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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 647/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Pace
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui ai provvedimenti del 10.07.2023 e CP_1 dell'8.12.2023, rispettivamente di Riliquidazione della pensione Cat. VO 001-
701013313619 con decorrenza 1° gennaio 2020 e di Accertamento somme indebitamente percepite Cat. VO 13313602, e che, per l'effetto, non è dovuta da all'Istituto resistente la somma di € 18.129,30 chiesta in Controparte_2 restituzione.
pagina 1 di 7 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le somme CP_1 trattenute a titolo di indebito a decorrere dal mese di Dicembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 5.02.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e chiede che sia CP_1 accertato che nell'anno 2022 ha reso una sola prestazione lavorativa, di natura autonoma ed occasionale, e comunque compatibile con la disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (cd pensione Quota 100). Per l'effetto, chiede di dichiarare nulli, e/o illegittimi, e/o inefficaci, i provvedimenti di riliquidazione della pensione Cat. VO CP_1
001-701013313619 con decorrenza 1° gennaio 2020 e di accertamento Cat. VO
13313602 e, quindi, non dovute le somme richieste di restituzione con i predetti atti.
Chiede quindi, in ogni caso, di dichiarare l'inesistenza dell'indebito pensionistico per l'anno 2022 e condannare l' convenuto a restituire le rate medio tempore CP_1 trattenute. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso gerarchico avverso i predetti provvedimenti restitutori che veniva, tuttavia, rigettato con Delibera del Comitato
Provinciale n. 2335981 del 5.12.2023. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce, in via CP_1 preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio per la violazione dell'art. 102
c.p.c. in quanto non esteso alla società nei cui confronti il Controparte_3 ricorrente ha reso la prestazione di lavoro da cui consegue l'indebita percezione della pensione. Nel merito afferma che dall'Estratto Contributivo e dalla Comunicazione
risulta che il ha svolto attività lavorativa di natura subordinata CP_4 CP_2 intermittente (come cuoco) per 2 giorni (il 17 e il 18 aprile 2022) alle dipendenze della predetta società con sede in Campo Felice località Casamaina. Precisa, infine, che la qualificazione del rapporto di lavoro operata dal datore è da considerarsi vincolante per il lavoratore. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e acquisita su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per pagina 2 di 7 il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per la violazione dell'art. 102 c.p.c. sollevata dal procuratore dell' in quanto il ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 illegittimità della richiesta di restituzione dell'intero importo pensionistico percepito nell'anno 2022 avanzata dall' con la Comunicazione di Riliquidazione della CP_1 pensione Cat VO 001-701013313619 del 10.07.2023 (e del conseguente e successivo provvedimento di Accertamento delle somme indebitamente percepite sul trattamento pensionistico dell'8.09.2023). Si rammenta che il litisconsorzio necessario presuppone che sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo inscindibile, con la precisazione che la verifica della sussistenza di tale ipotesi va operata sulla base del petitum, o meglio, in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore. Ed infatti, la funzione dell'istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa degli eventuali litisconsorti pretermessi (già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei), quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti. Ne consegue che, anche laddove vi fosse pluri- soggettività del rapporto, ipotesi che comunque non ricorre nel caso di specie, non sussiste litisconsorzio necessario se la pronuncia può essere in grado di regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio, lasciando impregiudicata la posizione degli altri.
Tanto premesso osserva il giudicante che con il D.L. 4/2017 convertito con modificazioni nella L. 26/2019 il legislatore ha istituito la cosiddetta pensione “Quota
100” che prevede il diritto al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori con almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, sempreché non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell' compresa la Gestione Separata). Per quanto qui interessa, il CP_1 legislatore ha disposto che, fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili, invece, quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. La limitazione interessa anche i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta all'Estero.
pagina 3 di 7 Ricorre, quindi, la fattispecie dell'indebito previdenziale in merito al quale, stante il contrasto venuto a creare tra le Sezione Semplici della Cassazione con particolare riferimento alla distribuzione degli oneri probatori, le S.U., con la sentenza n.
18046/2010, ripercorsa la giurisprudenza sull'art. 2033 c.c., affermano il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. La successiva sentenza n. 198/2011 la Sez. L puntualizza, tuttavia, che: “… in tanto il suddetto principio … trova applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4505/2012 ha, a sua volta, affermato che: “La ripetizione di somme indebitamente percepite, seppure percepite in buona fede, rappresenta un atto dovuto sotto il profilo pubblicistico in quanto l'erogazione di tali somme costituisce un danno per l'Amministrazione consistente nell'erogazione di danaro pubblico senza titolo, con ingiustificato vantaggio del dipendente;
tuttavia
l'Amministrazione deve procedere con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita del debitore”.
Di recente la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. (che giova ribadire, in materia di indebito oggettivo, prescrive che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”) sull'assunto che l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, esclude la possibilità che tali prestazioni, seppur indebitamente erogate, siano suscettibili di ripetizione tutte quelle volte in cui sussista un legittimo affidamento del percipiente. La Corte costituzionale, con la sentenza 8/2023, rammentato il valore “subcostituzionale” delle norme di rango Europeo, precisa che la giurisprudenza della Corte Europea ha riconosciuto l'affidamento incolpevole non comporta, di per sé solo, la conseguente irripetibilità delle somme indebitamente ricevute, lasciando un margine di apprezzamento agli Stati membri circa la predisposizione di normative interne che pagina 4 di 7 consentano di tutelare, in diversi modi, la posizione di colui che abbia indebitamente percepito delle somme. La Consulta, nell'effettuare l'analisi del sistema normativo
Italiano, anche nei casi in cui sia applicabile il meccanismo enucleato dall'art. 2033 c.c. al fine di verificare se consente di tutelare il legittimo affidamento del percipiente prestazioni pubbliche riconosce che, rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ad es. quelle previdenziali pensionistiche e assicurative, il sistema normativo nazionale offre una tutela molto incisiva all'accipiens posto che ne è disposta l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui questi fosse consapevole di percepire un indebito versando in uno stato soggettivo di dolo. Evidenzia, ancora, che una analoga disciplina è prevista da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità “ha riconosciuto la sussistenza di un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Diversamente, le prestazioni previdenziali di natura non pensionistiche indebite ricadono nell'ambito di applicabilità dell'art. 2033 c.c. che, come detto, sancisce l'incondizionata ripetibilità delle somme percepite.
Nel caso in esame, quindi, l'onere della prova della sussistenza del diritto alla pensione “Quota 100” nell'anno 2022 grava sul ricorrente anche sotto il profilo del legittimo affidamento e dell'insussistenza del dolo.
Ciò posto va in primo luogo evidenziato che nella Comunicazione UNILAV prodotta dalla difesa dell' il rapporto di lavoro tra e la società CP_1 Controparte_2 [...] viene qualificato come lavoro intermittente, altrimenti detto lavoro a Controparte_3 chiamata, che è un contratto di lavoro subordinato nel quale il lavoratore si rende disponibile per prestare la sua attività in modo discontinuo, su chiamata del datore di lavoro. Questo significa che non c'è un orario di lavoro fisso o una frequenza regolare, ma il lavoratore viene chiamato quando il datore di lavoro ne ha bisogno. Se ne desume che essendo il rapporto iniziato il 17 e cessato il 18 non vi è prova che il abbia lavorato in entrambe le giornate, così come sostenuto dall' e non CP_2 CP_1 per una sola giornata, come dal medesimo affermato, venendo retribuito con la somma netta di € 80,00. Si è trattato, quindi, di una prestazione isolata e dal carattere speciale che, come condivisibilmente ritenuto da taluni Tribunali di Merito, si discosta dal paradigma del tipico rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato)
a prescindere dal nomen juris che gli viene attribuito dal soggetto beneficiario della prestazione. Inoltre è chiaro che dalla prestazione di lavoro è derivato per il ricorrente un reddito del tutto irrisorio.
pagina 5 di 7 Ma vi è di più. A ben vedere, l'art. 14 del D.L. 4/2019 si limita a stabilire il divieto di cumulo della pensione “Quota 100” con la produzione di redditi da lavoro dipendente ma non prevede, in maniera espressa, alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di violazione del divieto. La sanzione applicata al , ovvero la non spettanza di tutti CP_2
i ratei pensionistici percepiti nell'anno di produzione del reddito (2022) e la conseguente richiesta restitutoria, è, quindi, frutto dell'interpretazione della norma fornita da una serie di Circolari (una per tutte la n. 117/2019) che, come è noto, CP_1 non hanno efficacia erga omnes in quanto volte a regolare i rapporti interni dell'Ente con i propri dipendenti. Ne deriva che l'incompatibilità estesa per l'intera annualità del trattamento pensionistico, senza tenere in alcun conto i redditi da lavoro prodotti dal pensionato nello stesso periodo di riferimento, a fronte della incumulabilità prevista dal legislatore, finisce per erodere il diritto costituzionale alla pensione garantito dall'art. 38 Cost..
In virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 14, comma 3, citato, questo giudice ritiene, pertanto, di aderire alla giurisprudenza di merito citata dal procuratore del ricorrente secondo cui è maggiormente aderente al dato normativo, oltre che ai principi generali dell'ordinamento, sanzionare la violazione del divieto di cumulo, nel caso in cui ne venga accertata l'effettiva sussistenza, mediante sospensione della pensione limitatamente ai periodi coperti dal contratto di lavoro subordinato. In altre parole la non cumulabilità intesa nel suo significato letterale ha come conseguenza quella di escludere che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza, il reddito da lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo.
A ciò si aggiunga che l'interpretazione fornita dall' implica una irragionevole e CP_1 ingiustificata disparità di trattamento tra il pensionato che ha percepito redditi da lavoro autonomo/dipendente rispetto a quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. E' pur vero che lo scopo dell'Ente è quello di prevedere un deterrente per i beneficiari della norma così da dissuaderli dal violarla, ma è altrettanto vero che l' non può sostituirsi al legislatore né interpretare le CP_1 leggi con valore erga omnes.
Per tutti i motivi esposti il ricorso fondato e merita di essere accolto.
Alla irripetibilità dell'indebito pensionistico consegue la condanna dell' a CP_1 rimborsare al ricorrente le somme trattenute a titolo di indebito a decorrere dal mese pagina 6 di 7 di Dicembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, così come risulta dal
Cedolino della Pensione depositato in atti dal procuratore della parte il 26.11.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 647/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Pace
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui ai provvedimenti del 10.07.2023 e CP_1 dell'8.12.2023, rispettivamente di Riliquidazione della pensione Cat. VO 001-
701013313619 con decorrenza 1° gennaio 2020 e di Accertamento somme indebitamente percepite Cat. VO 13313602, e che, per l'effetto, non è dovuta da all'Istituto resistente la somma di € 18.129,30 chiesta in Controparte_2 restituzione.
pagina 1 di 7 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le somme CP_1 trattenute a titolo di indebito a decorrere dal mese di Dicembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 5.02.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e chiede che sia CP_1 accertato che nell'anno 2022 ha reso una sola prestazione lavorativa, di natura autonoma ed occasionale, e comunque compatibile con la disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (cd pensione Quota 100). Per l'effetto, chiede di dichiarare nulli, e/o illegittimi, e/o inefficaci, i provvedimenti di riliquidazione della pensione Cat. VO CP_1
001-701013313619 con decorrenza 1° gennaio 2020 e di accertamento Cat. VO
13313602 e, quindi, non dovute le somme richieste di restituzione con i predetti atti.
Chiede quindi, in ogni caso, di dichiarare l'inesistenza dell'indebito pensionistico per l'anno 2022 e condannare l' convenuto a restituire le rate medio tempore CP_1 trattenute. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso gerarchico avverso i predetti provvedimenti restitutori che veniva, tuttavia, rigettato con Delibera del Comitato
Provinciale n. 2335981 del 5.12.2023. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce, in via CP_1 preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio per la violazione dell'art. 102
c.p.c. in quanto non esteso alla società nei cui confronti il Controparte_3 ricorrente ha reso la prestazione di lavoro da cui consegue l'indebita percezione della pensione. Nel merito afferma che dall'Estratto Contributivo e dalla Comunicazione
risulta che il ha svolto attività lavorativa di natura subordinata CP_4 CP_2 intermittente (come cuoco) per 2 giorni (il 17 e il 18 aprile 2022) alle dipendenze della predetta società con sede in Campo Felice località Casamaina. Precisa, infine, che la qualificazione del rapporto di lavoro operata dal datore è da considerarsi vincolante per il lavoratore. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e acquisita su disposizione del giudicante ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per pagina 2 di 7 il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per la violazione dell'art. 102 c.p.c. sollevata dal procuratore dell' in quanto il ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 illegittimità della richiesta di restituzione dell'intero importo pensionistico percepito nell'anno 2022 avanzata dall' con la Comunicazione di Riliquidazione della CP_1 pensione Cat VO 001-701013313619 del 10.07.2023 (e del conseguente e successivo provvedimento di Accertamento delle somme indebitamente percepite sul trattamento pensionistico dell'8.09.2023). Si rammenta che il litisconsorzio necessario presuppone che sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo inscindibile, con la precisazione che la verifica della sussistenza di tale ipotesi va operata sulla base del petitum, o meglio, in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore. Ed infatti, la funzione dell'istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa degli eventuali litisconsorti pretermessi (già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei), quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti. Ne consegue che, anche laddove vi fosse pluri- soggettività del rapporto, ipotesi che comunque non ricorre nel caso di specie, non sussiste litisconsorzio necessario se la pronuncia può essere in grado di regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio, lasciando impregiudicata la posizione degli altri.
Tanto premesso osserva il giudicante che con il D.L. 4/2017 convertito con modificazioni nella L. 26/2019 il legislatore ha istituito la cosiddetta pensione “Quota
100” che prevede il diritto al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori con almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, sempreché non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell' compresa la Gestione Separata). Per quanto qui interessa, il CP_1 legislatore ha disposto che, fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili, invece, quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. La limitazione interessa anche i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta all'Estero.
pagina 3 di 7 Ricorre, quindi, la fattispecie dell'indebito previdenziale in merito al quale, stante il contrasto venuto a creare tra le Sezione Semplici della Cassazione con particolare riferimento alla distribuzione degli oneri probatori, le S.U., con la sentenza n.
18046/2010, ripercorsa la giurisprudenza sull'art. 2033 c.c., affermano il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. La successiva sentenza n. 198/2011 la Sez. L puntualizza, tuttavia, che: “… in tanto il suddetto principio … trova applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4505/2012 ha, a sua volta, affermato che: “La ripetizione di somme indebitamente percepite, seppure percepite in buona fede, rappresenta un atto dovuto sotto il profilo pubblicistico in quanto l'erogazione di tali somme costituisce un danno per l'Amministrazione consistente nell'erogazione di danaro pubblico senza titolo, con ingiustificato vantaggio del dipendente;
tuttavia
l'Amministrazione deve procedere con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita del debitore”.
Di recente la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. (che giova ribadire, in materia di indebito oggettivo, prescrive che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”) sull'assunto che l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, esclude la possibilità che tali prestazioni, seppur indebitamente erogate, siano suscettibili di ripetizione tutte quelle volte in cui sussista un legittimo affidamento del percipiente. La Corte costituzionale, con la sentenza 8/2023, rammentato il valore “subcostituzionale” delle norme di rango Europeo, precisa che la giurisprudenza della Corte Europea ha riconosciuto l'affidamento incolpevole non comporta, di per sé solo, la conseguente irripetibilità delle somme indebitamente ricevute, lasciando un margine di apprezzamento agli Stati membri circa la predisposizione di normative interne che pagina 4 di 7 consentano di tutelare, in diversi modi, la posizione di colui che abbia indebitamente percepito delle somme. La Consulta, nell'effettuare l'analisi del sistema normativo
Italiano, anche nei casi in cui sia applicabile il meccanismo enucleato dall'art. 2033 c.c. al fine di verificare se consente di tutelare il legittimo affidamento del percipiente prestazioni pubbliche riconosce che, rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ad es. quelle previdenziali pensionistiche e assicurative, il sistema normativo nazionale offre una tutela molto incisiva all'accipiens posto che ne è disposta l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui questi fosse consapevole di percepire un indebito versando in uno stato soggettivo di dolo. Evidenzia, ancora, che una analoga disciplina è prevista da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità “ha riconosciuto la sussistenza di un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Diversamente, le prestazioni previdenziali di natura non pensionistiche indebite ricadono nell'ambito di applicabilità dell'art. 2033 c.c. che, come detto, sancisce l'incondizionata ripetibilità delle somme percepite.
Nel caso in esame, quindi, l'onere della prova della sussistenza del diritto alla pensione “Quota 100” nell'anno 2022 grava sul ricorrente anche sotto il profilo del legittimo affidamento e dell'insussistenza del dolo.
Ciò posto va in primo luogo evidenziato che nella Comunicazione UNILAV prodotta dalla difesa dell' il rapporto di lavoro tra e la società CP_1 Controparte_2 [...] viene qualificato come lavoro intermittente, altrimenti detto lavoro a Controparte_3 chiamata, che è un contratto di lavoro subordinato nel quale il lavoratore si rende disponibile per prestare la sua attività in modo discontinuo, su chiamata del datore di lavoro. Questo significa che non c'è un orario di lavoro fisso o una frequenza regolare, ma il lavoratore viene chiamato quando il datore di lavoro ne ha bisogno. Se ne desume che essendo il rapporto iniziato il 17 e cessato il 18 non vi è prova che il abbia lavorato in entrambe le giornate, così come sostenuto dall' e non CP_2 CP_1 per una sola giornata, come dal medesimo affermato, venendo retribuito con la somma netta di € 80,00. Si è trattato, quindi, di una prestazione isolata e dal carattere speciale che, come condivisibilmente ritenuto da taluni Tribunali di Merito, si discosta dal paradigma del tipico rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato)
a prescindere dal nomen juris che gli viene attribuito dal soggetto beneficiario della prestazione. Inoltre è chiaro che dalla prestazione di lavoro è derivato per il ricorrente un reddito del tutto irrisorio.
pagina 5 di 7 Ma vi è di più. A ben vedere, l'art. 14 del D.L. 4/2019 si limita a stabilire il divieto di cumulo della pensione “Quota 100” con la produzione di redditi da lavoro dipendente ma non prevede, in maniera espressa, alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di violazione del divieto. La sanzione applicata al , ovvero la non spettanza di tutti CP_2
i ratei pensionistici percepiti nell'anno di produzione del reddito (2022) e la conseguente richiesta restitutoria, è, quindi, frutto dell'interpretazione della norma fornita da una serie di Circolari (una per tutte la n. 117/2019) che, come è noto, CP_1 non hanno efficacia erga omnes in quanto volte a regolare i rapporti interni dell'Ente con i propri dipendenti. Ne deriva che l'incompatibilità estesa per l'intera annualità del trattamento pensionistico, senza tenere in alcun conto i redditi da lavoro prodotti dal pensionato nello stesso periodo di riferimento, a fronte della incumulabilità prevista dal legislatore, finisce per erodere il diritto costituzionale alla pensione garantito dall'art. 38 Cost..
In virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 14, comma 3, citato, questo giudice ritiene, pertanto, di aderire alla giurisprudenza di merito citata dal procuratore del ricorrente secondo cui è maggiormente aderente al dato normativo, oltre che ai principi generali dell'ordinamento, sanzionare la violazione del divieto di cumulo, nel caso in cui ne venga accertata l'effettiva sussistenza, mediante sospensione della pensione limitatamente ai periodi coperti dal contratto di lavoro subordinato. In altre parole la non cumulabilità intesa nel suo significato letterale ha come conseguenza quella di escludere che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza, il reddito da lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo.
A ciò si aggiunga che l'interpretazione fornita dall' implica una irragionevole e CP_1 ingiustificata disparità di trattamento tra il pensionato che ha percepito redditi da lavoro autonomo/dipendente rispetto a quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. E' pur vero che lo scopo dell'Ente è quello di prevedere un deterrente per i beneficiari della norma così da dissuaderli dal violarla, ma è altrettanto vero che l' non può sostituirsi al legislatore né interpretare le CP_1 leggi con valore erga omnes.
Per tutti i motivi esposti il ricorso fondato e merita di essere accolto.
Alla irripetibilità dell'indebito pensionistico consegue la condanna dell' a CP_1 rimborsare al ricorrente le somme trattenute a titolo di indebito a decorrere dal mese pagina 6 di 7 di Dicembre 2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, così come risulta dal
Cedolino della Pensione depositato in atti dal procuratore della parte il 26.11.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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