Sentenza 27 settembre 2022
Decreto collegiale 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01478/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2021, proposto da
SS NI, EL TE OR, Ab Stilcasa Snc di ER BR ed Ennio Abrusci, rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Abrusci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, DEL DECRETO EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE il 01.06.2020, Cron. N. 1026/2020, a definizione del procedimento V.G. n. 50/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla parte ricorrente e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma precisata in atti, oltre le spese del procedimento, liquidate in euro 720,00 per compensi ed euro 27,00 per spese, oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
- Gli odierni ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, hanno inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo; nonché trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
- Così come previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce emesso il 01.06.2020, a definizione del procedimento V.G. n. 50/2020 e avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per contro, non sussistono i presupposti per la richiesta rivalutazione; ciò in quanto in presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege PI (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21/12/2020, n. 6317; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163), la rivalutazione può essere accordata solo laddove venga provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova che non è stata fornita dai ricorrenti.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Vanno comunque riconosciuti in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente il rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, e segnatamente la somma di euro 13,58, quale esborso per la richiesta di copia esecutiva del decreto di condanna, nonché la somma di euro 3,87, quale costo per la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto (Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153) e la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate, ad eccezione del rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, - fermo il diritto del procuratore anticipatario, odierno ricorrente, al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO