Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2017, proposto da RO IA, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Accardo e Alessio Tuccini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Bazzoni 3 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. andreaaccardo@ordineavvocatiroma.org e alessiotuccini@ordineavvocatiroma.org;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Paola Tomassini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, viale Italia 7 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvpaolatomassini@pec.it;
e con l'intervento di
ad adiuvandum , AU FR OE, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Accardo e Alessio Tuccini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Bazzoni 3 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. andreaaccardo@ordineavvocatiroma.org e alessiotuccini@ordineavvocatiroma.org;
per l’annullamento
della nota municipale prot. n. 378 del 5 gennaio 2017, ricevuta il successivo giorno 11, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 12430, fasc. n. 136, del 26 maggio 2004, relativa all’avvenuta edificazione di un “ ampliamento di abitazione esistente e realizzazione di separato vano accessorio, oltre a modifiche prospettiche al fabbricato abitativo ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, inclusa la nota regionale prot. n. 184037 del 28 gennaio 2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – RO IA è proprietaria di un immobile situato in Sabaudia e distinto nel locale catasto al foglio n. 112, particelle nn. 81/20 e 81/21, sul quale, in assenza di prescritti titoli abilitativi, ha eseguito un ampliamento dell’abitazione esistente ed ha realizzato un separato vano accessorio, ponendo anche in essere modifiche prospettiche al fabbricato abitativo.
In relazione a tale illecito, F.P. ha proposto al Comune di Sabaudia, ai sensi dell’art. 31, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, istanza di condono edilizio assunta prot. n. 12430, fasc. n. 136, del 26 maggio 2004; inoltre, in data 28 gennaio 2005 l’interessata ha chiesto al Comune di Sabaudia l’accertamento di compatibilità paesaggistica del suddetto intervento edificatorio, ai sensi dell’art. 1, comma 39, l. 15 dicembre 2004 n. 308.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 28682 del 10 novembre 2015 ha comunicato a S.P. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale, a vincolo relativo al Parco nazionale del Circeo (r.d. 7 marzo 1935 n. 1324 e d.P.R. 4 aprile 2005), a vincolo idrogeologico, oltre che inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, esaminati gli elementi forniti dall’interessata con nota prot. n. 28682 del 30 novembre 2015, l’ente locale con nota prot. n. 378 del 5 gennaio 2017 ha definitivamente rigettato la citata domanda di condono perché come detto, da un lato, gli immobili abusivi ricadono in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ed a vincolo derivante dall’esistenza di un parco nazionale e sono anche comprese nel perimetro di una zona di protezione speciale e, dall’altro, perché non sono conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non sono suscettibili di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 27 febbraio 2017 e depositato il 17 marzo 2017, R.F. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 97 Cost., 3 e 10- bis e 21- octies , l. n. 241 del 1990, nonché dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’amministrazione, perché l’amministrazione non ha motivato in ordine alla non accoglibilità delle osservazioni presentate nel corso del procedimento;
II) violazione degli artt. 32 e 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, 32, comma 27, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, in quanto nella Regione Lazio gli abusi commessi in parchi ed aree naturali protette nazionali, regionali o provinciali sarebbero comunque condonabili;
III) violazione degli artt. 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 32 e 33, l. n. 47 del 1985, 32, comma 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, dal momento che i vincoli gravanti sull’area di sedime degli abusi non comporterebbero inedificabilità assoluta e, in ogni caso, essi sarebbero ascrivibili alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.
Con atto notificato e depositato il 1° aprile 2022 è intervenuta ad adiuvandum AU FR OE, nella qualità di nuova proprietaria del cespite di cui è causa, la quale ha argomentato per l’accoglimento del gravame.
In data 5 settembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Sabaudia, il quale ha concluso per il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione, previa annotazione a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione della parziale inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto nei confronti della nota regionale prot. n. 184037 del 28 gennaio 2005, posto che la Regione Lazio non è stata evocata in giudizio.
2. – Il ricorso è in parte inammissibile e in altra infondato e da rigettare.
2.1 Si premette che, come rilevato in sede di discussione, il gravame è parzialmente inammissibile perché pur impugnando un atto della Regione Lazio, a tale ente territoriale non è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio.
2.2 Nel merito delle censure svolte, invece, si osserva che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303).
Fatta questa premessa, rileva il collegio che, come già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, la sanatoria richiesta riguarda un abuso che non è ascrivibile alle tipologie nn. 4, 5 e 6, perché consistente nell’ampliamento senza titolo dell’edificio originario, con susseguente aumento della superficie utile, nonché in modifiche prospettiche del fabbricato, che è collocato in zona attinta da diversi vincoli. Da ciò consegue che l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di detti vincoli come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa che, come detto, non consiste in un’opera minore non comportante un incremento di superficie.
2.2 Tale constatazione comporta direttamente l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali R.F. ha argomentato in merito alla condonabilità delle opere edilizie di cui è causa, che va esclusa per le ragioni già ampiamente esaminate nel § 2.1.
Parimenti, non accoglibile è anche il primo ordine di censure perché la motivazione addotta dell’amministrazione per l’adozione di un diniego avente indole vincolata si incentra sull’esistenza di una causa radicalmente ostativa la cui esistenza ed i cui effetti non sono stati in alcun modo confutati per effetto del contributo partecipativo, che non ha dimostrato né che l’abuso da sanare è riconducibile a una tipologia di illecito compatibile con il condono richiesto, né che è erroneo l’accertamento relativo all’esistenza dei già citati vincoli.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è in parte inammissibile e in altra parte infondato e da respingere.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e lo dichiara in altra parte inammissibile, come da parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
RO IA HI, Presidente
VA AN, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AN | RO IA HI |
IL SEGRETARIO