definitivamente chiusa.
Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la propria pretesa sul presupposto della violazione delle distanze legali.
Si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta CP_1 usucapione della finestra in oggetto nonché l'inesistenza di qualsivoglia violazione delle distanze legali.
pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate.
Non meritevole di accoglimento in particolare si appalesa la prima domanda, concernente la violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art 905 c.c.
In punto di qualificazione giuridica della presente fattispecie occorre preliminarmente rilevare che in tali casi, l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è suscettibile di integrare un'actio negatoria servitutis di carattere reale in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo.
Rispetto a tale pretesa, così configurata, è da ritenersi meritevole di accoglimento e, come tale, suscettibile di paralizzare la suddetta azione, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta sul fondo dello stesso odierno attore.
Occorre preliminarmente osservare che possono essere acquistate per usucapione solo le servitù apparenti, ossia caratterizzate da opere visibili e permanenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù, in caso di possesso continuato, pacifico e ininterrotto protrattosi per venti anni.
Con particolare riguardo all'usucapione della servitù di veduta la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: che tale modo di acquisto della servitù è possibile purché esista un'opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù e riconoscibile come tale dal fondo sul quale l'onere grava (cfr. Cass. Sentenza n. 4042 del 12/07/1979); che, ai fini dell'usucapione, è necessario il solo requisito dell'apparenza il quale va riferito alle opere (art. 1061 cod. civ.) destinate all'esercizio della servitù mentre non è necessaria la continuità degli atti di utilizzazione delle opere, con la conseguenza che l'eventuale intermittenza di tali atti di godimento non scalfisce la continuità del possesso, la quale persiste fin tanto che permane la possibilità concreta di effettuare l'"inspectio" e la "prospectio" (cfr. Cass. Sentenza n. 12762 del 28/11/1991; Sentenza n. 10984 del 03/11/1998).
Il possesso della servitù di veduta, quindi, ha inizio nel momento in cui sorge l'opera che per struttura e funzione consente l'affaccio, e si mantiene finché permane questa possibilità: infatti ciò che caratterizza la servitù ed incrementa il fondo dominante è proprio pagina 2 di 8 questa possibilità fissata dalla normale e durevole destinazione a tal fine dell'opera che la consente e che inerisce all'immobile dominante in modo tale che nel possesso di questo si contiene ed esaurisce l'esercizio della servitù (cfr. Cass. Sentenza n. 4042 del 12/07/1979).
Nel caso di specie, l'opera idonea e permanente destinata in modo univoco all'esercizio della servitù e riconoscibile come tale dal fondo servente è costituita - secondo le allegazioni sia di parte attrice che di parte convenuta – dalla finestra posta a confine tra gli immobili di proprietà delle parti in causa.
Orbene nulla quaestio nel presente giudizio la qualificazione dell'apertura in questione alla stregua di una veduta dovendosi ritenere tale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'esistenza di un'opera muraria da cui sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino (C.
). P.IVA_1
Nel caso di specie la documentazione fotografica in atti rende evidente che l'apertura in questione per le dimensioni e le sue caratteristiche strutturali sia obiettivamente e naturalmente finalizzata a tale scopo, dovendosi ritenere incontestabilmente qualificabile come veduta.
Orbene, rispetto a tale opera, come detto in premessa, deve ritenersi conclusivamente provato il possesso ad usucapionem della servitù di veduta per il tempo necessario all'acquisto del diritto.
Il teste in particolare, ha confermato l'esistenza Testimone_1 della finestra, così come raffigurata nei documenti 12, 13 e 19 fin da quando era bambina e il suo ordinario utilizzo, ricordando, tra le altre cose, che “sotto la finestra oggetti di causa al tempo della latteria veniva tenuta la vasca per fare il formaggio di salina” e aggiungendo altresì di ricordare “chiaramente che da tale finestra la luce è sempre entrata” e di non “aver mai visto la finestra in questione sprangata dall'interno o coperta da un pannello”.
Tale testimonianza è da ritenersi attendibile in quanto resa da soggetto del tutto estraneo da rapporti di parentela o di altro tipo con le parti in causa e allo stesso tempo in grado di riferire sulle circostanze oggetto di causa, avendo frequentato la zona di interesse fin da bambina.
Tali dichiarazioni, oltretutto, trovano ulteriore riscontro in quanto riferito dall'altro teste, il quale ha confermato che Tes_2
“quando mi recavo nel locale […] toglievo i cartoni, per far entrare luce e vedere all'interno; nell'andarmene ricollocavo questi cartoni sulle finestre” e altresì “di aver anche aperto le finestre del pagina 3 di 8 locale ex latteria, compresa quella oggetto di causa, per far entrare luce”
Rispetto a tale dichiarazione testimoniale è da ritenersi inammissibile e comunque del tutto infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare formulata da parte attrice sul presupposto e in ragione della sua qualifica di dante causa della odierna convenuta, rispetto all'immobile oggetto di causa.
In punto di rito, occorre infatti rammentare che “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c” (C. 29714/2023).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che “l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio [anche] subito dopo l'escussione del teste” essendo questa la prima difesa utile successiva all'acquisizione della prova orale, in ossequio al principio dell'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso (C. cit.).
Nel caso di specie l'eccezione in questione non è stata in alcun modo reiterata al termine della dichiarazione testimoniale resa, ossia nella prima occasione utile posteriore all'assunzione della testimonianza, a fronte della decisione del giudice istruttore di riservare la decisione sulla stessa in sede decisionale.
Ne consegue che è da ritenersi inammissibile l'eccezione suddetta.
In ogni caso l'eccezione è da ritenersi infondata giacché, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile” (C. Sez. 1 -
, Ordinanza n. del 18/03/2024).
Nel caso di specie, il dante causa non è titolare di alcun interesse a resistere in giudizio nei confronti di parte attrice, non essendo più titolare del bene e al più portatore di un interesse solo collegato all'esito giudiziario della presente controversia, ancorché in alcun modo esplicitato dalle parti in causa.
pagina 4 di 8 Prive di riscontro, di contro, si appalesano le dichiarazioni rese dalla moglie dell'odierno attore, dovendosi ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_3
Sul punto occorre , infatti, rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione onde poter giungere ad una valutazione di veridicità o non veridicità della deposizione resa alla stregua di elementi non soltanto soggettivi (la sussistenza o meno di rapporti con le parti) ma anche e soprattutto di natura oggettiva, quali la precisione, la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc. (C. 16529/2004).
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi, alla luce dei suddetti parametri di valutazione, che la deposizione del teste sopra indicato abbia superato il vaglio di attendibilità e veridicità nell'ambito del principio del libero convincimento del giudice.
Il teste infatti si mostra tanto preciso e dettagliato nel riferire che dal 1994 ha fatto visita a parte attrice una volta al mese, che parcheggiava sotto la tettoia davanti alla cisterna e che Pt_1 lasciava la sua macchina sulla vita che puntualmente Per_1 utilizzavano, così come nel riferire che la finestra in oggetto è cambiata di dimensioni e che era oscurata ogni volta che andava a casa di parte attrice, salvo poi mostrarsi del tutto generico nel non saper riferire quando è stata montata la recinzione e come si presentassero le altre finestre presenti sull'edificio confinante.
Appare evidente che il grado di dettaglio sullo specifico fatto di causa contrapposto alle circostanze secondarie su cui il teste si è rivelato del tutto incapace di rispondere rende evidente la sua inattendibilità.
Tali lacune infatti non possono essere “ignorate” in ragione della mera circostanza che i testi abbiano confermato comunque la verificazione del sinistro.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che
“in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (C. 17981/2020).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che la devalutazione della testimonianza ben può essere fondata, come nel caso di specie,
pagina 5 di 8 sul rilevo che il teste, ancorché abbia confermato la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, non abbia fornito dettagli e chiarimenti ovvero abbia fornito, nel corso della prova testimoniale, in ogni caso, dettagli e chiarimenti del tutto inconciliabili con la specifica allegazione effettuata da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
Alla luce di queste risultanze è possibile ritenere raggiunta la prova del possesso ventennale ex art. 1158 c.c. delle opere da cui il diritto è stato esercitato, opere che, in considerazione dello stato dei luoghi risultante dagli elaborati tecnici e dalle foto presenti in atti, risultavano visibili dal proprietario del fondo servente.
Il carattere abusivo o meno del corpo di fabbrica sul quale sono situate le opere destinate all'esercizio del diritto di veduta poi, non rileva ai fini del possesso ad usucapionem. Ed invero, tale modo di acquisto del diritto reale è ammissibile anche in caso di costruzione abusiva, ferma restando, nel rapporto tra privato e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse.
Il principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. n. 3979 del 18/02/2013; Cass. n. 1395 del 19/01/2017; Cass. n. 13684 del 21/05/2019).
Parimenti non meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda volta ad accertare la violazione delle distanze legali dello sporto di linda presente sul fabbricato di parte convenuta in conseguenza delle opere di sopraelevazione realizzate.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “la modificazione del tetto di un fabbricato integra una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura” (C. 20786/2006).
pagina 6 di 8 Sulla scorta di ciò, la sporgenza di un tetto piovente non è qualificabile come nuova costruzione e conseguentemente non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali se “di modestà entità” e se abbia funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità (C. 25191/2008, C. 1556/2005).
La valutazione di tale secondo presupposto, pertanto, presuppone una disamina finalizzata a valutare se lo sporto “per la sua struttura, dimensione ed ubicazione incida sulla consistenza volumetrica dell'edificio e dia luogo perciò alla possibilità di formazione di intercapedini dannose”.
Nel caso di specie la lamentata violazione delle distanze legali prospettata da parte attrice attiene unicamente ad uno sporto di linda, ossia ad una sporgenza concernente la grondaia e pertanto ad un elemento avente funzione meramente architettonica/accessoria rispetto al volume del fabbricato, come tale insuscettibile di ingenerare aumento di volume rispetto ai piani sottostanti,
Inoltre, sempre per stessa ammissione di parte attrice, tale sporgenza è di modesta entità, trattandosi solo di 27 cm così da essere inidoneo a costituire un apprezzabile ampiamento dell'edificio in superficie e volume o di restringere apprezzabilmente lo spazio .
Ne consegue che difettano entrambi i presupposti necessari per poter valutare tale elemento del fabbricato come incidente nella violazione delle distanze legale.
L'impossibilità conseguente di qualificare tale sporgenza come costruzione preclude in radice anche la disamina della domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, con conseguente assorbimento della stessa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Accerta l'intervenuta usucapione, da parte della convenuta, della servitù di veduta relativa alla finestra insistente sull'immobile catastalmente censito al foglio 46, mapp. 472 ed pagina 7 di 8 affacciata sulla proprietà attorea, catastalmente censita al foglio 46, mapp. 188 sub 1, 2 e 3 del comune di Claut
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 10.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1 AUGUSTO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN CP_1 C.F._2 GIORGIO elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere CP_1 l'eliminazione della finestra con affaccio sul fondo di proprietà di parte attrice e l'arretramento dello sporto di linda del tetto.
Ha dedotto, in fatto, che nell'immobile di proprietà di parte convenuta, confinante con quello di parte attrice, sono stati fatti lavori di ampiamento/ristrutturazione che hanno comportato lo sconfinamento dello sporto di linda del tetto per circa 27 cm e l'apertura di una finestra che era stata negli anni passati definitivamente chiusa.
Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la propria pretesa sul presupposto della violazione delle distanze legali.
Si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta CP_1 usucapione della finestra in oggetto nonché l'inesistenza di qualsivoglia violazione delle distanze legali.
pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate.
Non meritevole di accoglimento in particolare si appalesa la prima domanda, concernente la violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art 905 c.c.
In punto di qualificazione giuridica della presente fattispecie occorre preliminarmente rilevare che in tali casi, l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è suscettibile di integrare un'actio negatoria servitutis di carattere reale in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo.
Rispetto a tale pretesa, così configurata, è da ritenersi meritevole di accoglimento e, come tale, suscettibile di paralizzare la suddetta azione, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta sul fondo dello stesso odierno attore.
Occorre preliminarmente osservare che possono essere acquistate per usucapione solo le servitù apparenti, ossia caratterizzate da opere visibili e permanenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù, in caso di possesso continuato, pacifico e ininterrotto protrattosi per venti anni.
Con particolare riguardo all'usucapione della servitù di veduta la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: che tale modo di acquisto della servitù è possibile purché esista un'opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù e riconoscibile come tale dal fondo sul quale l'onere grava (cfr. Cass. Sentenza n. 4042 del 12/07/1979); che, ai fini dell'usucapione, è necessario il solo requisito dell'apparenza il quale va riferito alle opere (art. 1061 cod. civ.) destinate all'esercizio della servitù mentre non è necessaria la continuità degli atti di utilizzazione delle opere, con la conseguenza che l'eventuale intermittenza di tali atti di godimento non scalfisce la continuità del possesso, la quale persiste fin tanto che permane la possibilità concreta di effettuare l'"inspectio" e la "prospectio" (cfr. Cass. Sentenza n. 12762 del 28/11/1991; Sentenza n. 10984 del 03/11/1998).
Il possesso della servitù di veduta, quindi, ha inizio nel momento in cui sorge l'opera che per struttura e funzione consente l'affaccio, e si mantiene finché permane questa possibilità: infatti ciò che caratterizza la servitù ed incrementa il fondo dominante è proprio pagina 2 di 8 questa possibilità fissata dalla normale e durevole destinazione a tal fine dell'opera che la consente e che inerisce all'immobile dominante in modo tale che nel possesso di questo si contiene ed esaurisce l'esercizio della servitù (cfr. Cass. Sentenza n. 4042 del 12/07/1979).
Nel caso di specie, l'opera idonea e permanente destinata in modo univoco all'esercizio della servitù e riconoscibile come tale dal fondo servente è costituita - secondo le allegazioni sia di parte attrice che di parte convenuta – dalla finestra posta a confine tra gli immobili di proprietà delle parti in causa.
Orbene nulla quaestio nel presente giudizio la qualificazione dell'apertura in questione alla stregua di una veduta dovendosi ritenere tale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'esistenza di un'opera muraria da cui sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino (C.
). P.IVA_1
Nel caso di specie la documentazione fotografica in atti rende evidente che l'apertura in questione per le dimensioni e le sue caratteristiche strutturali sia obiettivamente e naturalmente finalizzata a tale scopo, dovendosi ritenere incontestabilmente qualificabile come veduta.
Orbene, rispetto a tale opera, come detto in premessa, deve ritenersi conclusivamente provato il possesso ad usucapionem della servitù di veduta per il tempo necessario all'acquisto del diritto.
Il teste in particolare, ha confermato l'esistenza Testimone_1 della finestra, così come raffigurata nei documenti 12, 13 e 19 fin da quando era bambina e il suo ordinario utilizzo, ricordando, tra le altre cose, che “sotto la finestra oggetti di causa al tempo della latteria veniva tenuta la vasca per fare il formaggio di salina” e aggiungendo altresì di ricordare “chiaramente che da tale finestra la luce è sempre entrata” e di non “aver mai visto la finestra in questione sprangata dall'interno o coperta da un pannello”.
Tale testimonianza è da ritenersi attendibile in quanto resa da soggetto del tutto estraneo da rapporti di parentela o di altro tipo con le parti in causa e allo stesso tempo in grado di riferire sulle circostanze oggetto di causa, avendo frequentato la zona di interesse fin da bambina.
Tali dichiarazioni, oltretutto, trovano ulteriore riscontro in quanto riferito dall'altro teste, il quale ha confermato che Tes_2
“quando mi recavo nel locale […] toglievo i cartoni, per far entrare luce e vedere all'interno; nell'andarmene ricollocavo questi cartoni sulle finestre” e altresì “di aver anche aperto le finestre del pagina 3 di 8 locale ex latteria, compresa quella oggetto di causa, per far entrare luce”
Rispetto a tale dichiarazione testimoniale è da ritenersi inammissibile e comunque del tutto infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare formulata da parte attrice sul presupposto e in ragione della sua qualifica di dante causa della odierna convenuta, rispetto all'immobile oggetto di causa.
In punto di rito, occorre infatti rammentare che “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c” (C. 29714/2023).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che “l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio [anche] subito dopo l'escussione del teste” essendo questa la prima difesa utile successiva all'acquisizione della prova orale, in ossequio al principio dell'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso (C. cit.).
Nel caso di specie l'eccezione in questione non è stata in alcun modo reiterata al termine della dichiarazione testimoniale resa, ossia nella prima occasione utile posteriore all'assunzione della testimonianza, a fronte della decisione del giudice istruttore di riservare la decisione sulla stessa in sede decisionale.
Ne consegue che è da ritenersi inammissibile l'eccezione suddetta.
In ogni caso l'eccezione è da ritenersi infondata giacché, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile” (C. Sez. 1 -
, Ordinanza n. del 18/03/2024).
Nel caso di specie, il dante causa non è titolare di alcun interesse a resistere in giudizio nei confronti di parte attrice, non essendo più titolare del bene e al più portatore di un interesse solo collegato all'esito giudiziario della presente controversia, ancorché in alcun modo esplicitato dalle parti in causa.
pagina 4 di 8 Prive di riscontro, di contro, si appalesano le dichiarazioni rese dalla moglie dell'odierno attore, dovendosi ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_3
Sul punto occorre , infatti, rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione onde poter giungere ad una valutazione di veridicità o non veridicità della deposizione resa alla stregua di elementi non soltanto soggettivi (la sussistenza o meno di rapporti con le parti) ma anche e soprattutto di natura oggettiva, quali la precisione, la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc. (C. 16529/2004).
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi, alla luce dei suddetti parametri di valutazione, che la deposizione del teste sopra indicato abbia superato il vaglio di attendibilità e veridicità nell'ambito del principio del libero convincimento del giudice.
Il teste infatti si mostra tanto preciso e dettagliato nel riferire che dal 1994 ha fatto visita a parte attrice una volta al mese, che parcheggiava sotto la tettoia davanti alla cisterna e che Pt_1 lasciava la sua macchina sulla vita che puntualmente Per_1 utilizzavano, così come nel riferire che la finestra in oggetto è cambiata di dimensioni e che era oscurata ogni volta che andava a casa di parte attrice, salvo poi mostrarsi del tutto generico nel non saper riferire quando è stata montata la recinzione e come si presentassero le altre finestre presenti sull'edificio confinante.
Appare evidente che il grado di dettaglio sullo specifico fatto di causa contrapposto alle circostanze secondarie su cui il teste si è rivelato del tutto incapace di rispondere rende evidente la sua inattendibilità.
Tali lacune infatti non possono essere “ignorate” in ragione della mera circostanza che i testi abbiano confermato comunque la verificazione del sinistro.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che
“in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (C. 17981/2020).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che la devalutazione della testimonianza ben può essere fondata, come nel caso di specie,
pagina 5 di 8 sul rilevo che il teste, ancorché abbia confermato la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, non abbia fornito dettagli e chiarimenti ovvero abbia fornito, nel corso della prova testimoniale, in ogni caso, dettagli e chiarimenti del tutto inconciliabili con la specifica allegazione effettuata da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
Alla luce di queste risultanze è possibile ritenere raggiunta la prova del possesso ventennale ex art. 1158 c.c. delle opere da cui il diritto è stato esercitato, opere che, in considerazione dello stato dei luoghi risultante dagli elaborati tecnici e dalle foto presenti in atti, risultavano visibili dal proprietario del fondo servente.
Il carattere abusivo o meno del corpo di fabbrica sul quale sono situate le opere destinate all'esercizio del diritto di veduta poi, non rileva ai fini del possesso ad usucapionem. Ed invero, tale modo di acquisto del diritto reale è ammissibile anche in caso di costruzione abusiva, ferma restando, nel rapporto tra privato e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse.
Il principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. n. 3979 del 18/02/2013; Cass. n. 1395 del 19/01/2017; Cass. n. 13684 del 21/05/2019).
Parimenti non meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda volta ad accertare la violazione delle distanze legali dello sporto di linda presente sul fabbricato di parte convenuta in conseguenza delle opere di sopraelevazione realizzate.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “la modificazione del tetto di un fabbricato integra una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura” (C. 20786/2006).
pagina 6 di 8 Sulla scorta di ciò, la sporgenza di un tetto piovente non è qualificabile come nuova costruzione e conseguentemente non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali se “di modestà entità” e se abbia funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità (C. 25191/2008, C. 1556/2005).
La valutazione di tale secondo presupposto, pertanto, presuppone una disamina finalizzata a valutare se lo sporto “per la sua struttura, dimensione ed ubicazione incida sulla consistenza volumetrica dell'edificio e dia luogo perciò alla possibilità di formazione di intercapedini dannose”.
Nel caso di specie la lamentata violazione delle distanze legali prospettata da parte attrice attiene unicamente ad uno sporto di linda, ossia ad una sporgenza concernente la grondaia e pertanto ad un elemento avente funzione meramente architettonica/accessoria rispetto al volume del fabbricato, come tale insuscettibile di ingenerare aumento di volume rispetto ai piani sottostanti,
Inoltre, sempre per stessa ammissione di parte attrice, tale sporgenza è di modesta entità, trattandosi solo di 27 cm così da essere inidoneo a costituire un apprezzabile ampiamento dell'edificio in superficie e volume o di restringere apprezzabilmente lo spazio .
Ne consegue che difettano entrambi i presupposti necessari per poter valutare tale elemento del fabbricato come incidente nella violazione delle distanze legale.
L'impossibilità conseguente di qualificare tale sporgenza come costruzione preclude in radice anche la disamina della domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, con conseguente assorbimento della stessa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Accerta l'intervenuta usucapione, da parte della convenuta, della servitù di veduta relativa alla finestra insistente sull'immobile catastalmente censito al foglio 46, mapp. 472 ed pagina 7 di 8 affacciata sulla proprietà attorea, catastalmente censita al foglio 46, mapp. 188 sub 1, 2 e 3 del comune di Claut
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 10.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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