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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 243/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Resistente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto Spa - 01051150322
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173560758/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173562016/2025 IMU 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso del 31.10.25 Resistente_1 impugna due accertamenti esecutivi n. 173560758 per IMU anno 2020 e 173562016 per IMU anno 2021 entrambi riferiti all'immobile di Indirizzo_1 in Trieste.
Il ricorrente sostiene in primis la genericità della motivazione degli atti;
nel merito conferma di essere stato residente a [...]nel predetto immobile dal 24.10.2016 al 30.5.2020, mentre era residente a [...]
Etneo dal 31.5.2020 al 25.9.2020. Trattandosi di prima casa non era dovuta l'imposta.
Chiede, previa sospensione degli atti, l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità degli avvisi, con vittoria di spese.
In data 24.11.2025 l'Ufficio si costituisce e, contestando parzialmente nel merito quanto affermato dal ricorrente e rileva che, è stato provveduto all'annullamento totale dell'avviso 173562016 per l'anno 2021 mancando i presupposti impositivi;
si è provveduto poi allo sgravio parziale dell'avviso per il 2020 riducendo il periodo d'imposta a soli 4 mesi dal 31.5.2020 al 25.9.2020 periodo per il quale il contribuente non aveva diritto all'esenzione.
All'odierna udienza il difensore ha fatto presente che il periodo residuo di quattro mesi è probabilmente dovuto ad un ritardo burocratico del comune di Tremestieri che non ha comunicato che il Resistente_1 era nuovamente residente a [...].
Considerate le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 47 ter.3 del D.Lgs. 546/92 come modif. dall'art.1 co.1 del D.Lgs.30.12.2023, n. 220, verificate le date di notifica ed il corretto contraddittorio tra le parti, il giudice monocratico decide di definire la controversia con sentenza in forma semplificata
Il giudice, preso atto che l'ufficio ha provveduto ad annullare totalmente l'atto impugnato per l'annualità 2021 ed ha provveduto allo sgravio parziale per il 2020 sulla base delle risultanze anagrafiche, ritiene vada dichiarata cessata la materia del contendere per l'accertamento IMU per l'anno 2021 mentre vada rigettato il ricorso per l'anno 2020 avendo l'Ufficio rideterminato l'imposta sulla effettiva mancanza dei presupposti agevolativi per i quattro mesi di mancata residenza in Trieste.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di Trieste, in composizione monocratica, sezione I, accoglie parzialmente il ricorso per IMU anno 2021 e dichiara cessata materia del contendere per questa annualità; rigetta il ricorso per IMU anno 2020 per rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL GIUDICE
MONOCRATICO Dario GROHMANN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 243/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Resistente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto Spa - 01051150322
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173560758/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173562016/2025 IMU 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso del 31.10.25 Resistente_1 impugna due accertamenti esecutivi n. 173560758 per IMU anno 2020 e 173562016 per IMU anno 2021 entrambi riferiti all'immobile di Indirizzo_1 in Trieste.
Il ricorrente sostiene in primis la genericità della motivazione degli atti;
nel merito conferma di essere stato residente a [...]nel predetto immobile dal 24.10.2016 al 30.5.2020, mentre era residente a [...]
Etneo dal 31.5.2020 al 25.9.2020. Trattandosi di prima casa non era dovuta l'imposta.
Chiede, previa sospensione degli atti, l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità degli avvisi, con vittoria di spese.
In data 24.11.2025 l'Ufficio si costituisce e, contestando parzialmente nel merito quanto affermato dal ricorrente e rileva che, è stato provveduto all'annullamento totale dell'avviso 173562016 per l'anno 2021 mancando i presupposti impositivi;
si è provveduto poi allo sgravio parziale dell'avviso per il 2020 riducendo il periodo d'imposta a soli 4 mesi dal 31.5.2020 al 25.9.2020 periodo per il quale il contribuente non aveva diritto all'esenzione.
All'odierna udienza il difensore ha fatto presente che il periodo residuo di quattro mesi è probabilmente dovuto ad un ritardo burocratico del comune di Tremestieri che non ha comunicato che il Resistente_1 era nuovamente residente a [...].
Considerate le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 47 ter.3 del D.Lgs. 546/92 come modif. dall'art.1 co.1 del D.Lgs.30.12.2023, n. 220, verificate le date di notifica ed il corretto contraddittorio tra le parti, il giudice monocratico decide di definire la controversia con sentenza in forma semplificata
Il giudice, preso atto che l'ufficio ha provveduto ad annullare totalmente l'atto impugnato per l'annualità 2021 ed ha provveduto allo sgravio parziale per il 2020 sulla base delle risultanze anagrafiche, ritiene vada dichiarata cessata la materia del contendere per l'accertamento IMU per l'anno 2021 mentre vada rigettato il ricorso per l'anno 2020 avendo l'Ufficio rideterminato l'imposta sulla effettiva mancanza dei presupposti agevolativi per i quattro mesi di mancata residenza in Trieste.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di Trieste, in composizione monocratica, sezione I, accoglie parzialmente il ricorso per IMU anno 2021 e dichiara cessata materia del contendere per questa annualità; rigetta il ricorso per IMU anno 2020 per rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL GIUDICE
MONOCRATICO Dario GROHMANN