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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3213/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3213/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] [...], residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Messina 5 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Sergio Ballicu che, unitamente all'avv. Grazia Maria Savona e all'avv.
GI Boi, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, autenticata con firma digitale, inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti, parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) accertare il nesso eziologico tra le suindicate patologie sofferte e l'attività lavorativa pagina 1 di 7 svolta dalla ricorrente;
2) accertare che tali patologie sofferte comportano un danno biologico complessivo non inferiore al 23-24% del totale (Artrotendinopatia cronica del segmento polso/mano bilateralmente, con sospetta sdr del tunnel carpale 6% (Rif.515767615); Insufficienza cronica del circolo venoso superficiale arti inferiori 9% (Rif.515767613); Spondilo-discoartrosi con focalità erniarie plurime lombosacrali 10% (Rif.515767610);
3) per l'effetto condannare l' a liquidare in favore dell'attore la rendita nella misura CP_1 del 23-24% od in quell'altra misura che verrà accertata in corso di causa;
4) condannare l' al pagamento dei ratei scaduti con gli interessi legali di mora dal CP_1
121° giorno dopo la domanda e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, ha agito in giudizio per ottenere Parte_1 il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di più patologie
(“Artrotendinopatia cronica del segmento polso/mano bilateralmente, con sospetta sdr del tunnel carpale;
insufficienza cronica del circolo venoso superficiale arti inferiori;
spondilodiscoartrosi con focalità erniarie plurime lombosacrali”), a suo dire di origine professionale, come da domande amministrative del 27.12.2017, rigettate però dall' . CP_1
L'attrice ha precisato che avverso tali rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale ha dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, parte attrice ha allegato di aver lavorato dal 1978 al 2019 come pizzaiola in regime di lavoro autonomo, occupandosi di tutte le incombenze connesse a tale attività (“(…) approvvigionamento delle materie prime, della preparazione dell'impasto della farina in apposite bacinelle, della preparazione di tutti gli ingredienti (sugo e condimenti vari), di lavorare i panetti lievitati, stenderli nelle teglie, infornare, tagliare le pizzette cotte etc..”).
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire della ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili, ha quindi lamentato l'insorgenza delle suddette patologie, di origine professionale.
pagina 2 di 7 L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi cui CP_1 sarebbe stata esposta la ricorrente, nonché l'adibizione alle mansioni nei tempi e nelle modalità indicate nel ricorso, sostenendo peraltro che le patologie invocate sono di frequente riscontro nella popolazione generale di pari età e sesso, in quanto determinate da fattori etiologici prevalentemente endogeni legati al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata parzialmente fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 25.1.2023, mediante l'escussione dei testi e ha consentito di accertare che la ricorrente era titolare di una Testimone_1 Tes_2 pizzeria in Sinnai, nella quale ha lavorato da sola, qualche volta con l'aiuto del marito, svolgendo prevalentemente l'attività tra il pomeriggio e la sera, ad esclusione dell'impasto che veniva preparato durante la mattina.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che parte attrice si occupava di comprare le materie prime per l'attività, di preparare l'impasto e i condimenti, di stendere le pizze, infornarle e tagliarle per la vendita.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato di aver visto la ricorrente movimentare manualmente sacchi di farina, barattoli di pelati, olio e carciofini.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione della ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1 attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 3.1.2024, ha accertato che parte attrice è affetta da “SPONDILOARTROSI CON PREGRESSA RN IS L3L4
ARTROSI MANI CON STC
INSUFFICENZA VENOSA SUPERFICIALE ARTI INFERIORI”.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta dall'attrice ha presentato i caratteri di sovraccarico funzionale dalla colonna, della ripetitività, delle posture inadeguate, e di conseguenza che l'esposizione a tali rischi sia di importante rilievo ai fini della assunzione di un ruolo concausale in ambito del riconoscimento di patologie professionali.
Per quanto sopra, il consulente, in relazione alla patologia vertebrale, ha riconosciuto un rapporto almeno concausale efficiente tra l'attività di pizzaiola svolta in maniera non pagina 3 di 7 occasionale negli anni, precisando che attualmente il rilievo clinico-funzionale della suddetta patologia è di entità modesta (“verosimilmente per la cessazione dell'attività lavorativa”), ed associando a tale menomazione un danno biologico quantificabile nella misura del 6%.
Anche in relazione al quadro patologico della mani (artrosi e rizoartrosi) lamentato dalla ricorrente, il consulente ha osservato che, “l'attività di pizzaiola con alta probabilità abbia presentato i caratteri della esposizione a sovraccarico biomeccanico e della ripetitività, soprattutto nell'impasto manuale e nella movimentazione delle varie teglie e dei i vari contenitori di sugo e dei vari condimenti....per cui , a mio giudizio, è da riconoscere alla patologia degenerativa delle mani e della iniziale sofferenza del nervo mediano al canale carpale sin, documentata da esame EMG 7/4/21, un rapporto almeno concausale efficiente con l'attività svolta”.
In ragione di ciò ha quantificato il danno biologico, in relazione agli arti superiori, in misura pari al 10% (per analogia con i codici men. 163 e 267).
Mentre, in relazione alla patologia afferente agli arti inferiori (insufficienza venosa superficiale cronica bilaterale agli arti inferiori), l'ausiliario del giudice ha accertato l'assenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le lavorazioni svolte dalla ricorrente, definendola “malattia comune”.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui riconosceva il nesso di causalità tra la patologia lombare e l'attività svolta dalla ricorrente, in particolare chiedendo all'ausiliario del giudice di precisare quali siano “i dati oggettivi sul rischio (DVR, questionari e/o visite di idoneità) sui quali fonda le sue considerazioni, soprattutto rispetto alla patologia discale lombare”, posto che la patologia discale riconoscerebbe il rischio MMC e vibrazioni, ma non i movimenti ripetitivi.
In risposta alla suddette osservazioni il Consulente del giudice ha osservato che nonostante l'assenza di DVR o visite di idoneità, non ci sono dubbi sul nesso di causalità tra le sollecitazioni biomeccaniche di origine lavorativa e la insorgenza della patologia discale, in quanto sono da ricomprendere tra le sollecitazioni biomeccaniche, oltre alla movimentazione manuale di carichi o alle vibrazioni, anche la protratta stazione eretta, le posture incongrue e i movimenti ripetitivi, che in un soggetto di 60 anni ed in sovrappeso, svolte per un tempo sufficientemente lungo, rappresentano tutti fattori di rischio.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 10%. pagina 4 di 7 ***
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, l' CP_1 convenuto ha sollecitato una richiesta di chiarimenti nei confronti del consulente del giudice, contestando che la protratta stazione eretta, le posture incongrue e i movimenti ripetitivi non possono essere considerati rischi idonei a cagionare la patologia lombare, specialmente in un soggetto che presenta fattori in grado da soli di cagionare tale patologia quali età e sovrappeso, sottolineando inoltre che non si tratterebbe di sovrappeso bensì “obesità 1°.
Il ctu, chiamato a rendere i dovuti chiarimenti, ha innanzitutto osservato che tra la spondiloartrosi lombare e la patologia discale lombare vi è una importante distinzione: “la patologia discale che, tabellata, riconosce quale rischio idoneo la movimentazione manuale di carichi e le vibrazioni trasmesse al corpo intero, come ricorda il TP . Ma nella CP_1
CASU oltre l'ernia discale estrusa L2L3 sono presenti multiple discopatie e marcata spondiloartrosi lombare: la eziopatogenesi della patologia spondiloartrosica è multifattoriale
(degenerativa, dismetabolica, genetico-familiare…oltre che microtraumatica)”.
In ragione di quanto sopra, il perito ha ritenuto che l'attività svolta dalla ricorrente, senza ausili, per un periodo prolungato nel tempo, abbia con alta probabilità presentato i caratteri del sovraccarico biomeccanico del rachide lombare per movimentazione manuale di carichi, per la ripetitività, per la postura inadeguata e per la protratta stazione eretta. Ha inoltre precisato che tutti questi elementi “favoriscono la degenerazione osteoarticolare per cui è da riconoscere anche alla patologia degenerativa vertebrale un rapporto almeno concausale efficiente e ciò per presenza contemporanea di un quadro di marcata spondilodiscoartrosi con multiple discopatie e di una ernia discale estrusa L2L3”.
A riguardo, l'ausiliario del giudice ha correttamente evidenziato che, in materia previdenziale trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., secondo il quale ogni fattore concorrente, professionale ed extraprofessionale deve essere riconosciuto incidente nella verificazione dell'evento, e l'efficacia di ognuno di essi può essere superata solamente laddove intervenga un fattore, esaminato singolarmente, in grado di produrre l'infermità (assumendo pertanto efficienza causale esclusiva), tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni.
Pertanto, nel caso di specie, le condizioni fisiche della ricorrente (età e peso), a giudizio del consulente, non possono essere valutate come uniche cause determinanti l'insorgenza delle patologie denunciate, assumendo mera efficacia concausale, oltre che con altri fattori extralavorativi, con i fattori lavorativi che ne hanno di conseguenza accelerato e aggravato il pagina 5 di 7 decorso. Il perito ha al riguardo precisato che “la patologia discale (e nel caso specifico la ernia discale lombare) non sono assolutamente da attribuire all'invecchiamento come dimostra la semplice constatazione che le ernie discali e le discopatie colpiscono prevalentemente soggetti giovani e non soggetti anziani, dove invece prevalgono le patologie artrosiche ( osteofitosi, artrosi art posteriori, stenosi spinali e foraminali...) tutt'al più la obesità e la età possono essere considerati fattori predisponenti alla spondiloartrosi lombare
(ma non all'ernia discale !)”.
In conclusione, il consulente tecnico del giudice ha confermato il precedente giudizio affermando che la ricorrente presenta “un quadro clinico-funzionale della colonna lombare configurabile come malattia professionale e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso di causalità o meglio di concausalità con la patologia lamentata che ad esso è conseguita”.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, si ritiene che parte attrice diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 10%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27.12.2017.
***
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio in misura pari a 2/5. Difatti, il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate dall'attore non è stato riconosciuto in merito alla “insufficienza venosa superficiale agli arti inferiori” e, soprattutto, per le patologie professionali accertate l'entità di danno è notevolmente inferiore a quella pretesa.
Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi pagina 6 di 7 dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale, per il riconoscimento delle patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al 10 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- compensa le spese processuali in misura pari a 2/5 e condanna l' a rifondere CP_1 all'attore la restante parte, che liquida in euro 1.743,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3213/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] [...], residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Messina 5 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Sergio Ballicu che, unitamente all'avv. Grazia Maria Savona e all'avv.
GI Boi, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, autenticata con firma digitale, inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti, parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) accertare il nesso eziologico tra le suindicate patologie sofferte e l'attività lavorativa pagina 1 di 7 svolta dalla ricorrente;
2) accertare che tali patologie sofferte comportano un danno biologico complessivo non inferiore al 23-24% del totale (Artrotendinopatia cronica del segmento polso/mano bilateralmente, con sospetta sdr del tunnel carpale 6% (Rif.515767615); Insufficienza cronica del circolo venoso superficiale arti inferiori 9% (Rif.515767613); Spondilo-discoartrosi con focalità erniarie plurime lombosacrali 10% (Rif.515767610);
3) per l'effetto condannare l' a liquidare in favore dell'attore la rendita nella misura CP_1 del 23-24% od in quell'altra misura che verrà accertata in corso di causa;
4) condannare l' al pagamento dei ratei scaduti con gli interessi legali di mora dal CP_1
121° giorno dopo la domanda e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, ha agito in giudizio per ottenere Parte_1 il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di più patologie
(“Artrotendinopatia cronica del segmento polso/mano bilateralmente, con sospetta sdr del tunnel carpale;
insufficienza cronica del circolo venoso superficiale arti inferiori;
spondilodiscoartrosi con focalità erniarie plurime lombosacrali”), a suo dire di origine professionale, come da domande amministrative del 27.12.2017, rigettate però dall' . CP_1
L'attrice ha precisato che avverso tali rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale ha dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, parte attrice ha allegato di aver lavorato dal 1978 al 2019 come pizzaiola in regime di lavoro autonomo, occupandosi di tutte le incombenze connesse a tale attività (“(…) approvvigionamento delle materie prime, della preparazione dell'impasto della farina in apposite bacinelle, della preparazione di tutti gli ingredienti (sugo e condimenti vari), di lavorare i panetti lievitati, stenderli nelle teglie, infornare, tagliare le pizzette cotte etc..”).
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire della ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili, ha quindi lamentato l'insorgenza delle suddette patologie, di origine professionale.
pagina 2 di 7 L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi cui CP_1 sarebbe stata esposta la ricorrente, nonché l'adibizione alle mansioni nei tempi e nelle modalità indicate nel ricorso, sostenendo peraltro che le patologie invocate sono di frequente riscontro nella popolazione generale di pari età e sesso, in quanto determinate da fattori etiologici prevalentemente endogeni legati al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata parzialmente fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 25.1.2023, mediante l'escussione dei testi e ha consentito di accertare che la ricorrente era titolare di una Testimone_1 Tes_2 pizzeria in Sinnai, nella quale ha lavorato da sola, qualche volta con l'aiuto del marito, svolgendo prevalentemente l'attività tra il pomeriggio e la sera, ad esclusione dell'impasto che veniva preparato durante la mattina.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che parte attrice si occupava di comprare le materie prime per l'attività, di preparare l'impasto e i condimenti, di stendere le pizze, infornarle e tagliarle per la vendita.
Entrambi i testi hanno inoltre confermato di aver visto la ricorrente movimentare manualmente sacchi di farina, barattoli di pelati, olio e carciofini.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione della ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1 attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 3.1.2024, ha accertato che parte attrice è affetta da “SPONDILOARTROSI CON PREGRESSA RN IS L3L4
ARTROSI MANI CON STC
INSUFFICENZA VENOSA SUPERFICIALE ARTI INFERIORI”.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta dall'attrice ha presentato i caratteri di sovraccarico funzionale dalla colonna, della ripetitività, delle posture inadeguate, e di conseguenza che l'esposizione a tali rischi sia di importante rilievo ai fini della assunzione di un ruolo concausale in ambito del riconoscimento di patologie professionali.
Per quanto sopra, il consulente, in relazione alla patologia vertebrale, ha riconosciuto un rapporto almeno concausale efficiente tra l'attività di pizzaiola svolta in maniera non pagina 3 di 7 occasionale negli anni, precisando che attualmente il rilievo clinico-funzionale della suddetta patologia è di entità modesta (“verosimilmente per la cessazione dell'attività lavorativa”), ed associando a tale menomazione un danno biologico quantificabile nella misura del 6%.
Anche in relazione al quadro patologico della mani (artrosi e rizoartrosi) lamentato dalla ricorrente, il consulente ha osservato che, “l'attività di pizzaiola con alta probabilità abbia presentato i caratteri della esposizione a sovraccarico biomeccanico e della ripetitività, soprattutto nell'impasto manuale e nella movimentazione delle varie teglie e dei i vari contenitori di sugo e dei vari condimenti....per cui , a mio giudizio, è da riconoscere alla patologia degenerativa delle mani e della iniziale sofferenza del nervo mediano al canale carpale sin, documentata da esame EMG 7/4/21, un rapporto almeno concausale efficiente con l'attività svolta”.
In ragione di ciò ha quantificato il danno biologico, in relazione agli arti superiori, in misura pari al 10% (per analogia con i codici men. 163 e 267).
Mentre, in relazione alla patologia afferente agli arti inferiori (insufficienza venosa superficiale cronica bilaterale agli arti inferiori), l'ausiliario del giudice ha accertato l'assenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le lavorazioni svolte dalla ricorrente, definendola “malattia comune”.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui riconosceva il nesso di causalità tra la patologia lombare e l'attività svolta dalla ricorrente, in particolare chiedendo all'ausiliario del giudice di precisare quali siano “i dati oggettivi sul rischio (DVR, questionari e/o visite di idoneità) sui quali fonda le sue considerazioni, soprattutto rispetto alla patologia discale lombare”, posto che la patologia discale riconoscerebbe il rischio MMC e vibrazioni, ma non i movimenti ripetitivi.
In risposta alla suddette osservazioni il Consulente del giudice ha osservato che nonostante l'assenza di DVR o visite di idoneità, non ci sono dubbi sul nesso di causalità tra le sollecitazioni biomeccaniche di origine lavorativa e la insorgenza della patologia discale, in quanto sono da ricomprendere tra le sollecitazioni biomeccaniche, oltre alla movimentazione manuale di carichi o alle vibrazioni, anche la protratta stazione eretta, le posture incongrue e i movimenti ripetitivi, che in un soggetto di 60 anni ed in sovrappeso, svolte per un tempo sufficientemente lungo, rappresentano tutti fattori di rischio.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 10%. pagina 4 di 7 ***
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, l' CP_1 convenuto ha sollecitato una richiesta di chiarimenti nei confronti del consulente del giudice, contestando che la protratta stazione eretta, le posture incongrue e i movimenti ripetitivi non possono essere considerati rischi idonei a cagionare la patologia lombare, specialmente in un soggetto che presenta fattori in grado da soli di cagionare tale patologia quali età e sovrappeso, sottolineando inoltre che non si tratterebbe di sovrappeso bensì “obesità 1°.
Il ctu, chiamato a rendere i dovuti chiarimenti, ha innanzitutto osservato che tra la spondiloartrosi lombare e la patologia discale lombare vi è una importante distinzione: “la patologia discale che, tabellata, riconosce quale rischio idoneo la movimentazione manuale di carichi e le vibrazioni trasmesse al corpo intero, come ricorda il TP . Ma nella CP_1
CASU oltre l'ernia discale estrusa L2L3 sono presenti multiple discopatie e marcata spondiloartrosi lombare: la eziopatogenesi della patologia spondiloartrosica è multifattoriale
(degenerativa, dismetabolica, genetico-familiare…oltre che microtraumatica)”.
In ragione di quanto sopra, il perito ha ritenuto che l'attività svolta dalla ricorrente, senza ausili, per un periodo prolungato nel tempo, abbia con alta probabilità presentato i caratteri del sovraccarico biomeccanico del rachide lombare per movimentazione manuale di carichi, per la ripetitività, per la postura inadeguata e per la protratta stazione eretta. Ha inoltre precisato che tutti questi elementi “favoriscono la degenerazione osteoarticolare per cui è da riconoscere anche alla patologia degenerativa vertebrale un rapporto almeno concausale efficiente e ciò per presenza contemporanea di un quadro di marcata spondilodiscoartrosi con multiple discopatie e di una ernia discale estrusa L2L3”.
A riguardo, l'ausiliario del giudice ha correttamente evidenziato che, in materia previdenziale trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., secondo il quale ogni fattore concorrente, professionale ed extraprofessionale deve essere riconosciuto incidente nella verificazione dell'evento, e l'efficacia di ognuno di essi può essere superata solamente laddove intervenga un fattore, esaminato singolarmente, in grado di produrre l'infermità (assumendo pertanto efficienza causale esclusiva), tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni.
Pertanto, nel caso di specie, le condizioni fisiche della ricorrente (età e peso), a giudizio del consulente, non possono essere valutate come uniche cause determinanti l'insorgenza delle patologie denunciate, assumendo mera efficacia concausale, oltre che con altri fattori extralavorativi, con i fattori lavorativi che ne hanno di conseguenza accelerato e aggravato il pagina 5 di 7 decorso. Il perito ha al riguardo precisato che “la patologia discale (e nel caso specifico la ernia discale lombare) non sono assolutamente da attribuire all'invecchiamento come dimostra la semplice constatazione che le ernie discali e le discopatie colpiscono prevalentemente soggetti giovani e non soggetti anziani, dove invece prevalgono le patologie artrosiche ( osteofitosi, artrosi art posteriori, stenosi spinali e foraminali...) tutt'al più la obesità e la età possono essere considerati fattori predisponenti alla spondiloartrosi lombare
(ma non all'ernia discale !)”.
In conclusione, il consulente tecnico del giudice ha confermato il precedente giudizio affermando che la ricorrente presenta “un quadro clinico-funzionale della colonna lombare configurabile come malattia professionale e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso di causalità o meglio di concausalità con la patologia lamentata che ad esso è conseguita”.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, si ritiene che parte attrice diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 10%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27.12.2017.
***
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio in misura pari a 2/5. Difatti, il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate dall'attore non è stato riconosciuto in merito alla “insufficienza venosa superficiale agli arti inferiori” e, soprattutto, per le patologie professionali accertate l'entità di danno è notevolmente inferiore a quella pretesa.
Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi pagina 6 di 7 dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale, per il riconoscimento delle patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al 10 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- compensa le spese processuali in misura pari a 2/5 e condanna l' a rifondere CP_1 all'attore la restante parte, che liquida in euro 1.743,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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