TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 324/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 08 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Lucia Biagini in sostituzione dell'avv. Margherita Domenegotti;
- per parte resistente: nessuno.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/06/2025.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 324/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. E p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Margherita Domenegotti del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Biagini in Pistoia, Via dei Gelli n. 10, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
C.F. ), nessuno;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nessuno;
Controparte_2 C.F._2
- parte resistente contumace -
Oggetto: accettazione tacita dell'eredità
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/06/2025:
“VOGLIA l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della IG.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/2000 e residente a [...] e della IG.ra CP_2
(C.F.
[...]
) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Stignanese n. 33, per successione in morte della sig.ra , nata il [...] ad [...]
CQ PL (CL) , deceduta in data 24/06/2019 in Montecatini Terme (PT), atto N. 64 P. 1 anno 2019 MONTECATINI TERME (PT), come da certificato di morte (cfr. doc. 10);
- per l'effetto dichiarare che le unità immobiliari nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese
n. 33, Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A/2; Foglio 1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1,
Particella 1062, Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060, Categoria T, già di proprietà della sig.ra
per ½ (laddove, l'altra quota di ½ risulta di proprietà della IG.ra Persona_1 Parte_3
) sono di proprietà per ¼ della IG.ra e per ¼ della IG.ra
[...] Controparte_1 CP_2
giusta la successione ereditaria;
[...]
- ordinare alla Conservatoria del Comune di Ponte Buggianese di procedere con la trascrizione della pronuncia sostitutiva dell'accettazione dell'eredità e/o a procedere ad ogni formalità del caso
e di legge.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 12/02/2025, la società e per Parte_1 essa la procuratrice società quale cessionaria del credito Parte_2 originariamente vantato da ha adito l'intestato Tribunale per sentire accertare Controparte_3 la qualità di eredi pure e semplici della de cuius deceduta in 24/06/2019 in capo Persona_1 alle sig.re e e ciò in forza di accettazione tacita dell'eredità da Controparte_1 Controparte_2 parte delle nipoti, eredità nella quale è caduta la quota di un mezzo (1/2) della proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33, Foglio 1, Particella 101,
Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A/2; Foglio 1, Particella 1061,
Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062, Categoria C6; Foglio
1, Particella 1060, Categoria T;
conseguentemente, la società ricorrente ha chiesto di accertare il diritto di proprietà dei detti immobili per la quota di un quarto (1/4) ciascuna in capo alle resistenti.
Nello specifico, la società ricorrente ha allegato:
- che la società Marconi S.r.l. stipulava con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., un contratto di mutuo, in data 04/02/2008, a rogito Notaio dott. Notaio Repertorio n. Persona_2
52378, Raccolta n. 29001, registrato presso Pescia il 13/02/2008 al n. 548 serie 1T, e rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 22/02/2008;
- che i sig.ri deceduto in data 07/11/2016, e , deceduta in Persona_3 Persona_1 data 24/06/2019, sottoscrivevano detto contratto in qualità di terzi datori d'ipoteca; dunque, a garanzia del capitale mutuato e degli accessori veniva iscritta ipoteca in data 13/02/2008 sugli immobili di proprietà dei sig.ri e ai numeri 807/194, Persona_3 Persona_1 presso la Conservatoria dei RR.II di Pistoia – Sezione Distaccata di Pescia;
- -che in forza di accollo donativo stipulato in data 29/06/2011, a rogito Notaio dott. Per_2
Repertorio n. 58559, Raccolta n. 33611, i sig.ri e si
[...] Persona_3 Persona_1 accollavano il debito residuo derivante dal suddetto contratto di mutuo fondiario;
- che in seguito al decesso del sig. veniva trascritta presso la Conservatoria di Persona_3
Pistoia, Sezione Staccata di Pescia, Reg. Gen. n. 4478 e Reg. Part. n. 3095, l'accettazione espressa di eredità in favore della sig.ra Parte_3
- che la parte mutuataria non adempiva puntualmente alle proprie obbligazioni e che, pertanto, in forza del sopraddetto titolo, in data 24/05/2018 veniva notificato a e a Persona_1 [...]
l'atto di precetto con il quale si intimava agli stessi di pagare nel termine di dieci giorni Parte_3 dalla notifica alla (ora e per essa Parte_4 Parte_1 Parte_2
la complessiva somma di € 306.244,64, oltre agli interessi e alle spese successive, sotto
[...] pena, in difetto, di esecuzione forzata;
- che tale intimazione rimaneva senza effetto e che, pertanto, in forza del detto titolo, veniva incardinata avanti il Tribunale di Pistoia la procedura esecutiva immobiliare n. 205/2018 R.G.E;
- che anche la sig.ra decedeva in data 24/06/2019; il dott. Persona_1 Persona_4 veniva nominato curatore dell'eredità giacente di;
Persona_1
- che il G.E. autorizzava l'estensione del pignoramento;
- che dunque la società incardinava la procedura esecutiva immobiliare n. 170/2023 Parte_1 innanzi al Tribunale di Pistoia nei confronti della sig.ra e della sig.ra Parte_3 Persona_1
in persona del curatore dell'eredità giacente dott. per la quota di proprietà
[...] Persona_4 di ½ ciascuno sui seguenti beni censiti al foglio 1, part. 1061, categoria C/6, mq 18, - part. 1062, categoria C/6, mq 18, - part. 1060, categoria T, nonché foglio 1, part. 989, categoria T. In data
11/01/2024 la procedura esecutiva R.G.E. n. 170/2023 veniva riunita alla portante procedura esecutiva R.G.E. n. 205/2018;
- -che in data 15/10/2024 la sig.ra per il tramite del proprio legale, depositava Parte_3 istanza di inefficacia del sopraccitato pignoramento in estensione, chiedendo l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 170/2023, giacché il pignoramento sarebbe stato notificato erroneamente al Curatore dell'eredità giacente, in quanto l'eredità sarebbe stata già tacitamente accettata dalle nipoti della defunta, e allegando a riprova le Controparte_1 Controparte_2 volture catastali effettuate dalle stesse;
- che, tuttavia, il G.E., con provvedimento emesso in data 13/12/2024 così pronunciava: “ritenuto che l'eccezione non possa essere accolta posto che, aperta la curatela dell'eredità giacente e fino alla sua chiusura, il curatore dell'eredità giacente è il soggetto legittimato a rappresentare le ragioni dell'eredità (art. 529 c.c.), essendo quindi non solo consentita, ma finanche necessaria, la notifica del pignoramento al curatore dell'eredità giacente;
che l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati determina la chiusura dell'eredità giacente (art. 532 c.c.), ma non rende illegittimi gli atti introduttivi dei giudizi in precedenza compiuti poiché dal punto di vista processuale non può avere un effetto retroattivo;
che, pertanto, essendo stata l'eredità giacente chiusa il 5.3.2024, e quindi in data successiva alla notifica del pignoramento al curatore dell'eredità giacente, in alcun caso il procedimento esecutivo 170/23 può essere considerato invalidamente instaurato”, rigettando la relativa eccezione;
- che, però, essendo stata accertata la mancanza della continuità delle trascrizioni (limitatamente ai beni pignorati nel proc. 170/2023), posto che non risulta trascritto l'atto di accettazione dell'eredità delle sig.re e il G.E. onerava il creditore procedente a Controparte_1 Controparte_2 compiere tutte le azioni utili all'ottenimento di un titolo trascrivibile, documentando entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento le iniziative assunte per addivenire ad un accertamento giudiziale dell'accettazione della eredità della de cuius suscettibile di essere Persona_1 trascritto ex art. 2648 c.c.;
- che, pertanto, al fine di recuperare il credito vantato dalla ricorrente è necessario sanare la continuità delle trascrizioni e, conseguentemente, a tale scopo si rende necessario ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la qualità di erede della sig.ra e della sig.ra Controparte_1 per poter procedere alla relativa trascrizione presso i competenti uffici del Controparte_2 territorio dell'accettazione tacita dell'eredità che le ha rese proprietarie delle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33, Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria
A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A2; Foglio 1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio
1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062, Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060,
Categoria T, e dare, quindi, seguito all'azione esecutiva su tali unità immobiliari;
- che, all'uopo, l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle resistenti emergerebbe dal fatto che le stesse abbiano eseguito la voltura catastale relativamente ai cespiti loro lasciati in eredità dalla defunta e che siano in possesso dei detti beni immobili come attestato dai Persona_1 certificati di residenza.
Tanto premesso e considerato, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza le sig.re e non si sono costituite in giudizio di talché ne va dichiarata la Controparte_1 Controparte_2 contumacia. Celebrata la prima udienza di comparizione parti, all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Le domande sono fondate.
Va premesso che, a norma dell'art. 485 c.c., il chiamato alla eredità che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari ha l'onere di redigere, entro il termine di tre mesi, l'inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 c.c.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice.
Lo schema della norma, implicante l'acquisto della qualità di erede puro e semplice senza accettazione, risponde allo scopo sanzionatorio di proteggere l'asse ereditario da eventuali sottrazioni, a tutela di coeredi e creditori.
Nella prassi giurisprudenziale si è peraltro puntualizzato che l'accezione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari descritta dall'art. 485 c.c., da parte del chiamato, è più ampia di quella prevista di consueto dal Codice Civile.
Anche in assenza di apprensione dei beni, tale situazione può infatti concretizzarsi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 c.c., l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. civ., Sez. II, 22/06/1995, n. 7076; Cass. civ., Sez. II,
14/05/1994, n. 4707).
Si è altresì puntualizzato che, ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass. Civ. n. 7076 del 22.06.1995;
Cass. Civ. n. 4707 del 14.5.1994; Cass. 25.7.1980 n. 4835).
Tale situazione di fatto può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" (Cass. civ., Sez. II,
05/05/2008, n. 11018). Alla stregua di tale interpretazione, la previsione legale si estende a qualunque specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. Civ. n. 4835 del 25.7.1980; Cass. Civ. nn. 2067 del 27.6.1964).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie è documentale che le sig.re e Controparte_1 [...] abbiano provveduto ad eseguire la voltura catastale relativamente ai cespiti loro lasciati CP_2 in eredità dalla defunta (doc. 10 di parte ricorrente) e che le stesse siano Persona_1 effettivamente nel possesso dei beni ereditari, in particolari costituiti dalla quota di un mezzo (1/2) della proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33,
Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A2; Foglio
1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062,
Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060, Categoria T, come comprovato dai certificati di residenza in atti (docc. 17 e 18 di parte ricorrente) e dal fatto che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si sia perfezionata proprio presso tale indirizzo.
Di contro, non vi è prova della redazione dell'inventario nel termine di legge.
Conseguentemente, il ricorso va accolto e le sig.re e vanno Controparte_1 Controparte_2 dichiarate eredi puri e semplici della de cuius ai sensi dell'art. 485 comma 2 Persona_1
c.c., nella misura di ½ ciascuna.
Visto il disposto degli artt. 2648 secondo comma e 2666 c.c., la società ricorrente può quindi provvedere, avendone interesse, alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente
Agenzia del Territorio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza., dunque poste a carico delle resistenti in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso della fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara
e eredi puri e semplici della de cuius ai Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 sensi dell'art. 485 comma 2 c.c. nella misura di ½ ciascuna;
dichiara la presente sentenza titolo per procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio;
condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente liquidate in € 4.357,50 per compensi professionali, € 545,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 08 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 08 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Lucia Biagini in sostituzione dell'avv. Margherita Domenegotti;
- per parte resistente: nessuno.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/06/2025.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 324/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. E p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Margherita Domenegotti del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Biagini in Pistoia, Via dei Gelli n. 10, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
C.F. ), nessuno;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nessuno;
Controparte_2 C.F._2
- parte resistente contumace -
Oggetto: accettazione tacita dell'eredità
* * *
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/06/2025:
“VOGLIA l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della IG.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/2000 e residente a [...] e della IG.ra CP_2
(C.F.
[...]
) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Stignanese n. 33, per successione in morte della sig.ra , nata il [...] ad [...]
CQ PL (CL) , deceduta in data 24/06/2019 in Montecatini Terme (PT), atto N. 64 P. 1 anno 2019 MONTECATINI TERME (PT), come da certificato di morte (cfr. doc. 10);
- per l'effetto dichiarare che le unità immobiliari nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese
n. 33, Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A/2; Foglio 1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1,
Particella 1062, Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060, Categoria T, già di proprietà della sig.ra
per ½ (laddove, l'altra quota di ½ risulta di proprietà della IG.ra Persona_1 Parte_3
) sono di proprietà per ¼ della IG.ra e per ¼ della IG.ra
[...] Controparte_1 CP_2
giusta la successione ereditaria;
[...]
- ordinare alla Conservatoria del Comune di Ponte Buggianese di procedere con la trascrizione della pronuncia sostitutiva dell'accettazione dell'eredità e/o a procedere ad ogni formalità del caso
e di legge.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 12/02/2025, la società e per Parte_1 essa la procuratrice società quale cessionaria del credito Parte_2 originariamente vantato da ha adito l'intestato Tribunale per sentire accertare Controparte_3 la qualità di eredi pure e semplici della de cuius deceduta in 24/06/2019 in capo Persona_1 alle sig.re e e ciò in forza di accettazione tacita dell'eredità da Controparte_1 Controparte_2 parte delle nipoti, eredità nella quale è caduta la quota di un mezzo (1/2) della proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33, Foglio 1, Particella 101,
Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A/2; Foglio 1, Particella 1061,
Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062, Categoria C6; Foglio
1, Particella 1060, Categoria T;
conseguentemente, la società ricorrente ha chiesto di accertare il diritto di proprietà dei detti immobili per la quota di un quarto (1/4) ciascuna in capo alle resistenti.
Nello specifico, la società ricorrente ha allegato:
- che la società Marconi S.r.l. stipulava con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., un contratto di mutuo, in data 04/02/2008, a rogito Notaio dott. Notaio Repertorio n. Persona_2
52378, Raccolta n. 29001, registrato presso Pescia il 13/02/2008 al n. 548 serie 1T, e rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 22/02/2008;
- che i sig.ri deceduto in data 07/11/2016, e , deceduta in Persona_3 Persona_1 data 24/06/2019, sottoscrivevano detto contratto in qualità di terzi datori d'ipoteca; dunque, a garanzia del capitale mutuato e degli accessori veniva iscritta ipoteca in data 13/02/2008 sugli immobili di proprietà dei sig.ri e ai numeri 807/194, Persona_3 Persona_1 presso la Conservatoria dei RR.II di Pistoia – Sezione Distaccata di Pescia;
- -che in forza di accollo donativo stipulato in data 29/06/2011, a rogito Notaio dott. Per_2
Repertorio n. 58559, Raccolta n. 33611, i sig.ri e si
[...] Persona_3 Persona_1 accollavano il debito residuo derivante dal suddetto contratto di mutuo fondiario;
- che in seguito al decesso del sig. veniva trascritta presso la Conservatoria di Persona_3
Pistoia, Sezione Staccata di Pescia, Reg. Gen. n. 4478 e Reg. Part. n. 3095, l'accettazione espressa di eredità in favore della sig.ra Parte_3
- che la parte mutuataria non adempiva puntualmente alle proprie obbligazioni e che, pertanto, in forza del sopraddetto titolo, in data 24/05/2018 veniva notificato a e a Persona_1 [...]
l'atto di precetto con il quale si intimava agli stessi di pagare nel termine di dieci giorni Parte_3 dalla notifica alla (ora e per essa Parte_4 Parte_1 Parte_2
la complessiva somma di € 306.244,64, oltre agli interessi e alle spese successive, sotto
[...] pena, in difetto, di esecuzione forzata;
- che tale intimazione rimaneva senza effetto e che, pertanto, in forza del detto titolo, veniva incardinata avanti il Tribunale di Pistoia la procedura esecutiva immobiliare n. 205/2018 R.G.E;
- che anche la sig.ra decedeva in data 24/06/2019; il dott. Persona_1 Persona_4 veniva nominato curatore dell'eredità giacente di;
Persona_1
- che il G.E. autorizzava l'estensione del pignoramento;
- che dunque la società incardinava la procedura esecutiva immobiliare n. 170/2023 Parte_1 innanzi al Tribunale di Pistoia nei confronti della sig.ra e della sig.ra Parte_3 Persona_1
in persona del curatore dell'eredità giacente dott. per la quota di proprietà
[...] Persona_4 di ½ ciascuno sui seguenti beni censiti al foglio 1, part. 1061, categoria C/6, mq 18, - part. 1062, categoria C/6, mq 18, - part. 1060, categoria T, nonché foglio 1, part. 989, categoria T. In data
11/01/2024 la procedura esecutiva R.G.E. n. 170/2023 veniva riunita alla portante procedura esecutiva R.G.E. n. 205/2018;
- -che in data 15/10/2024 la sig.ra per il tramite del proprio legale, depositava Parte_3 istanza di inefficacia del sopraccitato pignoramento in estensione, chiedendo l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 170/2023, giacché il pignoramento sarebbe stato notificato erroneamente al Curatore dell'eredità giacente, in quanto l'eredità sarebbe stata già tacitamente accettata dalle nipoti della defunta, e allegando a riprova le Controparte_1 Controparte_2 volture catastali effettuate dalle stesse;
- che, tuttavia, il G.E., con provvedimento emesso in data 13/12/2024 così pronunciava: “ritenuto che l'eccezione non possa essere accolta posto che, aperta la curatela dell'eredità giacente e fino alla sua chiusura, il curatore dell'eredità giacente è il soggetto legittimato a rappresentare le ragioni dell'eredità (art. 529 c.c.), essendo quindi non solo consentita, ma finanche necessaria, la notifica del pignoramento al curatore dell'eredità giacente;
che l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati determina la chiusura dell'eredità giacente (art. 532 c.c.), ma non rende illegittimi gli atti introduttivi dei giudizi in precedenza compiuti poiché dal punto di vista processuale non può avere un effetto retroattivo;
che, pertanto, essendo stata l'eredità giacente chiusa il 5.3.2024, e quindi in data successiva alla notifica del pignoramento al curatore dell'eredità giacente, in alcun caso il procedimento esecutivo 170/23 può essere considerato invalidamente instaurato”, rigettando la relativa eccezione;
- che, però, essendo stata accertata la mancanza della continuità delle trascrizioni (limitatamente ai beni pignorati nel proc. 170/2023), posto che non risulta trascritto l'atto di accettazione dell'eredità delle sig.re e il G.E. onerava il creditore procedente a Controparte_1 Controparte_2 compiere tutte le azioni utili all'ottenimento di un titolo trascrivibile, documentando entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento le iniziative assunte per addivenire ad un accertamento giudiziale dell'accettazione della eredità della de cuius suscettibile di essere Persona_1 trascritto ex art. 2648 c.c.;
- che, pertanto, al fine di recuperare il credito vantato dalla ricorrente è necessario sanare la continuità delle trascrizioni e, conseguentemente, a tale scopo si rende necessario ottenere una pronuncia giudiziale che accerti la qualità di erede della sig.ra e della sig.ra Controparte_1 per poter procedere alla relativa trascrizione presso i competenti uffici del Controparte_2 territorio dell'accettazione tacita dell'eredità che le ha rese proprietarie delle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33, Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria
A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A2; Foglio 1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio
1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062, Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060,
Categoria T, e dare, quindi, seguito all'azione esecutiva su tali unità immobiliari;
- che, all'uopo, l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle resistenti emergerebbe dal fatto che le stesse abbiano eseguito la voltura catastale relativamente ai cespiti loro lasciati in eredità dalla defunta e che siano in possesso dei detti beni immobili come attestato dai Persona_1 certificati di residenza.
Tanto premesso e considerato, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza le sig.re e non si sono costituite in giudizio di talché ne va dichiarata la Controparte_1 Controparte_2 contumacia. Celebrata la prima udienza di comparizione parti, all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Le domande sono fondate.
Va premesso che, a norma dell'art. 485 c.c., il chiamato alla eredità che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari ha l'onere di redigere, entro il termine di tre mesi, l'inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 c.c.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice.
Lo schema della norma, implicante l'acquisto della qualità di erede puro e semplice senza accettazione, risponde allo scopo sanzionatorio di proteggere l'asse ereditario da eventuali sottrazioni, a tutela di coeredi e creditori.
Nella prassi giurisprudenziale si è peraltro puntualizzato che l'accezione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari descritta dall'art. 485 c.c., da parte del chiamato, è più ampia di quella prevista di consueto dal Codice Civile.
Anche in assenza di apprensione dei beni, tale situazione può infatti concretizzarsi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 c.c., l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. civ., Sez. II, 22/06/1995, n. 7076; Cass. civ., Sez. II,
14/05/1994, n. 4707).
Si è altresì puntualizzato che, ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass. Civ. n. 7076 del 22.06.1995;
Cass. Civ. n. 4707 del 14.5.1994; Cass. 25.7.1980 n. 4835).
Tale situazione di fatto può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" (Cass. civ., Sez. II,
05/05/2008, n. 11018). Alla stregua di tale interpretazione, la previsione legale si estende a qualunque specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. Civ. n. 4835 del 25.7.1980; Cass. Civ. nn. 2067 del 27.6.1964).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie è documentale che le sig.re e Controparte_1 [...] abbiano provveduto ad eseguire la voltura catastale relativamente ai cespiti loro lasciati CP_2 in eredità dalla defunta (doc. 10 di parte ricorrente) e che le stesse siano Persona_1 effettivamente nel possesso dei beni ereditari, in particolari costituiti dalla quota di un mezzo (1/2) della proprietà sulle unità immobiliari site nel Comune di Ponte Buggianese, Via Stignanese n. 33,
Foglio 1, Particella 101, Sub. 1 Categoria A/2; Foglio 1, Particella 101, Sub 2, Categoria A2; Foglio
1, Particella 1061, Categoria C/6; Foglio 1, Particella 989, Categoria T;
Foglio 1, Particella 1062,
Categoria C6; Foglio 1, Particella 1060, Categoria T, come comprovato dai certificati di residenza in atti (docc. 17 e 18 di parte ricorrente) e dal fatto che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si sia perfezionata proprio presso tale indirizzo.
Di contro, non vi è prova della redazione dell'inventario nel termine di legge.
Conseguentemente, il ricorso va accolto e le sig.re e vanno Controparte_1 Controparte_2 dichiarate eredi puri e semplici della de cuius ai sensi dell'art. 485 comma 2 Persona_1
c.c., nella misura di ½ ciascuna.
Visto il disposto degli artt. 2648 secondo comma e 2666 c.c., la società ricorrente può quindi provvedere, avendone interesse, alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente
Agenzia del Territorio.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza., dunque poste a carico delle resistenti in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso della fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara
e eredi puri e semplici della de cuius ai Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 sensi dell'art. 485 comma 2 c.c. nella misura di ½ ciascuna;
dichiara la presente sentenza titolo per procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio;
condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente liquidate in € 4.357,50 per compensi professionali, € 545,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 08 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni