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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2794/2020 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVIERI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa Vomano (TE) Via Marconi 21;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
1. in via preliminare, sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato, con effetto immediato, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1561/20 e del verbale n. 14 del
03.11.2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto accertata e acclarata infondata in fatto e in diritto a seguito dei motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
3. nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale;
4. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati dal ricorrente, possono essere riassunti come di seguito: il giorno 1° ottobre 2016, alle ore 10:45 circa, in località Spiano, in agro del Comune di
Teramo, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Forestale di Civitella del Tronto, V.
Sovr. ed Ass. C. Di Sabatino Gianni, durante un accertamento su una battuta di Controparte_2
caccia, avevano fermato il sig. , e gli avevano contestato la violazione delle Parte_1
norme della L.R. 10/2004- Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, art. 100, poiché, “iscritto nella squadra di braccata al cinghiale denominata MIANO –CACCIA, dopo aver raggiunto il capo abbattuto non aveva provveduto immediatamente ad inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato…”;
a seguito dell'accertamento, gli Agenti del Corpo Forestale avevano elevato una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 54, comma 4 Lett. R della Legge L.R. 10/04; il ricorrente, ritenendo illegittima la sanzione comminata, aveva tempestivamente impugnato il verbale innanzi all'Autorità competente - il Presidente della Provincia di Teramo, chiedendo contestualmente di essere ascoltato, lamentando che le circostanze riportate dagli agenti accertatori non fossero verosimili, di essersi attenuto al regolamento vigente ai tempi e che gli agenti non avevano indicato con precisione i fatti significativi in conformità del regolamento e delle note dirigenziali finanche interpretative della;
Controparte_1
2 Tribunale di Teramo
la Abruzzo, dipartimento agricoltura, ufficio programmazione faunistico venatoria e CP_1
ittico sportiva aveva comunicato data di audizione fissata per il 17 dicembre 2019, e il difensore del ricorrente aveva proposto istanza di differimento;
con determinazione n. DPD023/065/20 del 13/02/2020, la
[...]
, con sede in Avezzano Controparte_3
aveva notificato a mezzo pec, in data 13 febbraio 2020 Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n.
1561/20, relativa al verbale n. 14 del 3 novembre 2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-
Stazione di Civitella del Tronto, comminando al ricorrente una sanzione pari ad € 65,00, oltre ad €
10,00 per spese di procedimento e quindi complessivamente la somma di € 75,00.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sanzione comminatagli, evidenziando che “L'art.
100 della legge 10/2004 per come riportato da decreto n° 5 del 27/05/2014 è molto particolare in quanto non tiene conto delle condizioni del territorio, e soprattutto non tiene conto delle dinamiche della braccata anzi di ogni braccata, in quanto la cattura di un cinghiale è molto difficile, difficoltosa, animata tenendo presente che il cinghiale è un animale anche se colpito in punti vitali è in grado di percorrere diverse Km e rimane pericoloso anche quanto appare deceduto”, e che “gli agenti intervenuti non erano presenti ai fatti onde non possono sapere come in effetti sono andate le circostanze”.
Non si è costituita in giudizio la;
all'udienza del 13 ottobre 2020, il Controparte_1
Giudice del Lavoro, cui era stato assegnato il procedimento, rilevato “che la presente controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia faunistica - venatoria, non rientra tra quelle di cui all'articolo 409 c.p.c. di competenza del giudice del lavoro, essendo di converso, di competenza del giudice civile ordinario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 150 del 2011” ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice competente in base alle tabelle.
Con provvedimento del 19 ottobre 2020, il fascicolo è stato assegnato al ruolo dell'attuale titolare.
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, a seguito di una serie rinvii, richiesti anche dal difensore di parte ricorrente, all'udienza del 18 novembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
3 Tribunale di Teramo
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , non Controparte_1
costituitasi in giudizio.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente, fermato durante una battuta di caccia nella MacroArea “Salinello” è stato sanzionato dagli Agenti del Corpo Forestale, che gli hanno contestato la violazione dell'art. 100 del
Regolamento Regionale n. 5/2014 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli CP_1
ungulati.
Nello specifico, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che “Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC
o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha negato di aver omesso l'inserimento, del tendine di
Achille dell'animale, apposito contrassegno numerato, ma si è limitato a osservare, in maniera del tutto generica e non circostanziata, che la caccia al cinghiale è attività delicata e a tratti pericolosa, lasciando intendere che l'obbligo di inserire all'arto posteriore dell'animale dopo l'abbattimento è spesso operazione rischiosa, che impone numerose cautele.
Non chiarisce, però, le motivazioni che avrebbero impedito, nel caso concreto, di inserire l'apposita fascetta dopo l'abbattimento dell'animale.
La genericità delle contestazioni mosse è chiaramente ostativa al positivo vaglio dell'opposizione proposta, che deve quindi essere respinta, con conseguente conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della , poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si Controparte_1
fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
P.Q.M.
4 Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
AR MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2735/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1561/20;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
AR MA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2794/2020 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVIERI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa Vomano (TE) Via Marconi 21;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
1. in via preliminare, sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato, con effetto immediato, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1561/20 e del verbale n. 14 del
03.11.2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto accertata e acclarata infondata in fatto e in diritto a seguito dei motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
3. nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale;
4. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati dal ricorrente, possono essere riassunti come di seguito: il giorno 1° ottobre 2016, alle ore 10:45 circa, in località Spiano, in agro del Comune di
Teramo, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Forestale di Civitella del Tronto, V.
Sovr. ed Ass. C. Di Sabatino Gianni, durante un accertamento su una battuta di Controparte_2
caccia, avevano fermato il sig. , e gli avevano contestato la violazione delle Parte_1
norme della L.R. 10/2004- Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, art. 100, poiché, “iscritto nella squadra di braccata al cinghiale denominata MIANO –CACCIA, dopo aver raggiunto il capo abbattuto non aveva provveduto immediatamente ad inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato…”;
a seguito dell'accertamento, gli Agenti del Corpo Forestale avevano elevato una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 54, comma 4 Lett. R della Legge L.R. 10/04; il ricorrente, ritenendo illegittima la sanzione comminata, aveva tempestivamente impugnato il verbale innanzi all'Autorità competente - il Presidente della Provincia di Teramo, chiedendo contestualmente di essere ascoltato, lamentando che le circostanze riportate dagli agenti accertatori non fossero verosimili, di essersi attenuto al regolamento vigente ai tempi e che gli agenti non avevano indicato con precisione i fatti significativi in conformità del regolamento e delle note dirigenziali finanche interpretative della;
Controparte_1
2 Tribunale di Teramo
la Abruzzo, dipartimento agricoltura, ufficio programmazione faunistico venatoria e CP_1
ittico sportiva aveva comunicato data di audizione fissata per il 17 dicembre 2019, e il difensore del ricorrente aveva proposto istanza di differimento;
con determinazione n. DPD023/065/20 del 13/02/2020, la
[...]
, con sede in Avezzano Controparte_3
aveva notificato a mezzo pec, in data 13 febbraio 2020 Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n.
1561/20, relativa al verbale n. 14 del 3 novembre 2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-
Stazione di Civitella del Tronto, comminando al ricorrente una sanzione pari ad € 65,00, oltre ad €
10,00 per spese di procedimento e quindi complessivamente la somma di € 75,00.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sanzione comminatagli, evidenziando che “L'art.
100 della legge 10/2004 per come riportato da decreto n° 5 del 27/05/2014 è molto particolare in quanto non tiene conto delle condizioni del territorio, e soprattutto non tiene conto delle dinamiche della braccata anzi di ogni braccata, in quanto la cattura di un cinghiale è molto difficile, difficoltosa, animata tenendo presente che il cinghiale è un animale anche se colpito in punti vitali è in grado di percorrere diverse Km e rimane pericoloso anche quanto appare deceduto”, e che “gli agenti intervenuti non erano presenti ai fatti onde non possono sapere come in effetti sono andate le circostanze”.
Non si è costituita in giudizio la;
all'udienza del 13 ottobre 2020, il Controparte_1
Giudice del Lavoro, cui era stato assegnato il procedimento, rilevato “che la presente controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia faunistica - venatoria, non rientra tra quelle di cui all'articolo 409 c.p.c. di competenza del giudice del lavoro, essendo di converso, di competenza del giudice civile ordinario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 150 del 2011” ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice competente in base alle tabelle.
Con provvedimento del 19 ottobre 2020, il fascicolo è stato assegnato al ruolo dell'attuale titolare.
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, a seguito di una serie rinvii, richiesti anche dal difensore di parte ricorrente, all'udienza del 18 novembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
3 Tribunale di Teramo
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , non Controparte_1
costituitasi in giudizio.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente, fermato durante una battuta di caccia nella MacroArea “Salinello” è stato sanzionato dagli Agenti del Corpo Forestale, che gli hanno contestato la violazione dell'art. 100 del
Regolamento Regionale n. 5/2014 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli CP_1
ungulati.
Nello specifico, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che “Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC
o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha negato di aver omesso l'inserimento, del tendine di
Achille dell'animale, apposito contrassegno numerato, ma si è limitato a osservare, in maniera del tutto generica e non circostanziata, che la caccia al cinghiale è attività delicata e a tratti pericolosa, lasciando intendere che l'obbligo di inserire all'arto posteriore dell'animale dopo l'abbattimento è spesso operazione rischiosa, che impone numerose cautele.
Non chiarisce, però, le motivazioni che avrebbero impedito, nel caso concreto, di inserire l'apposita fascetta dopo l'abbattimento dell'animale.
La genericità delle contestazioni mosse è chiaramente ostativa al positivo vaglio dell'opposizione proposta, che deve quindi essere respinta, con conseguente conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della , poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si Controparte_1
fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
P.Q.M.
4 Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
AR MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2735/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1561/20;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
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