Ordinanza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 13/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 35788-1/2020 R.G.C.
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Giudice, sciogliendo la riserva nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da con sede legale in Largo del Nazareno n. 8, Roma (RM) - codice Parte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma partita I.V.A. P.IVA_1
- in persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa P.IVA_2 Parte_2
dagli Avv. Stefano Previti, Vincenzo Colarocco, Giovanni Crescella;
- ricorrente nei confronti di
, con sede legale in 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107 (Stati CP_1
Uniti d'America), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico
Anselmi e Giuseppe Cardona;
- resistente pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 - nel corso del giudizio già pendente tra le parti avente ad oggetto domande di accertamento dell'illiceità di condotte poste in essere dalla resistente in danno della ricorrente, nonché di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno - la ricorrente proponeva istanza di tutela d'urgenza, formulando le seguenti conclusioni: “…1) si ordini di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche ed organizzative al fine di inibire le violazioni della Proprietà Intellettuale di RTI e/o della Proprietà Industriale di RTI, violazioni ad oggi compiute dai gestori dei siti web (autori diretti dell'illecito) raggiungibili attraverso i nomi a dominio (i) “oillocotv.net”, (ii) “oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi, gestori e clienti di (concorrente nell'illecito dei propri clienti) che fornisce i servizi ai CP_1 predetti nomi a dominio con i paramenti name server “erin.ns.cloudflare.com” /
“todd.ns.cloudflare.com”; 2) in ogni caso, si precisi che l'inibitoria di cui sopra presupponga
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“oillocotv.net”, (ii) “oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi;
b) il blocco della risoluzione dei nomi di dominio e/o degli alias dei nomi a dominio (i) “oillocotv.net”, (ii)
“oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi;
c) il blocco dei suddetti nomi a dominio che associno diverso top level domain al medesimo second level domain, onerando
Cont Cloudflare di comunicare a gli eventuali ulteriori nomi attivati da account Cloudflare;
d) il blocco della risoluzione da punto di accesso pubblico (es. 1.1.1.1), alternativo al punto di accesso fornito dalle compagnie telefoniche italiane, per (i) “oillocotv.net”, (ii) “oillocotv.biz” (iii)
“crockdown.com” e (iv) alias degli stessi, in guisa che attraverso i punti di accesso di si CP_1
giunga unicamente alla pagina pubblicata dalla Guardia di Finanza in esecuzione di quanto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nel procedimento penale n. 525206/2022; 3) si commini una “penale”, con salvezza del risarcimento del maggior danno, in misura non inferiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento al domicilio eletto, in caso di costituzione in giudizio, o dalla notifica presso la sede legale, in caso di contumacia;
4) si ordini, anche ai sensi dell'art. 156 bis Legge 633/1941 e dell'art. 10 del Regolamento (UE)
2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, a : a) di rendere nota l'identità di CP_1 chi ha attivato su account Cloudflare i servizi per i nomi a dominio (i) “oillocotv.net”, (ii)
“oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi, posto che questi soggetti hanno usato specifici paramenti name server / todd.ns.cloudflare.com; b) produca i Email_1 file di log generati dall'account che ha usato i paramenti name server CP_1
/ ; 5) si ordini che vengano rese le misure inibitorie Email_1 Email_2 di cui ai punti 1) e 2) anche ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, in guisa che informi «senza indebito ritardo l'autorità che ha CP_1
emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine»; 6) si ordini, viste le disposizioni di legge
e i precedenti richiamati al paragrafo 9.3, la pubblicazione dell'emananda ordinanza, in tutto o in parte (il c.d. “
P.Q.M.
”) ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), con carattere grassetto “Times New Roman n. 14”, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, a cura della ricorrente, ma ad esclusive spese della resistente, sul sito della stessa resistente e sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: “ ”, “ ”, “ ”; CP_3 Controparte_4 CP_5
7) si condanni al pagamento delle spese legali …”. CP_1
2 Quanto al fumus di fondatezza delle istanze cautelari, allegava le circostanze già esposte a sostegno delle domande proposte nel giudizio di merito ed affermava che, benché diffidata a desistere dal tenere le denunciate condotte illecite in suo pregiudizio, la resistente stesse perpetuando nel compimento delle medesime, eludendo anche i provvedimenti già assunti dall'Autorità giudiziaria nel contesto di un procedimento penale iscritto nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Quanto al periculum, allegava che il prolungarsi del giudizio di merito, e delle operazioni della consulenza tecnica in esso disposta, avessero consentito la protrazione della condotta di diffusione illecita dei contenuti nella sua titolarità esclusiva, idonea a procurarle danni ingenti, di difficili quantificazione e rimozione, cosicché si rendesse necessaria quanto prima l'adozione delle richieste misure cautelari, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento del pregiudizio già subito.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso Cont avversario: segnatamente, sosteneva che tentasse di avvalersi dello strumento cautelare per finalità al medesimo del tutto estranee e, segnatamente, per sottoporre al Giudice infondate doglianze relative all'operato del CTU già nominato nel giudizio di merito, che avrebbe comunque dovuto proporre in quella sede e per produrre nuovi documenti (tra i quali una relazione tecnica) allo scopo di servirsene nella causa a cognizione piena, pur essendo ivi maturate le relative preclusioni processuali.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda cautelare, quanto alla ricorrenza dei requisiti sia del fumus che del periculum.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…a) dichiarare il ricorso di RTI inammissibile, improcedibile e comunque infondato per le ragioni esposte in atti, assolvendone la resistente con ogni miglior formula;
b) con vittoria di spese…”.
All'udienza del 9 gennaio 2025, il Giudice riservava di provvedere.
La domanda cautelare non può trovare, allo stato, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono, assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
La ricorrente ha fondato le proprie istanze sul presupposto del fumus di illiceità della condotta della resistente, invero, in corso di accertamento nel corso del giudizio di merito: al fine di acquisire i necessari riscontri tecnici degli assunti della parte attrice è stata infatti disposta in quella sede consulenza tecnica dal contenuto complesso, le cui operazioni non sono ancora ultimate, ma che risultano ormai prossime alla definizione. Al momento non è dato quindi accertare la ricorrenza del presupposto del fumus di fondatezza della domanda, sulla base delle acquisizioni già compiute nel procedimento nell'ambito del quale la presente iniziativa cautelare si inserisce, né appare
3 ragionevole disporre nel presente procedimento cautelare attività istruttoria ulteriore, giacché quest'ultima si sovrapporrebbe a quella già in essere in quella sede (ed ivi giunta ad uno stato avanzato) e poiché, comunque, data la complessità degli accertamenti da compiere, non perverrebbe a definizione in tempo anticipato rispetto al termine di deposito della consulenza già disposta nel giudizio di merito.
Per tali ragioni, in difetto di idoneo riscontro della sussistenza del requisito del fumus della richiesta tutela cautelare, si respingono le domande cautelari proposte dalla ricorrente nei confronti della resistente.
Con riserva di pronunciare sulle spese del procedimento cautelare, in sede di definizione del merito della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 septies c.p.c.;
- Respinge le domande cautelari formulate dalla parte ricorrente nei confronti della resistente;
- Rinvia, quanto alle spese del procedimento cautelare, alla definizione del giudizio di merito.
Lì, 09/01/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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