TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente Relatore
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1032/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.07.1980 rappresentata e difesa dall'avv. D'Alò Claudia, e CP_1
(C.F. ), nato ad [...] il [...],
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Di Penta Luigi;
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. In ogni caso è fatto obbligo a ciascun genitore di provvedere alla tempestiva comunicazione dell'evento all'altro non presente.
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in San Salvo alla Via Stingi n. 37/A a con tutti gli arredi e le suppellettili, quale genitore collocatario Parte_1 del figlio minore;
il lascerà la casa coniugale, prelevando i propri effetti CP_1
Parte personali, entro il 30.09.2025; entro la medesima data, la provvederà a volturare tutte le utenze della casa coniugale a nome proprio;
i servizi attualmente attivi in abbonamento a nome del LV per la linea wi-fi di casa e pay per view saranno utilizzati dal LV presso la nuova residenza.
4. Il CP_1 comunque, sarà autorizzato dal coniuge collocatario, a prelevare gli ulteriori effetti personali ( es. indumenti ) che dovessero restare ancora nella casa coniugale.
5. Parte Nell'ipotesi in cui la dovesse reperire un'occupazione a tempo indeterminato e versi in condizioni reddituali ed economiche che le consentano di sopportare le spese di locazione o le spese per l'acquisto di un nuovo immobile, anche e soprattutto nel rispetto dei desiderata del figlio la stessa rivaluterà la possibilità di Per_1 trasferirsi altrove con il minore medesimo, lasciando la casa coniugale nella disponibilità del del pari i coniugi si impegnano a collaborare e valutare CP_1 secondo buona fede, comunque entro la fine del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) del minore, l'eventuale riconsegna al dell'immobile. In ogni caso, all'atto della riconsegna al CP_1 CP_1
l'immobile dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, comprensivo di tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici e di ogni altro bene Parte_ oggi presente, salvo quelli di proprietà esclusiva della , presenti o acquistati successivamente alla data odierna, comprovabile da fatture e/o documenti di acquisto. Le parti si danno atto che relativamente alla casa coniugale saranno a carico di le spese di ordinaria manutenzione (comprese le spese Parte_1 occorrenti per eventuali acquisti di elettrodomestici), nonché gli oneri condominiali, tasse e tributi comunali, mentre rimarranno a carico del le spese CP_1 straordinarie.
6. prevedere che il figlio minore sia collocato presso la casa Per_1 coniugale nella residenza già familiare, nella quale lo stesso resterà insieme alla madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sè ogni qualvolta lo Parte_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle sue esigenze di salute, di studio e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e extrascolastici del minore e sulla base dei reciproci impegni di lavoro dei genitori, il bambino trascorrerà due weekend al mese con la madre e due con il padre in maniera alternata dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
il bambino trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle 21.00 ( per il periodo scolastico ); durante le festività natalizie il bambino resterà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26 .12 al 31.12 con un genitore o dall' 1.1. al 6.1 con l'altro; durante le festività pasquali il bambino, sempre ad anni alterni, resterà tre giorni consecutivi con un genitore o dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al Mercoledi;
durante il periodo estivo il bambino trascorrerà 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto con il padre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere modificati di comune accordo dei genitori;
i coniugi concordano che, nel caso di future relazioni sentimentali, l'introduzione di eventuali nuove figure nella vita di Per_1 avverrà in maniera graduale e ponderata impegnandosi, comunque, ad evitare reciproche convivenze alla presenza del minore;
7. disporre a carico di CP_1
un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di € 200,00
[...] sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
8. disporre che le spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Vasto siano ripartite tra i coniugi in ragione della metà;
9. disporre che nessun contributo economico di mantenimento sia disposto a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
10. i coniugi concordano che Parte l'Assegno Unico per il Nucleo Familiare venga percepito in via esclusiva dalla
11. le autovetture resteranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari;
12. i coniugi stabiliscono che il presente accordo abbia effetto a decorrere dal mese di ottobre 2025; 13. spese processuali compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1
, premesso che si sono sposati a CC (CB) il 24.08.2013 e
[...]
che dalla loro unione è nato un figlio, (ancora minorenne), hanno CP_1 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71
e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore,
. Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere CP_1
d'ufficio all'ascolto dello stesso, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CC (CB) il
[...]
24.08.2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
CC, al n. 23, parte II, serie A, dell'anno2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente Relatore
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1032/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.07.1980 rappresentata e difesa dall'avv. D'Alò Claudia, e CP_1
(C.F. ), nato ad [...] il [...],
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Di Penta Luigi;
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. In ogni caso è fatto obbligo a ciascun genitore di provvedere alla tempestiva comunicazione dell'evento all'altro non presente.
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in San Salvo alla Via Stingi n. 37/A a con tutti gli arredi e le suppellettili, quale genitore collocatario Parte_1 del figlio minore;
il lascerà la casa coniugale, prelevando i propri effetti CP_1
Parte personali, entro il 30.09.2025; entro la medesima data, la provvederà a volturare tutte le utenze della casa coniugale a nome proprio;
i servizi attualmente attivi in abbonamento a nome del LV per la linea wi-fi di casa e pay per view saranno utilizzati dal LV presso la nuova residenza.
4. Il CP_1 comunque, sarà autorizzato dal coniuge collocatario, a prelevare gli ulteriori effetti personali ( es. indumenti ) che dovessero restare ancora nella casa coniugale.
5. Parte Nell'ipotesi in cui la dovesse reperire un'occupazione a tempo indeterminato e versi in condizioni reddituali ed economiche che le consentano di sopportare le spese di locazione o le spese per l'acquisto di un nuovo immobile, anche e soprattutto nel rispetto dei desiderata del figlio la stessa rivaluterà la possibilità di Per_1 trasferirsi altrove con il minore medesimo, lasciando la casa coniugale nella disponibilità del del pari i coniugi si impegnano a collaborare e valutare CP_1 secondo buona fede, comunque entro la fine del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) del minore, l'eventuale riconsegna al dell'immobile. In ogni caso, all'atto della riconsegna al CP_1 CP_1
l'immobile dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, comprensivo di tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici e di ogni altro bene Parte_ oggi presente, salvo quelli di proprietà esclusiva della , presenti o acquistati successivamente alla data odierna, comprovabile da fatture e/o documenti di acquisto. Le parti si danno atto che relativamente alla casa coniugale saranno a carico di le spese di ordinaria manutenzione (comprese le spese Parte_1 occorrenti per eventuali acquisti di elettrodomestici), nonché gli oneri condominiali, tasse e tributi comunali, mentre rimarranno a carico del le spese CP_1 straordinarie.
6. prevedere che il figlio minore sia collocato presso la casa Per_1 coniugale nella residenza già familiare, nella quale lo stesso resterà insieme alla madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sè ogni qualvolta lo Parte_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle sue esigenze di salute, di studio e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e extrascolastici del minore e sulla base dei reciproci impegni di lavoro dei genitori, il bambino trascorrerà due weekend al mese con la madre e due con il padre in maniera alternata dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
il bambino trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle 21.00 ( per il periodo scolastico ); durante le festività natalizie il bambino resterà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26 .12 al 31.12 con un genitore o dall' 1.1. al 6.1 con l'altro; durante le festività pasquali il bambino, sempre ad anni alterni, resterà tre giorni consecutivi con un genitore o dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al Mercoledi;
durante il periodo estivo il bambino trascorrerà 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto con il padre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere modificati di comune accordo dei genitori;
i coniugi concordano che, nel caso di future relazioni sentimentali, l'introduzione di eventuali nuove figure nella vita di Per_1 avverrà in maniera graduale e ponderata impegnandosi, comunque, ad evitare reciproche convivenze alla presenza del minore;
7. disporre a carico di CP_1
un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di € 200,00
[...] sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
8. disporre che le spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Vasto siano ripartite tra i coniugi in ragione della metà;
9. disporre che nessun contributo economico di mantenimento sia disposto a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti;
10. i coniugi concordano che Parte l'Assegno Unico per il Nucleo Familiare venga percepito in via esclusiva dalla
11. le autovetture resteranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari;
12. i coniugi stabiliscono che il presente accordo abbia effetto a decorrere dal mese di ottobre 2025; 13. spese processuali compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1
, premesso che si sono sposati a CC (CB) il 24.08.2013 e
[...]
che dalla loro unione è nato un figlio, (ancora minorenne), hanno CP_1 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71
e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore,
. Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere CP_1
d'ufficio all'ascolto dello stesso, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CC (CB) il
[...]
24.08.2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
CC, al n. 23, parte II, serie A, dell'anno2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo