Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/12/2025, n. 23247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23247 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12520/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12520 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica di annullamento di precedente decreto emesso il 28.12.2015 di concessione della cittadinanza italiana - K-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che
- il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 14.07.2022, con cui è stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, emesso in suo favore il 28.12.2015, denunciandone l’illegittimità per vizio di eccesso di potere;
Rilevato che:
- la determinazione avversata è basata sulla circostanza che il decreto ritirato in autotutela è successivamente divenuto oggetto del procedimento penale n.-OMISSIS- presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, volto ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante;
- da tale procedimento penale è stato stralciato un ulteriore procedimento, “ il n. -OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”;
- la sentenza del Tribunale di Roma “ è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva ” e “ la medesima dipendente, coimputata, in associazione con altri soggetti, anche nel richiamato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, di cui è oggetto il succitato d.P.R. di concessione, nell’ambito del più alto numero di pratiche di cittadinanza, è stata già nuovamente condannata, con sentenza ex art. 444 e 445 c.p.p. n. -OMISSIS- dell’11/05/2022 del G.U.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma ”;
- il provvedimento di concessione della cittadinanza in favore del deducente è pertanto risultato “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”;
Considerato che:
- ad avviso dell’esponente il Ministero non avrebbe provato, con esclusivo riferimento alla sua pratica, se e in che modo la procedura sia stata inficiata da una carenza assoluta di istruttoria e quali requisiti siano mancati ed in che modo vi fosse un collegamento con il procedimento penale, possedendo egli in ogni caso i requisiti per il conseguimento del beneficio;
Ritenuto che:
- la censura va disattesa in conformità ai numerosi precedenti sulla fattispecie in esame ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma Sez. V bis, 14 luglio 2025, n. 13863);
- nello specifico si tratta della vicenda che ha visto coinvolta una funzionaria infedele del Ministero dell’Interno la quale, a seguito di un procedimento penale, è stata condannata per aver alterato, in ragione di indebiti accessi nelle rispettive procedure informatiche, un numero notevole di pratiche afferenti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di richiedenti stranieri, nella maggior parte accomunati dalla provenienza dalla medesima area geografica e dal fatto che, dopo aver conseguito la cittadinanza, si sono trasferiti all’estero;
- le fondamentali circostanze di fatto della vicenda sono adeguatamente documentate dalla p.a., emergendo, in particolare, dagli atti versati in giudizio che il procedimento penale stralciato dal filone principale si è concluso con la condanna definitiva, dopo tre gradi di giudizio, nei confronti della funzionaria infedele e che la vicenda ha fatto registrare ulteriori sviluppi, rappresentati dall’avvenuta condanna, in primo grado, della medesima funzionaria anche per le imputazioni di cui al filone principale, nell’ambito del quale risulta compresa la pratica di cittadinanza del ricorrente;
- in considerazione di ciò, la presunta estraneità del ricorrente al procedimento penale sotteso al provvedimento caducatorio impugnato non è dirimente al fine dello scrutinio della legittimità dell’annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione della cittadinanza, vista la gravità del fatto, relativo a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati e visto che la pratica del ricorrente è espressamente indicata nell’elenco di cui ai capi di imputazione e, conseguentemente, rientra tra quelle di cui alla relativa sentenza di patteggiamento dell’11 maggio 2022 sopra menzionata;
- ne deriva, pertanto, che l’amministrazione, a fronte dell’acclarata manipolazione abusiva della pratica in oggetto affetta, dunque, da un grave e insanabile vizio di difetto di istruttoria, ha ragionevolmente avviato il procedimento di autotutela per disporre l’annullamento d’ufficio del precedente decreto concessorio, potendosi richiamare l’assunto interpretativo secondo cui “circa l’asserita estraneità dell’interessato alla vicenda penale che ha coinvolto la dipendente infedele, è pur vero che il medesimo né risulta destinatario della sentenza del giudice penale confermata in tutti i gradi di giudizio, né d’altra parte ha mai assunto la posizione di indagato, né il suo ruolo nella consumazione dell’illecito è stato compiutamente definito dall’amministrazione. Tuttavia, tali rilievi non sono idonei a scalfire il legame, rilevante ai fini della presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza all’appellante e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire l’incidenza dei reati accertati sull’adeguatezza del provvedimento in rapporto all’interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia e non in contrapposizione con quello del richiedente ” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2025, n. 3211; 16 aprile 2025, nn. 3283 e 3287);
- il giudice di secondo grado ha altresì statuito proprio in relazione ad una delle 500 pratiche relative al filone principale della vicenda penale richiamata che “ l’elemento distintivo che connota la fattispecie qui di interesse… attiene al fatto che il quadro probatorio a supporto del vizio istruttorio si è nel frattempo irrobustito, essendo intervenuta anche la seconda sentenza di condanna (emessa nel 2022), in aggiunta alla prima pronunciata nell’ambito del procedimento stralcio ”, confermando, ancora una volta, la validità dell’impostazione originaria, che sottolinea l’effetto viziante dell’intervento del funzionario infedele, attribuendo valenza dirimente al fatto che “ la pratica è stata scelta e gestita al di fuori dei compiti assegnati alla dipendente sottoposta al giudizio penale, in quanto il relativo procedimento è stato attribuito, in base al numero identificativo, alla competenza esclusiva di un’area diversa rispetto a quella cui l’istruttrice era assegnata ”;
- sotto concorrente profilo, poi, il Collegio evidenzia l’irrilevanza, ai fini della valutazione della correttezza dell’operato della p.a. nell’adozione del provvedimento di rimozione, anche dell’asserita sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti necessari al rilascio della cittadinanza e ciò “ nella misura in cui, in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato. In tale contesto, l’eventuale sussistenza dei pareri favorevoli e, in generale, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di cittadinanza – che non potrebbe essere verificata recta via dal giudice amministrativo - non pare sufficiente ad emendare il provvedimento di concessione della cittadinanza da un vizio a monte e - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - intrinsecamente insanabile, alla luce dell’origine criminosa dell’atto stesso, peraltro giudizialmente accertata in modo definitivo ” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5508/2023);
- il ricorso pertanto è respinto;
- le spese di lite possono tuttavia essere compensate, avuto riguardo alla natura del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO AG, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
UR LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | NO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.