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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA EP, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7399/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 1.368,88.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei realtivi debiti. Eccepiva altresì, quanto alla cartella n. 094-2016-0016395242-000, che il relativo debito era stato precedentemente dichiarato prescritto con sentenza di questa Corte, che allegava.
Si costituiva Agenzia Entrate SC, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente quanto alla cartella n. 094-2016-0016395242-000 . Deduceva al proposito quanto segue:” In via preliminare e con riferimento alla cartella 09420160016395242000, si fa presente che l'Agente della SC, a seguito del deposito della Sentenza n. 863/2025 ha proceduto a sospendere l'atto (all. 2 ), ragione per la quale, in relazione allo stesso, l'AVI oggetto di causa non verrà portata ad esecuzione. In ogni caso, appare opportuno sottolineare che la Sentenza è stata depositata il 03.02.2025 e, quindi, in data successiva alla predisposizione
(10.01.2025) ed all'invio dell'intimazione (03.02.2025), ragione per la quale l'Ufficio non era a conoscenza della pronuncia e, legittimamente, ha proceduto alla notifica dell'AVI stessa.” Nel resto, chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo di avere notificato regolarmente l'altra cartella e di avere successivamente notificato ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con successiva memoria, depositata in data 21.11.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che non vi sarebbe prova della notificazione della cartella di pagamento n.
094-2022-0010668554-000, né di successivi provvedimenti ad essa riferentisi.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n.
094-2016-0016395242-000, annullata con la sentenza prodotta da parte ricorrente, il cui importo Agenzia
Entrate SC ha documentato di avere sgravato.
Nel resto, il ricorso deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate SC non ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 094-2022-0010668554-000, né di successivi provvedimenti di intimazione. I provvedimenti con valenza interruttiva dei termini di prescrizione prodotti da parte resistente non riportano infatti il riferimento alla suddetta cartelle. Pertanto l'intimazione impugnata, relativamente a detta cartella, risuta illegittimamente emessa e deve essere per tale parte annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al carico tributario portato dalla cartella di pagamento n.
094-2016-0016395242-000. Accoglie il ricorso relativamente alla cartella di pagamento n.
094-2022-0010668554-000 e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna Agenzia
Entrate SC alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA EP, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9000191538-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7399/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 1.368,88.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei realtivi debiti. Eccepiva altresì, quanto alla cartella n. 094-2016-0016395242-000, che il relativo debito era stato precedentemente dichiarato prescritto con sentenza di questa Corte, che allegava.
Si costituiva Agenzia Entrate SC, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente quanto alla cartella n. 094-2016-0016395242-000 . Deduceva al proposito quanto segue:” In via preliminare e con riferimento alla cartella 09420160016395242000, si fa presente che l'Agente della SC, a seguito del deposito della Sentenza n. 863/2025 ha proceduto a sospendere l'atto (all. 2 ), ragione per la quale, in relazione allo stesso, l'AVI oggetto di causa non verrà portata ad esecuzione. In ogni caso, appare opportuno sottolineare che la Sentenza è stata depositata il 03.02.2025 e, quindi, in data successiva alla predisposizione
(10.01.2025) ed all'invio dell'intimazione (03.02.2025), ragione per la quale l'Ufficio non era a conoscenza della pronuncia e, legittimamente, ha proceduto alla notifica dell'AVI stessa.” Nel resto, chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo di avere notificato regolarmente l'altra cartella e di avere successivamente notificato ulteriori provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con successiva memoria, depositata in data 21.11.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che non vi sarebbe prova della notificazione della cartella di pagamento n.
094-2022-0010668554-000, né di successivi provvedimenti ad essa riferentisi.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n.
094-2016-0016395242-000, annullata con la sentenza prodotta da parte ricorrente, il cui importo Agenzia
Entrate SC ha documentato di avere sgravato.
Nel resto, il ricorso deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate SC non ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 094-2022-0010668554-000, né di successivi provvedimenti di intimazione. I provvedimenti con valenza interruttiva dei termini di prescrizione prodotti da parte resistente non riportano infatti il riferimento alla suddetta cartelle. Pertanto l'intimazione impugnata, relativamente a detta cartella, risuta illegittimamente emessa e deve essere per tale parte annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al carico tributario portato dalla cartella di pagamento n.
094-2016-0016395242-000. Accoglie il ricorso relativamente alla cartella di pagamento n.
094-2022-0010668554-000 e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna Agenzia
Entrate SC alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.