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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - OT - Località Germaneto, Cittadella Reg. 88700 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Località Germaneto, Cittadella Reg. 88700 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400001864000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, (c.f.CF_1), nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio sito in Luogo alla Indirizzo_2, si opponeva avverso il preavviso di fermo amministrativo n.13380202400001864000, emesso e notificato in data 12.04.24, dall'Agenzia entrate-SI, ai sensi dell'art.86 DPR 602/73, sull'autovettura Modello auto - tg.Targa_1, portante l'avviso di pagamento della somma totale di €.90.963,59, comprensiva di interessi di mora e sanzioni, di cui €.3.793,09, per mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, e portata nelle presupposte cartelle esattoriali n.13320160005255327000, presuntivamente notificata in data 01.08.16. per €.158,05, n.13320200004915090000, presuntivamente notificata in data 05.06.23, per €.803,51, n.13320210008412580000, presuntivamente notificata in data
07.09.21, per €.817,61, n.13320220001215777000, presuntivamente notificata in data 12.05.22, per
€.2.013,92, aventi quale oggetto la tassa automobilistica vantata dalla Regione Calabria. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, parte ricorrente contestava il ruolo ex art.19, co.3, d.lgs. n.546/92 per vizi propri del ruolo (atto presupposto). Nullità ed inesistenza della cartella di pagamento inviata per posta senza intermediazione di un agente notificatore;
2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Il ricorrente sosteneva che il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate
SI debba ritenersi prescritta, posto che le cartelle presupposte ormai sono cadute in prescrizione, atteso che il sig. Ricorrente_1 non ha mai ricevuto dette cartelle, pertanto, il credito vantato dall'ente impositore si è inesorabilmente prescritto. Come è noto il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, ai sensi dell'art.5, co.51 del d.l.n.953/82, convertito in L.n.53/1983, modificato dall'art.3 del d.l. 06.01.86, n.2, convertito in legge 07.03.86, n.60. Pertanto, il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività accertativa che per quella di riscossione. La pretesa tributaria azionata con l'impugnato preavviso di fermo relativamente alle sottese cartelle esattoriali, si riferiscono alle annualità dal 2012 al 2018 e le notifiche delle suddette cartelle avrebbero dovuto essere effettuate alla luce dei dati normativi richiamati, nonché sulla base della prova documentale in atti;
3) In ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartelle ed alla sua applicabilità; 4) per mero tuziorismo difensivo e nel merito della pretesa di Agenzia delle Entrate riscossione: mancato rispetto dei termini di formazione dei ruoli e dell'emissione delle cartelle di pagamento;
5) Inesistenza del preavviso di fermo inviata per posta o per pec senza l'intermediazione di un agente notificatore. Parte ricorrente eccepiva la nullità ed inesistenza del preavviso di fermo contestato, per violazione delle norme in materia di notificazione. Infatti, mai il ricorrente ha ricevuto il preavviso di fermo, essendo lo stesso stato notificato a persona diversa dal sig.
Ricorrente_1, a persona diversa dai membri del proprio nucleo familiare, ed a persona diversa rispetto a quelle preposte alla ricezione degli atti per come previsto dalla legge. Infatti, il Sig. Nominativo_1 solo nel mese di maggio 2024 veniva a conoscenza del predetto preavviso. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) dichiarare illegittime le pretese dell'Ente creditore;
b) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Sosteneva che il ricorso è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal contribuente era certamente a conoscenza dell'esistenza delle citate cartelle, prima della notifica dell'atto impugnato. Pertanto deduce l'inammissibilità del ricorso poiché tutte le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate, con conseguente cristallizzazione dei carichi tributari iscritti a ruolo, come evincesi dalla documentazione in atti. In particolare:
1) la cartella n.13320160005255327000, notificata il 01.08.2016 a mezzo pec all'indirizzo
Email_3; 2) cartella n.1332020000491509000, notificata, una prima volta il 09.02.22 e tornata al mittente per compiuta giacenza, successivamente, la cartella veniva rinotificata in data 05.06.23 a mani di soggetto qualificatosi “segretaria”, addetta al ritiro, cui seguiva la spedizione della raccomandata a.r.
n.69633619272-6, in data 23.06.23; 3) cartella n.1332021000841258000, notificata il 07.09.22, a mezzo servizio postale;
4) cartella n.13320220001215777000, notificata il 12.05.22, a mezzo servizio postale.
Stante la regolarità della notifica delle predette cartelle, l'Agente eccepiva l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione in ordine a presunti ed insussistenti vizi circa le modalità di notifica dei suddetti atti.
Successivamente, in data 11.06.18, veniva notificata l'intimazione n.1332018900116459200 relativa, fra le altre, alla cartella n.13320160005255327000, pertanto, il ricorrente ha avuto legale conoscenza della cartella quantomeno dall'11.06.18. Inoltre, in data 25.05.2022, al ricorrente veniva notificata l'intimazione di pagamento n.13320229000520400000 a mezzo della quale veniva sollecitato il pagamento della cartella n.13320160005255327000. Ed ancora, in data 13.11.23, veniva notificata l'intimazione di pagamento n.13320239002440829000 che ha interrotto la prescrizione delle cartelle nn.ri 13320160005255327000,
n.1332021000841258000 e n.13320220001215777000. Sulla intervenuta prescrizione, tale eccezione è infondata e va rigettata non essendo trascorso il termine di prescrizione triennale di nessuna cartella di cui al ricorso de quo. Inammissibili devono ritenersi le contestazioni sollevate al punto 3) del ricorso che attengono alle contestazioni circa le maggiorazioni applicate in caso di infrazioni al cds e, ovviamente, non riguardano il presente giudizio. Concludeva affinché l'adita Corte voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso, rigettare tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. La Regione Calabria, sebbene regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. Con memorie illustrative del 02.01.26, l'Agenzia delle Entrate riscossione, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con le controdeduzioni depositate in atti, ribadiva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, stante la rituale notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto va tenuto conto anche della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 dall'8.3.2020 al 31.08.2021. Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore della resistente AdER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti, questo Giudice osserva che, tale doglianza è palesemente infondata atteso che, l'opposto fermo è stato emesso in forza di 4 cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate SI e segnatamente: 1) la cartella n.13320160005255327000, notificata il 01.08.2016 a mezzo pec all'indirizzo
Email_3; 2) cartella n.1332020000491509000, notificata, una prima volta il 09.02.22 e tornata al mittente per compiuta giacenza, successivamente, la cartella veniva rinotificata in data 05.06.23 a mani di soggetto qualificatosi “segretaria”, addetta al ritiro, cui seguiva la spedizione della raccomandata a.r.
n.69633619272-6, in data 23.06.23; 3) cartella n.1332021000841258000, notificata il 07.09.22, a mezzo servizio postale;
4) cartella n.13320220001215777000, notificata il 12.05.22, a mezzo servizio postale. Giova evidenziare che, tali atti riscossivi, non sono stati mai oggetto di impugnazione, divenendo definitivi ed i crediti in essi riportati si sono consolidati e cristallizzati tanto da diventare irretrattabili. Ne consegue che, nel caso di specie, le predette cartelle risultano tempestivamente notificate al contribuente ed i titoli innanzi citati, sono divenuti esecutivi, di conseguenza, tale situazione era già sussistente alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo di cui oggi è causa e quindi, hanno giustificato a pieno l'espropriazione del bene mobile registrato (autovettura Modello auto - tg.Targa_1). Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agente della SI, ha provveduto alla regolare e rituale notifica di tutte le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, come evincesi dalla documentazione in atti, per cui, tali atti hanno interrotto l'invocato termine di prescrizione quinquennale, ex art.2948, co.4, c.c.. Considerato che le predette cartelle regolarmente notificate al contribuente, non sono state mai impugnate, tanto che i relativi titoli si sono resi definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati e quindi, divenuti irretrattabili. Giova rilevare che nel lasso temporale tra la notifica delle predette 4 cartelle avvenuta nelle seguenti date: 01.08.16, 09.02.22,
07.09.22 e 12.05.22 e la notifica dell'opposto fermo avvenuta in data 12.04.24, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ma, vi è di più, dopo la notifica delle citate cartelle, l'Agente della riscossione ha notificato al sig. Ricorrente_1 , i seguenti atti interruttivi: 1) Intimazione di pagamento n.13320189001164592000, notificata in data 11.06.2018; 2) Intimazione n.13320229000520400000, notificata in data 25.05.2022; 3) Intimazione n.13320239002440829000, notificata in data 13.11.2023.
Ebbene, gli atti sopra indicati, hanno interrotto l'invocato termine di prescrizione triennale. Inoltre, va rilevato che, per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi: a) dal 01.01.14 al 15.06.14, ai sensi dell'art.1, co.623, della L.147/2013, come integrato dalla L.n.68/2014, per consentire l'eventuale definizione agevolata dei crediti in parola. A ciò si aggiunga che, in forza del disposto di cui all'art.68, co.
4- bis del d.l.n.18/2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di ventiquattro mesi, ne consegue che, i termini di prescrizione per tasse automobilistiche è triennale ai sensi dell'art.5, co.51 del d.l.n.953/82, convertito in L.n.53/1983, modificato dall'art.3 del d.l.06.01.86, n.2, convertito in legge 07.03.86, n.60, non risultano interrotti, per cui, i crediti portati nell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve ritenersi privo di fondamento e quindi, va rigettato. Ogni altro motivo di ricorso resta assorbito dalle predette motivazioni rappresentate da questo Giudice. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della resistente AdER delle spese del giudizio che, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della sola resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.400,00, oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - OT - Località Germaneto, Cittadella Reg. 88700 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Località Germaneto, Cittadella Reg. 88700 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400001864000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, (c.f.CF_1), nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio sito in Luogo alla Indirizzo_2, si opponeva avverso il preavviso di fermo amministrativo n.13380202400001864000, emesso e notificato in data 12.04.24, dall'Agenzia entrate-SI, ai sensi dell'art.86 DPR 602/73, sull'autovettura Modello auto - tg.Targa_1, portante l'avviso di pagamento della somma totale di €.90.963,59, comprensiva di interessi di mora e sanzioni, di cui €.3.793,09, per mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, e portata nelle presupposte cartelle esattoriali n.13320160005255327000, presuntivamente notificata in data 01.08.16. per €.158,05, n.13320200004915090000, presuntivamente notificata in data 05.06.23, per €.803,51, n.13320210008412580000, presuntivamente notificata in data
07.09.21, per €.817,61, n.13320220001215777000, presuntivamente notificata in data 12.05.22, per
€.2.013,92, aventi quale oggetto la tassa automobilistica vantata dalla Regione Calabria. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, parte ricorrente contestava il ruolo ex art.19, co.3, d.lgs. n.546/92 per vizi propri del ruolo (atto presupposto). Nullità ed inesistenza della cartella di pagamento inviata per posta senza intermediazione di un agente notificatore;
2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Il ricorrente sosteneva che il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate
SI debba ritenersi prescritta, posto che le cartelle presupposte ormai sono cadute in prescrizione, atteso che il sig. Ricorrente_1 non ha mai ricevuto dette cartelle, pertanto, il credito vantato dall'ente impositore si è inesorabilmente prescritto. Come è noto il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, ai sensi dell'art.5, co.51 del d.l.n.953/82, convertito in L.n.53/1983, modificato dall'art.3 del d.l. 06.01.86, n.2, convertito in legge 07.03.86, n.60. Pertanto, il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività accertativa che per quella di riscossione. La pretesa tributaria azionata con l'impugnato preavviso di fermo relativamente alle sottese cartelle esattoriali, si riferiscono alle annualità dal 2012 al 2018 e le notifiche delle suddette cartelle avrebbero dovuto essere effettuate alla luce dei dati normativi richiamati, nonché sulla base della prova documentale in atti;
3) In ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartelle ed alla sua applicabilità; 4) per mero tuziorismo difensivo e nel merito della pretesa di Agenzia delle Entrate riscossione: mancato rispetto dei termini di formazione dei ruoli e dell'emissione delle cartelle di pagamento;
5) Inesistenza del preavviso di fermo inviata per posta o per pec senza l'intermediazione di un agente notificatore. Parte ricorrente eccepiva la nullità ed inesistenza del preavviso di fermo contestato, per violazione delle norme in materia di notificazione. Infatti, mai il ricorrente ha ricevuto il preavviso di fermo, essendo lo stesso stato notificato a persona diversa dal sig.
Ricorrente_1, a persona diversa dai membri del proprio nucleo familiare, ed a persona diversa rispetto a quelle preposte alla ricezione degli atti per come previsto dalla legge. Infatti, il Sig. Nominativo_1 solo nel mese di maggio 2024 veniva a conoscenza del predetto preavviso. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) dichiarare illegittime le pretese dell'Ente creditore;
b) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Sosteneva che il ricorso è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal contribuente era certamente a conoscenza dell'esistenza delle citate cartelle, prima della notifica dell'atto impugnato. Pertanto deduce l'inammissibilità del ricorso poiché tutte le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate, con conseguente cristallizzazione dei carichi tributari iscritti a ruolo, come evincesi dalla documentazione in atti. In particolare:
1) la cartella n.13320160005255327000, notificata il 01.08.2016 a mezzo pec all'indirizzo
Email_3; 2) cartella n.1332020000491509000, notificata, una prima volta il 09.02.22 e tornata al mittente per compiuta giacenza, successivamente, la cartella veniva rinotificata in data 05.06.23 a mani di soggetto qualificatosi “segretaria”, addetta al ritiro, cui seguiva la spedizione della raccomandata a.r.
n.69633619272-6, in data 23.06.23; 3) cartella n.1332021000841258000, notificata il 07.09.22, a mezzo servizio postale;
4) cartella n.13320220001215777000, notificata il 12.05.22, a mezzo servizio postale.
Stante la regolarità della notifica delle predette cartelle, l'Agente eccepiva l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione in ordine a presunti ed insussistenti vizi circa le modalità di notifica dei suddetti atti.
Successivamente, in data 11.06.18, veniva notificata l'intimazione n.1332018900116459200 relativa, fra le altre, alla cartella n.13320160005255327000, pertanto, il ricorrente ha avuto legale conoscenza della cartella quantomeno dall'11.06.18. Inoltre, in data 25.05.2022, al ricorrente veniva notificata l'intimazione di pagamento n.13320229000520400000 a mezzo della quale veniva sollecitato il pagamento della cartella n.13320160005255327000. Ed ancora, in data 13.11.23, veniva notificata l'intimazione di pagamento n.13320239002440829000 che ha interrotto la prescrizione delle cartelle nn.ri 13320160005255327000,
n.1332021000841258000 e n.13320220001215777000. Sulla intervenuta prescrizione, tale eccezione è infondata e va rigettata non essendo trascorso il termine di prescrizione triennale di nessuna cartella di cui al ricorso de quo. Inammissibili devono ritenersi le contestazioni sollevate al punto 3) del ricorso che attengono alle contestazioni circa le maggiorazioni applicate in caso di infrazioni al cds e, ovviamente, non riguardano il presente giudizio. Concludeva affinché l'adita Corte voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso, rigettare tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. La Regione Calabria, sebbene regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. Con memorie illustrative del 02.01.26, l'Agenzia delle Entrate riscossione, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con le controdeduzioni depositate in atti, ribadiva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, stante la rituale notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto va tenuto conto anche della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 dall'8.3.2020 al 31.08.2021. Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore della resistente AdER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti, questo Giudice osserva che, tale doglianza è palesemente infondata atteso che, l'opposto fermo è stato emesso in forza di 4 cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate SI e segnatamente: 1) la cartella n.13320160005255327000, notificata il 01.08.2016 a mezzo pec all'indirizzo
Email_3; 2) cartella n.1332020000491509000, notificata, una prima volta il 09.02.22 e tornata al mittente per compiuta giacenza, successivamente, la cartella veniva rinotificata in data 05.06.23 a mani di soggetto qualificatosi “segretaria”, addetta al ritiro, cui seguiva la spedizione della raccomandata a.r.
n.69633619272-6, in data 23.06.23; 3) cartella n.1332021000841258000, notificata il 07.09.22, a mezzo servizio postale;
4) cartella n.13320220001215777000, notificata il 12.05.22, a mezzo servizio postale. Giova evidenziare che, tali atti riscossivi, non sono stati mai oggetto di impugnazione, divenendo definitivi ed i crediti in essi riportati si sono consolidati e cristallizzati tanto da diventare irretrattabili. Ne consegue che, nel caso di specie, le predette cartelle risultano tempestivamente notificate al contribuente ed i titoli innanzi citati, sono divenuti esecutivi, di conseguenza, tale situazione era già sussistente alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo di cui oggi è causa e quindi, hanno giustificato a pieno l'espropriazione del bene mobile registrato (autovettura Modello auto - tg.Targa_1). Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agente della SI, ha provveduto alla regolare e rituale notifica di tutte le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, come evincesi dalla documentazione in atti, per cui, tali atti hanno interrotto l'invocato termine di prescrizione quinquennale, ex art.2948, co.4, c.c.. Considerato che le predette cartelle regolarmente notificate al contribuente, non sono state mai impugnate, tanto che i relativi titoli si sono resi definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati e quindi, divenuti irretrattabili. Giova rilevare che nel lasso temporale tra la notifica delle predette 4 cartelle avvenuta nelle seguenti date: 01.08.16, 09.02.22,
07.09.22 e 12.05.22 e la notifica dell'opposto fermo avvenuta in data 12.04.24, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ma, vi è di più, dopo la notifica delle citate cartelle, l'Agente della riscossione ha notificato al sig. Ricorrente_1 , i seguenti atti interruttivi: 1) Intimazione di pagamento n.13320189001164592000, notificata in data 11.06.2018; 2) Intimazione n.13320229000520400000, notificata in data 25.05.2022; 3) Intimazione n.13320239002440829000, notificata in data 13.11.2023.
Ebbene, gli atti sopra indicati, hanno interrotto l'invocato termine di prescrizione triennale. Inoltre, va rilevato che, per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi: a) dal 01.01.14 al 15.06.14, ai sensi dell'art.1, co.623, della L.147/2013, come integrato dalla L.n.68/2014, per consentire l'eventuale definizione agevolata dei crediti in parola. A ciò si aggiunga che, in forza del disposto di cui all'art.68, co.
4- bis del d.l.n.18/2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di ventiquattro mesi, ne consegue che, i termini di prescrizione per tasse automobilistiche è triennale ai sensi dell'art.5, co.51 del d.l.n.953/82, convertito in L.n.53/1983, modificato dall'art.3 del d.l.06.01.86, n.2, convertito in legge 07.03.86, n.60, non risultano interrotti, per cui, i crediti portati nell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve ritenersi privo di fondamento e quindi, va rigettato. Ogni altro motivo di ricorso resta assorbito dalle predette motivazioni rappresentate da questo Giudice. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della resistente AdER delle spese del giudizio che, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della sola resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.400,00, oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti.