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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR TA ER Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 122/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 111/2025 pubblicata in data 18 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Antonio Carbonelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv. Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa
Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CP_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Milazzo n.4 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Giroldi e Renato Vestini come procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep Persona_1
APPELLATO
1 A cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 566/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n. 111/2025 pubblicata in data 18 febbraio 2025 promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv. Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa
Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Antonio Carbonelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Milazzo n.4 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Giroldi e Renato Vestini come procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR TA ER, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di accertava e dichiarava la nullità del termine al 6.04.2020 Parte_1 apposto al contratto di lavoro stipulato dalla stessa con la società e, per l'effetto, disponeva la conversione, a decorrere dal 23 settembre 2019, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
2 condannava la società al pagamento in favore della medesima a titolo risarcitorio di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 804,77), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Condannava, inoltre, la società alla corresponsione, a favore della lavoratrice di una somma complessiva pari ad euro 3.438,91 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché TFR e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stata Controparte_1 dipendente della società dal 23.09.2019 al 6.04.2020, con la Parte_1 mansione di “commessa”, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via irregolare, avendo la stessa iniziato a lavorare prima di sottoscrivere formale contratto di lavoro, presso il punto vendita di Parma della società Parte_1
[...]
Affermava, in particolare, di aver lavorato per una “prova” nelle giornate dal
03.09.2019 e del 10.09.2019 presso il punto vendita sito in Brescia iniziando, poi, a prestare la propria attività lavorativa, a favore della Parte_1 società che si occupava della “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine, dal 23.09.2019, senza la sottoscrizione di alcun contratto, presso il punto vendita sito in Parma e che aveva sottoscritto il contratto di lavoro solo in data
23.10.2019 e di aver lavorato ininterrottamente avendo osservato il riposo esclusivamente nelle giornate del 24, 29 e 30 settembre 2019 e del 3, 7, 10, 12,
15, 16 e 21 ottobre 2019.
Precisava che il contratto di lavoro in vigore nel periodo dal 07.10.2019 al
06.04.2020 prevedeva che svolgesse mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine”
e inquadramento economico al livello B3 super del CCNL NI , di avere svolto, in realtà, fin dal 23.09.2019, mansioni di cassiera e commessa, inquadrabili nel livello B2 del CCNL di categoria, di essere stata, inoltre, la referente del punto di vendita di Parma, ivi svolgendo la propria attività in piena autonomia, risultando spesso sola nel punto vendita e comunicando alla responsabile del personale, gli orari di lavoro osservati dagli altri Persona_2 dipendenti.
Affermava di avere spesso osservato orari di lavoro ben superiori a quelli
3 contrattualmente previsti occupandosi, altresì, dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma, disponendo delle relative chiavi, della preparazione e del servizio delle piadine, della chiusura di cassa e del versamento dei contanti in banca, della trasmissione degli ordini della merce della società datrice dalla sede legale della stessa e del caffè dalla società Hausbrandt di Parma, di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa fino al 06.03.2020, data in cui il punto vendita era stato chiuso al pubblico a causa dell'emergenza per COVID-
19.
Affermava, inoltre, di avere continuato, tuttavia, a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro per accertarsi che fosse tutto in ordine e di essere stata estromessa dal servizio in data 06.04.2020 con telefonata del responsabile amministrativo della società e di aver rivendicato con lettera del 22.06.2020 l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal 23.09.2019 contestando la legittimità dell'apposizione del termine impugnando il licenziamento di fatto comminatole, offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa e diffidando la società all'immediata reintegrazione con pagamento di tutte le retribuzioni percipiende.
Concludeva chiedendo che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che fin dal
23.9.2019 la stessa aveva svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel livello B2 ai sensi del CCNL NI con conseguente condanna della società al pagamento a suo favore della complessiva somma di € 3.438,91.
Domandava, inoltre, che il licenziamento fosse dichiarato nullo, inefficace, invalido ed ingiustificato e che conseguentemente la società fosse condannata ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrala in servizio e a risarcirle i danni con un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avendo a base di calcolo la retribuzione full time per tutto il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ed in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
Chiedeva, in subordine, che dichiarata la nullità o invalidità del licenziamento il tribunale condannasse la società a riammettere in servizio la stessa ed a risarcirle i danni in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse
4 lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete con versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi.
Domandava, in via di ulteriore subordine, che la società fosse condannata a pagare alla stessa un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto.
Chiedeva, infine, che, in caso di mancato riconoscimento dell'esistenza di un licenziamento e nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto costituito un rapporto a termine, condannasse la società ex art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, a corrisponderle un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione utile al TFR, nonché
a riammetterla immediatamente in servizio.
Si costituiva con memoria la società chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso.
In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ di
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponeva appello con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto provato che il rapporto di lavoro si fosse costituito in epoca anteriore alla formale assunzione fondandosi su vaghe e incerte testimonianze del marito dell'appellata e della teste senza considerare Tes_1
l'istruttoria complessivamente svolta.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la determinazione dell'indennità risarcitoria fosse eccessiva considerato il numero dei dipendenti e la limitata durata del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo di appello contestava il riconoscimento del superiore inquadramento evidenziando la carenza di deduzioni in merito e affermando che il giudice non aveva preso correttamente in considerazione le prove testimoniali assunte.
Con il quarto motivo di appello contestava la ricostruzione dell'orario di lavoro e il riconoscimento di lavoro supplementare affermando che nel ricorso introduttivo non vi era una specifica deduzione in relazione all'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale e non vi era neppure domanda
5 di riconoscimento di un compenso per il lavoro supplementare
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande ed, in subordine, la riduzione dell'indennità risarcitoria al minimo e la riduzione delle differenze retributive a quanto effettivamente dedotto e provato.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 ottobre 2025 Controparte_1 che, dando atto di aver proposto appello avverso la medesima sentenza con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, chiedeva la previa riunione dei procedimenti.
Domandava, quindi, il rigetto dell'appello proposto da e Pt_1 Parte_1 chiedeva che la Corte d'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello dalla stessa proposto con il ricorso in appello iscritto al n. 566/2025 R.G.A. e riproposto occorrendo, in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto ai punti 1. e 2. del dispositivo ed al capo 2.4 della motivazione, dichiarasse nullo inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con l'estromissione dal servizio della stessa e conseguentemente ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
23/2015, condannasse la società appellante a reintegrarla in servizio e a risarcirle i danni patiti e patiendi con una indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 804,77 per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma la sua facoltà di opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015 ed in subordine che venisse dichiarata detta nullità o comunque invalidità del licenziamento e la società appellante fosse condannata a riammetterla in servizio e a risarcirle i danni nella misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete ed in via di ulteriore subordine il pagamento dell'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto ed in estremo subordine la conferma della sentenza impugnata.
6 CP_ Si costituiva rimettendosi alla decisione della Corte..
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 proponeva Controparte_1 appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.111/2025.
Con l'unico motivo di appello deduceva l'errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione dell'art. 28 dlgs n. 81/2015 al posto dell'art. 2 del dlgs n.
23/2015 sostenendo che dal momento che il contratto a termine doveva considerarsi fin dall'inizio contratto a tempo indeterminato vi fosse stato licenziamento orale nullo a cui applicare la tutela di cui all'art. 2 del dlgs n.
23/2015.
Rassegnava, quindi, le seguenti con conclusioni: “… In parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto ai punti 1. e 2. del dispositivo ed al capo 2.4 della motivazione (con conferma degli altri capi e punti della sentenza stessa) ed in accoglimento pieno delle domande attrici;
dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con l'estromissione dal servizio della sig.ra conseguentemente: CP_1
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
a reintegrare in servizio la sig.ra e a risarcirle i Parte_1 CP_1 danni patiti e patiendi con una indennità (pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 804,77#) per tutto il periodo andante dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà della sig.ra di esercitare l'opzione di CP_1 cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015); il tutto per le somme che saranno, se del caso, determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del licenziamento, con-dannare a riammettere in servizio la Parte_1 sig.ra ed a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari alla CP_1 retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di appo-
7 sita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
3) in ulteriore subordine: adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs.
n. 23/2015 che risulteranno del caso e condannare a pagare Parte_1 alla sig.ra un “importo … dell'ultima retribuzione di riferimento per CP_1 il calcolo del trattamento di fine rapporto … in misura comunque non inferiore
a 6 e non superiore a 36 mensilità”, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il presente appello dovesse essere rigettato, confermare la sentenza impugnata…”
Si costituiva con memoria depositata in data 13 ottobre 2025 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 8 ottobre 2025 rimettendosi alla decisione della Corte d'appello.
All'udienza del 23 ottobre 2025 le cause venivano riunite.
Le cause riunite istruite con la produzione di documenti venivano discusse e decise all'udienza del 23 ottobre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello proposto da è infondato. Parte_1
Il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione in merito alla costituzione del rapporto di lavoro tra la società e in data anteriore alla Controparte_1 formale assunzione non solo sulla base della deposizione dei testi e Tes_1
ma anche sulla base dei messaggi whatsapp prodotti da ( cfr. Tes_2 CP_1 doc n. 3,4,5,6 di , peraltro, non specificamente contestati nella CP_1 memoria di costituzione dalla società in primo grado, né nell'atto di appello che testimoniano in maniera inequivocabile l'inizio della prestazione lavorativa in data anteriore rispetto a quella di formale assunzione.
In relazione alla deposizione della teste che ha lavorato con Tes_1 CP_1 presso il punto vendita di Parma, si osserva, poi, che la stessa ha puntualmente riferito, per conoscenza diretta, che questa ha svolto, come lei, attività di formazione a Brescia e che, comunque, ha riferito de relato la circostanza che l'appellata aveva iniziato a lavorare circa due mesi prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.
La deposizione della teste è suffragata da quella della teste Tes_1 Per_2
8 che ha lavorato, anche se in modo non continuativo, presso la sede di Parma dalla sua apertura in quanto detta teste pur avendo detto che l'appellata a Brescia aveva presenziato solo ad un turno di lavoro ha poi riferito: “ La ricorrente non so dire quando ha iniziato a lavorare a Parma ma sicuramente da quando abbiamo aperto”.
Orbene dalla visura camerale risulta che l'unità locale di Parma è stata aperta il
18 settembre 2019 con la conseguenza che è assolutamente plausibile che l'appellata vi abbia iniziato a lavorare da quando è stata aperta e, cioè, a partire dal 23 settembre 2019 che era un lunedì.
Considerato il complessivo materiale probatorio il giudice di primo grado ha, poi, correttamente utilizzato, ai fini della prova, la deposizione del teste Tes_3
, coniuge in regime di separazione dei beni della lavoratrice, che ha
[...] confermato che la stessa ha iniziato a lavorare presso la sede di Parma della società dal 23 settembre 2019.
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente per motivi di ordine logico l'appello incidentale e il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dal contratto di lavoro prodotto risulta che lo stesso è stato stipulato a termine con termine di scadenza al 6 aprile
2020.
Orbene la circostanza che il termine sia stato apposto successivamente all'inizio di fatto della prestazione lavorativa determina la nullità del termine stesso considerata la previsione dell'art. 19 del dlsg n. 81/2015 e la conseguente trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato con le tutele previste dall'art. 28 del dlgs n. 81/2015.
La normativa applicabile non è, quindi, quella del licenziamento di cui all'art. 2 del dlsg n. 23/2015, ma quella del contratto a termine di cui all'art. 28 del dlgs n. 81/2025 a cui è stato apposto un termine invalido.
Né convincono le argomentazione di incentrate sulla previa Controparte_1 instaurazione di un contratto a tempo indeterminato di fatto, in quanto, comunque, successivamente all'instaurazione di tale rapporto di lavoro di fatto vi è stata la stipulazione di un formale contratto di lavoro a termine sottoscritto da entrambe le parti che, in mancanza di rituale impugnazione, sarebbe rimasto tale e, cioè, contratto a tempo determinato.
La presente fattispecie è, quindi, del tutto assimilabile a quella dell'apposizione
9 successiva del termine che è invalida e soggetta alla disciplina di cui all'art. 28 del dlgs n. 81/2015.
Considerato che il rapporto di lavoro si è concluso al momento della scadenza del termine e non per causa autonoma deve, quindi, trovare applicazione l'art. 28 del dlgs n.81/2015.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, del resto, uniforme nel ritenere che nell'ipotesi della scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione a parte del datore di lavoro al lavoratore della conseguente scadenza non trovino applicazione le norme in materia di licenziamento.
Difatti mentre le tutele apprestate in materia di licenziamento si riferiscono al caso di recesso del datore di lavoro e presuppongono l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso in cui il datore di lavoro comunichi la scadenza termine, seppur invalidamente apposto, al dipendente con la conseguenza che lo svolgimento della prestazione cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla ( cfr. Cass SU
n. 14381/2002 che esamina una fattispecie similare alla presente, Cass. lav
23756/2009, n. 6100/2014,27975/2018).
Ne consegue, quindi, che trova applicazione l'art. 28 del dlgs n. 81/2015 nella versione pro tempore vigente che prevede che: “
1. L'impugnazione del contratto
a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
10
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.”.
L'appello incidentale va, quindi, rigettato.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 28 del dlgs n. 81/2015 occorre esaminare il secondo motivo di appello della società.
Si ritiene che lo stesso sia infondato in quanto considerato che l'indennità va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità considerati i criteri di cui all'art. 8 della legge n.604/1966 la determinazione di detta indennità in sei mensilità tenuto conto dei criteri indicati dal giudice di primo grado risulta condivisibile.
La società avendo, infatti, complessivamente 37 dipendenti, anche se in parte a tempo parziale, e una molteplicità di unità locali è di medie e non piccole dimensioni e, quindi, non sarebbe corretto determinare l'indennità nel minimo nonostante la breve durata del rapporto di lavoro.
Inoltre occorre considerare tra i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 anche il comportamento delle parti ed, in particolare, del datore di lavoro che considerato anche il periodo di rapporto di lavoro in nero di cui sopra si è detto non può certo considerarsi corretto.
Deve, quindi, essere rigettato anche il secondo motivo di appello proposto dalla società.
Si ritiene, parimenti, infondato il terzo motivo di appello.
La lavoratrice nel ricorso introduttivo ha puntualmente indicato le mansioni svolte e l'inquadramento richiesto alla stregua del CCNL differente da quello indicato in contratto ( cfr. pag 2,3,7,8 del ricorso introduttivo)
Si ritiene, poi, di concordare con le esaustive considerazioni del giudice di primo grado che, dopo un attento esame del materiale probatorio, ha ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori richieste dalla lavoratrice.
In particolare si legge nella sentenza di primo grado: “I testi escussi hanno confermato, poi, le mansioni di commessa e cassiera svolte dalla ricorrente, nonché l'osservanza dell'orario di lavoro così come puntualmente allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi , e hanno, invero, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
11 confermato la veridicità delle circostanze fattuali allegate ai capitoli C) e D) del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. C) del ricorso, Testimone_3 ha così dichiarato: “Si confermo, ma si occupava anche di fornitori, gestione ordini, si occupava dei turni dei suoi colleghi e venivano poi riferiti alla sig.ra
che era la responsabile del personale”. Per_2
Il teste ha, poi, confermato, anche le circostanze di cui al cap. D) del ricorso, così dichiarando: “Vero quanto al capitolo. Andando spesso a mangiare lì ho potuto verificare di persona le circostanze ora riferitemi. Riconosco i documenti di cui al capitolo”.
Parimenti, il teste , sul capitolo C) del ricorso, ha così riferito: Testimone_4
“sì vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”.
Quanto alle circostanze di cui al capitolo D) del ricorso, ha così dichiarato:
“Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si intende contare i contanti CP_3
e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale. Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè. Tale
[...]
l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con la Per_3 ricorrente”.
Infine, anche la teste particolarmente attendibile in quanto collega Tes_1 della ricorrente, ha confermato interamente la veridicità delle circostanze fattuali dedotte ai capitoli C) e D) del ricorso.”
Né in contrario colgono nel segno le censure della società appellante che si basano su una lettura non completa delle deposizioni testimoniali
La teste residente a [...], ha, infatti, innanzitutto, precisato di aver Per_2 lavorato nella piadineria di Parma non in modo continuativo, ma sporadico e la sua deposizione è stata piuttosto imprecisa. Ne consegue, quindi, che la stessa necessariamente gestiva la cassa e gli altri incombenti del negozio solo sporadicamente.
Il teste , poi, non ha ammesso “che la ricorrente Testimone_4
12 semplicemente preparava anche piadine e le serviva” come indicato nell'atto di appello, ma ha asserito che: “Si vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”. Sul cap. D):” Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si intende contare i CP_3 contanti e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale. Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè. Tale
l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con Persona_3 la ricorrente.”.
La teste ha, poi, confermato i capitoli C) e D) e ha riferito: “Facevo Tes_1 anche io cassiera e commessa... Come referente intendo come responsabile del punto vendita ma non ci comandava. Rispondevamo alla anche se Per_2 avevamo un problema da risolvere.”
In relazione alla classificazione del personale il CCNL prevede che: “ Gruppo
B: personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
B.
1 - gerente, gestore, direttore;
B.
2 - commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
B.
3 - aiuto commesso, confezionatore;
B.
4 - personale di fatica, fattorino.
Il personale elencato ai punti B.1 e B.2, con eccezione dell'autista, è da considerare con mansioni impiegatizie a tutti gli effetti;
l'autista e il personale elencato ai punti B.3 e B.4 è da considerare a tutti gli effetti personale operaio.
Il personale di cui al presente gruppo, come mansionario, si divide in:
- gerente, gestore, direttore:
è il prestatore d'opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell'esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e ad ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione;
deve seguire le direttive del titolare dell'azienda e dei suoi legali rappresentanti verso
i quali è responsabile anche per le merci assunte in carico;
- commesso:
è il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità
13 di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti alla qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro e i loro familiari, nonché il gestore qualora esercitino le suddette mansioni in via normale e continuativa;
- cassiere: provvede all'incasso delle somme e alla registrazione dei crediti, nonché ai pagamenti su autorizzazione del proprietario o del gestore;
…
- aiuto commesso: colui che, oltre, al lavoro di preparazione dei generi e al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiuto commesso può compiere funzioni di vendita. In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerandosi come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa;
- confezionatore: provvede al confezionamento in serie dei prodotti o esercita il confezionamento dei prodotti in genere quale attività prevalente…
Alle figure professionali previste dal C.C.N.L. si aggiunge la seguente:
B3 super
Lavoratore che collabora, su istruzioni del titolare, dei familiari coadiuvanti il medesimo, del gestore o dei commessi, alle attività necessarie ai fini della esposizione al pubblico dell'assortimento dell'unità produttiva e, sempre in ausilio alle altre figure aziendali sopra citate, alla vendita. Sulla base di istruzioni e/o specifiche fornite dal datore di lavoro o da personale operaio specializzato, concorre alla preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento dell'azienda e/o unità produttiva di adibizione, curando il riassetto della postazione di lavoro e
14 dell'attrezzatura utilizzata.”
Nel caso di specie la lavoratrice svolgeva mansioni di commessa in autonomia e non sulla base di istruzioni altrui o in ausilio di altre figure e, inoltre, svolgeva parimenti in autonomia le mansioni di cassiera.
Ne consegue, quindi, che considerate le declaratorie del CCNL e che la lavoratrice svolgeva le mansioni di cassiera e di commessa in autonomia, risulta corretto l'inquadramento al livello B2 del CCNL PANIFICATORI come opinato dal giudice di primo grado.
Risulta, infine, infondato il quarto motivo di appello.
Innanzitutto nel ricorso introduttivo il superiore l'orario di lavoro è stato indicato facendo riferimento ai prospetti sub doc n.9 prodotti dalla lavoratrice e, inoltre, il maggior orario di lavoro si ricava dalla deposizione dei testi , Testimone_3
e come correttamente ritenuto dal giudice di Testimone_4 Testimone_5 primo grado.
Si concorda, poi, considerate le suddette deposizioni sulla quantificazione dell'effettivo orario di lavoro in una media di 30 ore di lavoro settimanali.
Né la censura di parte appellante secondo cui nel ricorso introduttivo non vi sarebbe menzione del lavoro supplementare coglie nel segno considerato che lo stesso è esplicitamente indicato nei conteggi depositati in giudizio e che si tratta di orario eccedente il normale orario di lavoro di coloro che hanno contratto part time in base a quanto indicato dal CCNL.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
Considerato quanto sopra detto in relazione all'appello incidentale deve essere rigettato anche l'appello principale proposto da nella causa Controparte_1 riunita n.566/2025.
Devono, quindi, essere rigettati l'appello incidentale e l'appello principale proposti da Controparte_1
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati l'appello principale proposto da e l'appello principale e l'appello incidentale Parte_1 proposti da Controparte_1
Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_1
CP_ Considerata la posizione di che si è rimessa in ordine all'esito del giudizio
15 devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio CP_ tra e Parte_1 Controparte_1
Devono, quindi, essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante il rigetto dell'appello principale proposto da e degli Parte_1 appelli principale e incidentale proposti da sussistono i Controparte_1 presupposti processuali per il versamento, a carico di e di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1 quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 122/2025 e 566/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti da CP_1
[...]
3) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di e di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
Così deciso in Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere est.
Dott.AR TA ER
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR TA ER Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 122/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 111/2025 pubblicata in data 18 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Antonio Carbonelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv. Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa
Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CP_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Milazzo n.4 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Giroldi e Renato Vestini come procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep Persona_1
APPELLATO
1 A cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 566/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n. 111/2025 pubblicata in data 18 febbraio 2025 promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv. Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa
Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Brescia via Aldo Moro presso e nello studio dell'avv. Antonio Carbonelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Milazzo n.4 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Giroldi e Renato Vestini come procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR TA ER, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di accertava e dichiarava la nullità del termine al 6.04.2020 Parte_1 apposto al contratto di lavoro stipulato dalla stessa con la società e, per l'effetto, disponeva la conversione, a decorrere dal 23 settembre 2019, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
2 condannava la società al pagamento in favore della medesima a titolo risarcitorio di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 804,77), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Condannava, inoltre, la società alla corresponsione, a favore della lavoratrice di una somma complessiva pari ad euro 3.438,91 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché TFR e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stata Controparte_1 dipendente della società dal 23.09.2019 al 6.04.2020, con la Parte_1 mansione di “commessa”, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via irregolare, avendo la stessa iniziato a lavorare prima di sottoscrivere formale contratto di lavoro, presso il punto vendita di Parma della società Parte_1
[...]
Affermava, in particolare, di aver lavorato per una “prova” nelle giornate dal
03.09.2019 e del 10.09.2019 presso il punto vendita sito in Brescia iniziando, poi, a prestare la propria attività lavorativa, a favore della Parte_1 società che si occupava della “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine, dal 23.09.2019, senza la sottoscrizione di alcun contratto, presso il punto vendita sito in Parma e che aveva sottoscritto il contratto di lavoro solo in data
23.10.2019 e di aver lavorato ininterrottamente avendo osservato il riposo esclusivamente nelle giornate del 24, 29 e 30 settembre 2019 e del 3, 7, 10, 12,
15, 16 e 21 ottobre 2019.
Precisava che il contratto di lavoro in vigore nel periodo dal 07.10.2019 al
06.04.2020 prevedeva che svolgesse mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine”
e inquadramento economico al livello B3 super del CCNL NI , di avere svolto, in realtà, fin dal 23.09.2019, mansioni di cassiera e commessa, inquadrabili nel livello B2 del CCNL di categoria, di essere stata, inoltre, la referente del punto di vendita di Parma, ivi svolgendo la propria attività in piena autonomia, risultando spesso sola nel punto vendita e comunicando alla responsabile del personale, gli orari di lavoro osservati dagli altri Persona_2 dipendenti.
Affermava di avere spesso osservato orari di lavoro ben superiori a quelli
3 contrattualmente previsti occupandosi, altresì, dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma, disponendo delle relative chiavi, della preparazione e del servizio delle piadine, della chiusura di cassa e del versamento dei contanti in banca, della trasmissione degli ordini della merce della società datrice dalla sede legale della stessa e del caffè dalla società Hausbrandt di Parma, di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa fino al 06.03.2020, data in cui il punto vendita era stato chiuso al pubblico a causa dell'emergenza per COVID-
19.
Affermava, inoltre, di avere continuato, tuttavia, a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro per accertarsi che fosse tutto in ordine e di essere stata estromessa dal servizio in data 06.04.2020 con telefonata del responsabile amministrativo della società e di aver rivendicato con lettera del 22.06.2020 l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal 23.09.2019 contestando la legittimità dell'apposizione del termine impugnando il licenziamento di fatto comminatole, offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa e diffidando la società all'immediata reintegrazione con pagamento di tutte le retribuzioni percipiende.
Concludeva chiedendo che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che fin dal
23.9.2019 la stessa aveva svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel livello B2 ai sensi del CCNL NI con conseguente condanna della società al pagamento a suo favore della complessiva somma di € 3.438,91.
Domandava, inoltre, che il licenziamento fosse dichiarato nullo, inefficace, invalido ed ingiustificato e che conseguentemente la società fosse condannata ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrala in servizio e a risarcirle i danni con un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto avendo a base di calcolo la retribuzione full time per tutto il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ed in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
Chiedeva, in subordine, che dichiarata la nullità o invalidità del licenziamento il tribunale condannasse la società a riammettere in servizio la stessa ed a risarcirle i danni in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse
4 lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete con versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi.
Domandava, in via di ulteriore subordine, che la società fosse condannata a pagare alla stessa un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto.
Chiedeva, infine, che, in caso di mancato riconoscimento dell'esistenza di un licenziamento e nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto costituito un rapporto a termine, condannasse la società ex art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, a corrisponderle un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione utile al TFR, nonché
a riammetterla immediatamente in servizio.
Si costituiva con memoria la società chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso.
In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ di
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponeva appello con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto provato che il rapporto di lavoro si fosse costituito in epoca anteriore alla formale assunzione fondandosi su vaghe e incerte testimonianze del marito dell'appellata e della teste senza considerare Tes_1
l'istruttoria complessivamente svolta.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la determinazione dell'indennità risarcitoria fosse eccessiva considerato il numero dei dipendenti e la limitata durata del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo di appello contestava il riconoscimento del superiore inquadramento evidenziando la carenza di deduzioni in merito e affermando che il giudice non aveva preso correttamente in considerazione le prove testimoniali assunte.
Con il quarto motivo di appello contestava la ricostruzione dell'orario di lavoro e il riconoscimento di lavoro supplementare affermando che nel ricorso introduttivo non vi era una specifica deduzione in relazione all'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale e non vi era neppure domanda
5 di riconoscimento di un compenso per il lavoro supplementare
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande ed, in subordine, la riduzione dell'indennità risarcitoria al minimo e la riduzione delle differenze retributive a quanto effettivamente dedotto e provato.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 ottobre 2025 Controparte_1 che, dando atto di aver proposto appello avverso la medesima sentenza con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, chiedeva la previa riunione dei procedimenti.
Domandava, quindi, il rigetto dell'appello proposto da e Pt_1 Parte_1 chiedeva che la Corte d'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello dalla stessa proposto con il ricorso in appello iscritto al n. 566/2025 R.G.A. e riproposto occorrendo, in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto ai punti 1. e 2. del dispositivo ed al capo 2.4 della motivazione, dichiarasse nullo inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con l'estromissione dal servizio della stessa e conseguentemente ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
23/2015, condannasse la società appellante a reintegrarla in servizio e a risarcirle i danni patiti e patiendi con una indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 804,77 per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma la sua facoltà di opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015 ed in subordine che venisse dichiarata detta nullità o comunque invalidità del licenziamento e la società appellante fosse condannata a riammetterla in servizio e a risarcirle i danni nella misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete ed in via di ulteriore subordine il pagamento dell'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto ed in estremo subordine la conferma della sentenza impugnata.
6 CP_ Si costituiva rimettendosi alla decisione della Corte..
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 proponeva Controparte_1 appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.111/2025.
Con l'unico motivo di appello deduceva l'errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione dell'art. 28 dlgs n. 81/2015 al posto dell'art. 2 del dlgs n.
23/2015 sostenendo che dal momento che il contratto a termine doveva considerarsi fin dall'inizio contratto a tempo indeterminato vi fosse stato licenziamento orale nullo a cui applicare la tutela di cui all'art. 2 del dlgs n.
23/2015.
Rassegnava, quindi, le seguenti con conclusioni: “… In parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto ai punti 1. e 2. del dispositivo ed al capo 2.4 della motivazione (con conferma degli altri capi e punti della sentenza stessa) ed in accoglimento pieno delle domande attrici;
dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con l'estromissione dal servizio della sig.ra conseguentemente: CP_1
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
a reintegrare in servizio la sig.ra e a risarcirle i Parte_1 CP_1 danni patiti e patiendi con una indennità (pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 804,77#) per tutto il periodo andante dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà della sig.ra di esercitare l'opzione di CP_1 cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015); il tutto per le somme che saranno, se del caso, determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del licenziamento, con-dannare a riammettere in servizio la Parte_1 sig.ra ed a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari alla CP_1 retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di appo-
7 sita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
3) in ulteriore subordine: adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs.
n. 23/2015 che risulteranno del caso e condannare a pagare Parte_1 alla sig.ra un “importo … dell'ultima retribuzione di riferimento per CP_1 il calcolo del trattamento di fine rapporto … in misura comunque non inferiore
a 6 e non superiore a 36 mensilità”, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il presente appello dovesse essere rigettato, confermare la sentenza impugnata…”
Si costituiva con memoria depositata in data 13 ottobre 2025 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 8 ottobre 2025 rimettendosi alla decisione della Corte d'appello.
All'udienza del 23 ottobre 2025 le cause venivano riunite.
Le cause riunite istruite con la produzione di documenti venivano discusse e decise all'udienza del 23 ottobre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello proposto da è infondato. Parte_1
Il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione in merito alla costituzione del rapporto di lavoro tra la società e in data anteriore alla Controparte_1 formale assunzione non solo sulla base della deposizione dei testi e Tes_1
ma anche sulla base dei messaggi whatsapp prodotti da ( cfr. Tes_2 CP_1 doc n. 3,4,5,6 di , peraltro, non specificamente contestati nella CP_1 memoria di costituzione dalla società in primo grado, né nell'atto di appello che testimoniano in maniera inequivocabile l'inizio della prestazione lavorativa in data anteriore rispetto a quella di formale assunzione.
In relazione alla deposizione della teste che ha lavorato con Tes_1 CP_1 presso il punto vendita di Parma, si osserva, poi, che la stessa ha puntualmente riferito, per conoscenza diretta, che questa ha svolto, come lei, attività di formazione a Brescia e che, comunque, ha riferito de relato la circostanza che l'appellata aveva iniziato a lavorare circa due mesi prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.
La deposizione della teste è suffragata da quella della teste Tes_1 Per_2
8 che ha lavorato, anche se in modo non continuativo, presso la sede di Parma dalla sua apertura in quanto detta teste pur avendo detto che l'appellata a Brescia aveva presenziato solo ad un turno di lavoro ha poi riferito: “ La ricorrente non so dire quando ha iniziato a lavorare a Parma ma sicuramente da quando abbiamo aperto”.
Orbene dalla visura camerale risulta che l'unità locale di Parma è stata aperta il
18 settembre 2019 con la conseguenza che è assolutamente plausibile che l'appellata vi abbia iniziato a lavorare da quando è stata aperta e, cioè, a partire dal 23 settembre 2019 che era un lunedì.
Considerato il complessivo materiale probatorio il giudice di primo grado ha, poi, correttamente utilizzato, ai fini della prova, la deposizione del teste Tes_3
, coniuge in regime di separazione dei beni della lavoratrice, che ha
[...] confermato che la stessa ha iniziato a lavorare presso la sede di Parma della società dal 23 settembre 2019.
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente per motivi di ordine logico l'appello incidentale e il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dal contratto di lavoro prodotto risulta che lo stesso è stato stipulato a termine con termine di scadenza al 6 aprile
2020.
Orbene la circostanza che il termine sia stato apposto successivamente all'inizio di fatto della prestazione lavorativa determina la nullità del termine stesso considerata la previsione dell'art. 19 del dlsg n. 81/2015 e la conseguente trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato con le tutele previste dall'art. 28 del dlgs n. 81/2015.
La normativa applicabile non è, quindi, quella del licenziamento di cui all'art. 2 del dlsg n. 23/2015, ma quella del contratto a termine di cui all'art. 28 del dlgs n. 81/2025 a cui è stato apposto un termine invalido.
Né convincono le argomentazione di incentrate sulla previa Controparte_1 instaurazione di un contratto a tempo indeterminato di fatto, in quanto, comunque, successivamente all'instaurazione di tale rapporto di lavoro di fatto vi è stata la stipulazione di un formale contratto di lavoro a termine sottoscritto da entrambe le parti che, in mancanza di rituale impugnazione, sarebbe rimasto tale e, cioè, contratto a tempo determinato.
La presente fattispecie è, quindi, del tutto assimilabile a quella dell'apposizione
9 successiva del termine che è invalida e soggetta alla disciplina di cui all'art. 28 del dlgs n. 81/2015.
Considerato che il rapporto di lavoro si è concluso al momento della scadenza del termine e non per causa autonoma deve, quindi, trovare applicazione l'art. 28 del dlgs n.81/2015.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, del resto, uniforme nel ritenere che nell'ipotesi della scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione a parte del datore di lavoro al lavoratore della conseguente scadenza non trovino applicazione le norme in materia di licenziamento.
Difatti mentre le tutele apprestate in materia di licenziamento si riferiscono al caso di recesso del datore di lavoro e presuppongono l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso in cui il datore di lavoro comunichi la scadenza termine, seppur invalidamente apposto, al dipendente con la conseguenza che lo svolgimento della prestazione cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla ( cfr. Cass SU
n. 14381/2002 che esamina una fattispecie similare alla presente, Cass. lav
23756/2009, n. 6100/2014,27975/2018).
Ne consegue, quindi, che trova applicazione l'art. 28 del dlgs n. 81/2015 nella versione pro tempore vigente che prevede che: “
1. L'impugnazione del contratto
a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
10
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.”.
L'appello incidentale va, quindi, rigettato.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 28 del dlgs n. 81/2015 occorre esaminare il secondo motivo di appello della società.
Si ritiene che lo stesso sia infondato in quanto considerato che l'indennità va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità considerati i criteri di cui all'art. 8 della legge n.604/1966 la determinazione di detta indennità in sei mensilità tenuto conto dei criteri indicati dal giudice di primo grado risulta condivisibile.
La società avendo, infatti, complessivamente 37 dipendenti, anche se in parte a tempo parziale, e una molteplicità di unità locali è di medie e non piccole dimensioni e, quindi, non sarebbe corretto determinare l'indennità nel minimo nonostante la breve durata del rapporto di lavoro.
Inoltre occorre considerare tra i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 anche il comportamento delle parti ed, in particolare, del datore di lavoro che considerato anche il periodo di rapporto di lavoro in nero di cui sopra si è detto non può certo considerarsi corretto.
Deve, quindi, essere rigettato anche il secondo motivo di appello proposto dalla società.
Si ritiene, parimenti, infondato il terzo motivo di appello.
La lavoratrice nel ricorso introduttivo ha puntualmente indicato le mansioni svolte e l'inquadramento richiesto alla stregua del CCNL differente da quello indicato in contratto ( cfr. pag 2,3,7,8 del ricorso introduttivo)
Si ritiene, poi, di concordare con le esaustive considerazioni del giudice di primo grado che, dopo un attento esame del materiale probatorio, ha ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori richieste dalla lavoratrice.
In particolare si legge nella sentenza di primo grado: “I testi escussi hanno confermato, poi, le mansioni di commessa e cassiera svolte dalla ricorrente, nonché l'osservanza dell'orario di lavoro così come puntualmente allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi , e hanno, invero, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
11 confermato la veridicità delle circostanze fattuali allegate ai capitoli C) e D) del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. C) del ricorso, Testimone_3 ha così dichiarato: “Si confermo, ma si occupava anche di fornitori, gestione ordini, si occupava dei turni dei suoi colleghi e venivano poi riferiti alla sig.ra
che era la responsabile del personale”. Per_2
Il teste ha, poi, confermato, anche le circostanze di cui al cap. D) del ricorso, così dichiarando: “Vero quanto al capitolo. Andando spesso a mangiare lì ho potuto verificare di persona le circostanze ora riferitemi. Riconosco i documenti di cui al capitolo”.
Parimenti, il teste , sul capitolo C) del ricorso, ha così riferito: Testimone_4
“sì vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”.
Quanto alle circostanze di cui al capitolo D) del ricorso, ha così dichiarato:
“Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si intende contare i contanti CP_3
e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale. Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè. Tale
[...]
l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con la Per_3 ricorrente”.
Infine, anche la teste particolarmente attendibile in quanto collega Tes_1 della ricorrente, ha confermato interamente la veridicità delle circostanze fattuali dedotte ai capitoli C) e D) del ricorso.”
Né in contrario colgono nel segno le censure della società appellante che si basano su una lettura non completa delle deposizioni testimoniali
La teste residente a [...], ha, infatti, innanzitutto, precisato di aver Per_2 lavorato nella piadineria di Parma non in modo continuativo, ma sporadico e la sua deposizione è stata piuttosto imprecisa. Ne consegue, quindi, che la stessa necessariamente gestiva la cassa e gli altri incombenti del negozio solo sporadicamente.
Il teste , poi, non ha ammesso “che la ricorrente Testimone_4
12 semplicemente preparava anche piadine e le serviva” come indicato nell'atto di appello, ma ha asserito che: “Si vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”. Sul cap. D):” Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di Parma avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si intende contare i CP_3 contanti e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale. Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè. Tale
l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con Persona_3 la ricorrente.”.
La teste ha, poi, confermato i capitoli C) e D) e ha riferito: “Facevo Tes_1 anche io cassiera e commessa... Come referente intendo come responsabile del punto vendita ma non ci comandava. Rispondevamo alla anche se Per_2 avevamo un problema da risolvere.”
In relazione alla classificazione del personale il CCNL prevede che: “ Gruppo
B: personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
B.
1 - gerente, gestore, direttore;
B.
2 - commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
B.
3 - aiuto commesso, confezionatore;
B.
4 - personale di fatica, fattorino.
Il personale elencato ai punti B.1 e B.2, con eccezione dell'autista, è da considerare con mansioni impiegatizie a tutti gli effetti;
l'autista e il personale elencato ai punti B.3 e B.4 è da considerare a tutti gli effetti personale operaio.
Il personale di cui al presente gruppo, come mansionario, si divide in:
- gerente, gestore, direttore:
è il prestatore d'opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell'esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e ad ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione;
deve seguire le direttive del titolare dell'azienda e dei suoi legali rappresentanti verso
i quali è responsabile anche per le merci assunte in carico;
- commesso:
è il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità
13 di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti alla qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro e i loro familiari, nonché il gestore qualora esercitino le suddette mansioni in via normale e continuativa;
- cassiere: provvede all'incasso delle somme e alla registrazione dei crediti, nonché ai pagamenti su autorizzazione del proprietario o del gestore;
…
- aiuto commesso: colui che, oltre, al lavoro di preparazione dei generi e al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiuto commesso può compiere funzioni di vendita. In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerandosi come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa;
- confezionatore: provvede al confezionamento in serie dei prodotti o esercita il confezionamento dei prodotti in genere quale attività prevalente…
Alle figure professionali previste dal C.C.N.L. si aggiunge la seguente:
B3 super
Lavoratore che collabora, su istruzioni del titolare, dei familiari coadiuvanti il medesimo, del gestore o dei commessi, alle attività necessarie ai fini della esposizione al pubblico dell'assortimento dell'unità produttiva e, sempre in ausilio alle altre figure aziendali sopra citate, alla vendita. Sulla base di istruzioni e/o specifiche fornite dal datore di lavoro o da personale operaio specializzato, concorre alla preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento dell'azienda e/o unità produttiva di adibizione, curando il riassetto della postazione di lavoro e
14 dell'attrezzatura utilizzata.”
Nel caso di specie la lavoratrice svolgeva mansioni di commessa in autonomia e non sulla base di istruzioni altrui o in ausilio di altre figure e, inoltre, svolgeva parimenti in autonomia le mansioni di cassiera.
Ne consegue, quindi, che considerate le declaratorie del CCNL e che la lavoratrice svolgeva le mansioni di cassiera e di commessa in autonomia, risulta corretto l'inquadramento al livello B2 del CCNL PANIFICATORI come opinato dal giudice di primo grado.
Risulta, infine, infondato il quarto motivo di appello.
Innanzitutto nel ricorso introduttivo il superiore l'orario di lavoro è stato indicato facendo riferimento ai prospetti sub doc n.9 prodotti dalla lavoratrice e, inoltre, il maggior orario di lavoro si ricava dalla deposizione dei testi , Testimone_3
e come correttamente ritenuto dal giudice di Testimone_4 Testimone_5 primo grado.
Si concorda, poi, considerate le suddette deposizioni sulla quantificazione dell'effettivo orario di lavoro in una media di 30 ore di lavoro settimanali.
Né la censura di parte appellante secondo cui nel ricorso introduttivo non vi sarebbe menzione del lavoro supplementare coglie nel segno considerato che lo stesso è esplicitamente indicato nei conteggi depositati in giudizio e che si tratta di orario eccedente il normale orario di lavoro di coloro che hanno contratto part time in base a quanto indicato dal CCNL.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
Considerato quanto sopra detto in relazione all'appello incidentale deve essere rigettato anche l'appello principale proposto da nella causa Controparte_1 riunita n.566/2025.
Devono, quindi, essere rigettati l'appello incidentale e l'appello principale proposti da Controparte_1
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati l'appello principale proposto da e l'appello principale e l'appello incidentale Parte_1 proposti da Controparte_1
Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra e . Parte_1 Controparte_1
CP_ Considerata la posizione di che si è rimessa in ordine all'esito del giudizio
15 devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio CP_ tra e Parte_1 Controparte_1
Devono, quindi, essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante il rigetto dell'appello principale proposto da e degli Parte_1 appelli principale e incidentale proposti da sussistono i Controparte_1 presupposti processuali per il versamento, a carico di e di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1 quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 122/2025 e 566/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti da CP_1
[...]
3) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di e di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
Così deciso in Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere est.
Dott.AR TA ER
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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