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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1373/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC
) presso il cui studio sito a Rimini C.so Email_1 D'Augusto n. 220 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattia professionale (ed in particolare : quadro radiologico di placche pleuriche calcifiche bilaterali ) contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e riconosciuta dall'Istituto nella misura del 4% mentre la parte ricorrente voleva fosse giudizialmente accertata l'esistenza di postumi invalidanti permanenti indennizzabili .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che è affetto da una patologia (ed in particolare : quadro Parte_1 radiologico di placche pleuriche calcifiche bilaterali) con una componente tecnopatica del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura del 6% (sei per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6% , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 22\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che presenta patologie (ed in particolare : Parte_1 quadro radiologico di placche pleuriche calcifiche bilaterali) contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti , condanna l' al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale a favore del ricorrente nella misura accertata del 6% (sei per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D.Lvo 38/2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 431,00 (488 spese CTP + 43 CU) per esborsi e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 17\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'