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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3794/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3794/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Settembre n. 20, C.F. (avv. Claudia Calò) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Barbavara n. 15, C.F. (avv. Marco Mercatali) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Faenza (RA) il 19 gennaio
2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Faenza (RA) alla via Barbavara n. 15, di comproprietà dei coniugi nella misura dell'80% in favore del marito e del 20% in favore della moglie, rimarrà assegnata al signor con tutti i mobili in essa contenuti;
Parte_2
3) la signora ha già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri effetti Parte_1 personali, trasferendosi presso un immobile preso in affitto in Faenza alla via XX Settembre n. 20 mentre la sua residenza rimarrà, per il momento, presso la casa familiare;
4) le spese di utenze relative alla ex casa coniugale nonché le spese per imposte, oneri e tasse relative alla stessa saranno integralmente a carico del signor così come tutti gli eventuali Parte_2 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
5) funzionale e indispensabile ai fini della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali dei ricorrenti a seguito della crisi coniugale sono le seguenti condizioni:
a) il signor , continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo ipotecario n. Parte_2
8ML8003605906 acceso presso INTESA SANPAOLO SPA manlevando la signora
[...] dal pagamento di ogni eventuale somma dovuta e/o derivante da tale titolo all'istituto di Parte_1 credito mutuante;
b) la signora si impegna e obbliga a cedere al signor , a Parte_1 Parte_2 fronte del pagamento in suo favore della somma di € 57.000,00 (cinquantasettemilaeuro), la propria quota di 20/100 dei seguenti immobili così accatastati:
-- Comune di Faenza (RA), via Barbavara n. 15, piano T, Foglio 149, Particella 262, Subalterno 22,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 16 mq, Rendita 55,36 euro;
-- Comune di Faenza (RA), via Barbavara n. 15, piano T-2-3, Foglio 149, Particella 262 Subalterno 31, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, Rendita 1.097,47 euro;
c) le Parti si obbligano a effettuare tale trasferimento di proprietà entro un anno dalla data di omologazione della presente separazione coniugale avanti il notaio scelto dal signor
[...]
il quale chiede, sin da ora, l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. Parte_2
06/03/1987 n. 74, trattandosi di un trasferimento effettuato al fine di dare esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale;
d) all'atto del trasferimento il signor si impegna ed obbliga a corrispondere la Parte_2 somma di 57.000,00 euro (cinquantasettemilaeuro) in favore della signora con Parte_1 assegno circolare da consegnare a sue mani il giorno della stipula;
e) il termine di cui al suddetto punto c) potrà essere prorogato di ulteriori dodici mesi solo su accordo delle Parti;
f) fermo e restando, come già sopra concordato, che le rate del finanziamento per l'acquisto della casa coniugale continueranno a essere corrisposte interamente dal signor , lo Parte_2 stesso si impegna e obbliga, altresì, ad accollarsi, alla data del trasferimento degli immobili sopra descritti, il residuo mutuo ipotecario n. 8ML8003605906 contratto con INTESA SANPAOLO S.P.A., riconoscendosi così unico obbligato nei confronti dell'istituto di credito, facendosi parte diligente nel chiedere anticipatamente alla banca mutuante e in tempo utile per la stipula dell'atto di trasferimento che venga deliberata la liberazione, ex art. 1273 2 comma c.c., della signora da Parte_1 ogni obbligazione derivante dal contratto di finanziamento;
g) in mancanza di tale delibera da parte dell'istituto mutuante, il trasferimento della proprietà della quota di immobili di cui al sopracitato punto b) intestati alla signora avverrà Parte_1 solo a seguito dell'estinzione del finanziamento ipotecario n. 8ML8003605906 e sino a tale momento le rate del mutuo saranno interamente a carico del signor;
Parte_2
6) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione, Per_1 ai fini della residenza, presso il padre;
7) i ricorrenti hanno già concordato e messo in atto un piano organizzativo per la gestione del proprio figlio e dei suoi impegni scolastici, sportivi e di svago, alternandosi nelle varie mansioni con il supporto anche del nonno materno. Il lunedì e il martedì rimarrà con il padre, il mercoledì, Per_1 giovedì e venerdì con la madre, il sabato e la domenica con il padre, invertendo i giorni di spettanza dei genitori nella settimana seguente. Eventuali cambi di giornate o impossibilità personali verranno gestite nel rispetto degli impegni del minore e dei genitori con l'unico intento di venirsi incontro per una gestione serena dei rapporti familiari;
8) tutte le festività e le ricorrenze verranno suddivise tra i genitori i quali, nel rispetto dello spirito di collaborazione sul quale hanno improntato il loro rapporto nei riguardi dei momenti di affidamento del figlio, decideranno ogni volta come gestire tali giornate;
9) il signor concorrerà al mantenimento del figlio mediante versamento Parte_2 Per_1 della somma di 700,00 euro (settecentoeuro), da rivalutarsi ogni anno con applicazione degli indici di variazione del costo della vita pubblicati dall'Istat, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
10) detta somma verrà versta sul conto corrente della signora entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese;
11) le spese straordinarie, come qualificate dal “Protocollo per i procedimenti familiari” sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna – fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - verranno corrisposte nella misura Per_1 del 100% dal padre;
12) i figli saranno a carico di entrambi i genitori e gli stessi beneficeranno in egual misura delle detrazioni fiscali;
13) il signor acconsente che l'assegno unico universale venga percepito Parte_2 esclusivamente dalla signora Parte_1
14) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
15) le parti esprimono reciprocamente parere favorevole al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti necessari per l'espatrio;
16) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3794/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Settembre n. 20, C.F. (avv. Claudia Calò) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Barbavara n. 15, C.F. (avv. Marco Mercatali) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Faenza (RA) il 19 gennaio
2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, p. II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Faenza (RA) alla via Barbavara n. 15, di comproprietà dei coniugi nella misura dell'80% in favore del marito e del 20% in favore della moglie, rimarrà assegnata al signor con tutti i mobili in essa contenuti;
Parte_2
3) la signora ha già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri effetti Parte_1 personali, trasferendosi presso un immobile preso in affitto in Faenza alla via XX Settembre n. 20 mentre la sua residenza rimarrà, per il momento, presso la casa familiare;
4) le spese di utenze relative alla ex casa coniugale nonché le spese per imposte, oneri e tasse relative alla stessa saranno integralmente a carico del signor così come tutti gli eventuali Parte_2 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
5) funzionale e indispensabile ai fini della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali dei ricorrenti a seguito della crisi coniugale sono le seguenti condizioni:
a) il signor , continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo ipotecario n. Parte_2
8ML8003605906 acceso presso INTESA SANPAOLO SPA manlevando la signora
[...] dal pagamento di ogni eventuale somma dovuta e/o derivante da tale titolo all'istituto di Parte_1 credito mutuante;
b) la signora si impegna e obbliga a cedere al signor , a Parte_1 Parte_2 fronte del pagamento in suo favore della somma di € 57.000,00 (cinquantasettemilaeuro), la propria quota di 20/100 dei seguenti immobili così accatastati:
-- Comune di Faenza (RA), via Barbavara n. 15, piano T, Foglio 149, Particella 262, Subalterno 22,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 16 mq, Rendita 55,36 euro;
-- Comune di Faenza (RA), via Barbavara n. 15, piano T-2-3, Foglio 149, Particella 262 Subalterno 31, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, Rendita 1.097,47 euro;
c) le Parti si obbligano a effettuare tale trasferimento di proprietà entro un anno dalla data di omologazione della presente separazione coniugale avanti il notaio scelto dal signor
[...]
il quale chiede, sin da ora, l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. Parte_2
06/03/1987 n. 74, trattandosi di un trasferimento effettuato al fine di dare esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale;
d) all'atto del trasferimento il signor si impegna ed obbliga a corrispondere la Parte_2 somma di 57.000,00 euro (cinquantasettemilaeuro) in favore della signora con Parte_1 assegno circolare da consegnare a sue mani il giorno della stipula;
e) il termine di cui al suddetto punto c) potrà essere prorogato di ulteriori dodici mesi solo su accordo delle Parti;
f) fermo e restando, come già sopra concordato, che le rate del finanziamento per l'acquisto della casa coniugale continueranno a essere corrisposte interamente dal signor , lo Parte_2 stesso si impegna e obbliga, altresì, ad accollarsi, alla data del trasferimento degli immobili sopra descritti, il residuo mutuo ipotecario n. 8ML8003605906 contratto con INTESA SANPAOLO S.P.A., riconoscendosi così unico obbligato nei confronti dell'istituto di credito, facendosi parte diligente nel chiedere anticipatamente alla banca mutuante e in tempo utile per la stipula dell'atto di trasferimento che venga deliberata la liberazione, ex art. 1273 2 comma c.c., della signora da Parte_1 ogni obbligazione derivante dal contratto di finanziamento;
g) in mancanza di tale delibera da parte dell'istituto mutuante, il trasferimento della proprietà della quota di immobili di cui al sopracitato punto b) intestati alla signora avverrà Parte_1 solo a seguito dell'estinzione del finanziamento ipotecario n. 8ML8003605906 e sino a tale momento le rate del mutuo saranno interamente a carico del signor;
Parte_2
6) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione, Per_1 ai fini della residenza, presso il padre;
7) i ricorrenti hanno già concordato e messo in atto un piano organizzativo per la gestione del proprio figlio e dei suoi impegni scolastici, sportivi e di svago, alternandosi nelle varie mansioni con il supporto anche del nonno materno. Il lunedì e il martedì rimarrà con il padre, il mercoledì, Per_1 giovedì e venerdì con la madre, il sabato e la domenica con il padre, invertendo i giorni di spettanza dei genitori nella settimana seguente. Eventuali cambi di giornate o impossibilità personali verranno gestite nel rispetto degli impegni del minore e dei genitori con l'unico intento di venirsi incontro per una gestione serena dei rapporti familiari;
8) tutte le festività e le ricorrenze verranno suddivise tra i genitori i quali, nel rispetto dello spirito di collaborazione sul quale hanno improntato il loro rapporto nei riguardi dei momenti di affidamento del figlio, decideranno ogni volta come gestire tali giornate;
9) il signor concorrerà al mantenimento del figlio mediante versamento Parte_2 Per_1 della somma di 700,00 euro (settecentoeuro), da rivalutarsi ogni anno con applicazione degli indici di variazione del costo della vita pubblicati dall'Istat, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
10) detta somma verrà versta sul conto corrente della signora entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese;
11) le spese straordinarie, come qualificate dal “Protocollo per i procedimenti familiari” sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna – fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio - verranno corrisposte nella misura Per_1 del 100% dal padre;
12) i figli saranno a carico di entrambi i genitori e gli stessi beneficeranno in egual misura delle detrazioni fiscali;
13) il signor acconsente che l'assegno unico universale venga percepito Parte_2 esclusivamente dalla signora Parte_1
14) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
15) le parti esprimono reciprocamente parere favorevole al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti necessari per l'espatrio;
16) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè