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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7139 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. LI SI, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA Parte 2 , nato a [...] nata a [...] il [...], Parte 1 il 23/08/1970,
, nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4 nata a [...] il
[...] nata a [...] il [...], Parte 5
,
,
Parte_6 , nato a [...] il [...], Parte_7 01/02/1957, nato a [...] il [...], [...] nato a [...] il [...], Parte 8 nato a [...], il [...], [...] Parte_9
, Pt 10 nato a [...] il [...], Parte 11 nato a [...]
,
AR (Bn) il 23/01/1956,
, nato a [...] il Parte 12
01/01/1950, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Deda, presso lo stesso elett.te dom.ti in Napoli, via Cuma, 28, giusta procura a margine del ricorso, RICORRENTI
E
Controparte 1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Simonetta Varvaro e dalla dott.ssa Francesca Serino, dell Controparte_2 domiciliata presso il suddetto Controparte_3
[...] in Napoli corso Umberto I n. 40.
[...]
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta conferimento di mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con del 27.03.2024 prot. 0018494, ed elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura in Napoli, Via Armando Diaz, 11
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo assegno aggiuntivo FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere tutti dipendenti della Università Federico II Napoli - facoltà di Medicina e Chirurgia con funzioni assistenziali di Dirigente Medico - con rapporto esclusivo - e
-
di percepire il trattamento retributivo di cui al D.lgs 517/99; che con l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei trattamenti economici aggiuntivi di cui al citato art. 6, comma I, D.L.vo 517/99, non avevano più percepito l'indennità di cui all'art. 31 DPR 791/79 (così detta CP_5 che era una indennità perequativa, ma un ノ
trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale;
che tutti godevano del trattamento economico previsto dal citato art. 6 a decorrere dal 1 gennaio 2014; che, analizzando le loro buste paga, risultava agevole rilevare che percepivano l'indennità di esclusività codice
-
05282 (se dovuta) -, una indennità denominata D.L. 517/99 codice 05813 e una indennità L. 517/99 - indennità di responsabilità - quota B codice 05859; che il CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016 - 2018 entrato in vigore il 19/09/2019, aveva previsto espressamente una serie di incrementi retributivi (CFR. ART. 85, 89, 90 BIS, 91); che, come era agevole verificare dalle buste paga allegate, nessuno di loro aveva ricevuto gli incrementi previsti dal nuovo contratto mentre trattavasi di un diritto pacifico in quanto espressamente previsto dal Dlgs 517/99 "... Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale..."; che sull'argomento era recentemente intervenuta la Suprema Corte con sentenza del 22 aprile 2022, n. 12952.
Tanto premesso, convenivano 1 Controparte_4 e ciascuno in persona del rispettivo legale 1 Controparte_3 rapp.te p.t., dinanzi a questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni “accertare il diritto dei ricorrenti, per le motivazioni di cui in ricorso, a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi sui trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. L.vo 517/99, previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'area Sanità, triennio 2016 - 2018, con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.". L Controparte_3 si costituiva regolarmente in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale del credito e concludeva a chiedendo "1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_3
[…] e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
2) accogliere l'eccezione di prescrizione;
3) nel merito, rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
4) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP 3 ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c." L Controparte_4 regolarmente citata, si costituiva anch'essa in giudizio e chiedeva "nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso per infondatezza e inammissibilità della domanda, per i motivi sopra dedotti;
- con vittoria di spese di lite secondo le tariffe di legge".
In esito alla decorsa udienza tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto del deposito delle note di trattazione scritta a opera dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, va preliminarmente osservato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
[...]
In materia, la S.C. ha specificato che "Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ancora ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell CP_3 sicché il Parte 13
, dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni. Ne consegue che, rispetto alla domanda in esame, risultano passivamente legittimati - in concorso tra loro - sia l CP 3 sia 1 in quanto soggetto Controparte_4 tenuto a corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le formalmente dipendente dall CP_3 come Parte 14
,
l'odierno ricorrente, le voci di retribuzione: ciò tanto più con riferimento alle voci inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio. Trattasi di principi estensibili anche ai docenti universitari laddove, come nel caso di specie, non venga in considerazione l'attività di docenza, per la quale esiste la riserva di giurisdizione del g.a., ma, piuttosto, l'attività di assistenza ospedaliera presso i policlinici universitari in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha uniformemente individuato la legittimazione passiva solidale di entrambi gli enti resistenti prospettando un'ipotesi di cogestione del rapporto di lavoro. Deve essere, infatti, in primo luogo, precisato che a partire dalla L. 18 marzo 1958, n. 311 - la quale, nel ridefinire lo stato dei professori universitari, ebbe a prevedere che le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche fossero elencate tra i doveri di insegnamento (art. 6, tuttora vigente, ai sensi del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1 in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213) - la stretta connessione ed inscindibilità dell'attività di assistenza ospedaliera con quella didattico-scientifica affidate al personale medico universitario rappresenta un principio-cardine del sistema che, nel corso degli anni, è stato oggetto di ulteriori riconoscimenti legislativi sempre più incisivi (vedi: Corte costituzionale: sentenze n. 71 del 2001, 136 del 1997, n. 126 del
1981, n. 103 del 1977; vedi anche Cons. Stato, Sez. 6, 10 marzo 2011, n. 1539 e Cons.
Stato, Sez. 3, 15 giugno 2017, n. 2933).
Peraltro è altrettanto pacifico che i due suddetti tipi di attività, pur integrandosi, restano distinti per molti aspetti, a partire per quel che riguarda la giurisprudenza della
-
Suprema Corte dall'individuazione del giudice cui sono devolute, rispettivamente, le relative controversie.
Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del e rispetto ad esse la qualifica di Controparte_6 professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell' [...]] Pt 15 determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui al d.lgs. 30
,
marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Controparte_6 Invece le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, citato (vedi, per tutte: Cass. civ. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370; Cass. SU 5 maggio 2011 n. 9847; Cass. SU 15 maggio 2012 n. 7503).
Va, pertanto, sottolineata la necessaria complementarietà dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca ma va, al contempo, ribadita l'autonomia di tali attività sotto diversi profili. Deve, quindi, essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione, il costante orientamento della Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass.
7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631; Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che, decidendo su fattispecie analoghe a quella in esame, ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' CP 3 sia della corrispondente Controparte_4 in riferimento alla gestione del personale universitario "strutturato" nel Servizio. sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera.
-Ed, infatti, nella giurisprudenza citata la quale, nella maggior parte dei casi, è intervenuta in controversie riguardanti la spettanza dell'indennità di perequazione di cui all'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (c.d. "indennità De Maria") - sono stati affermati principi di portata generale con riguardo alla gestione del suddetto personale ed è stato, in primo luogo, sottolineato che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra Parte 16 e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e all CP 3 per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati. Pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle
Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti "configurano una vera e propria cogestione" informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670).
In Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell' CP 3 ) rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza.
Ed, infatti, la sussistenza del rapporto di impiego con l' CP_3 se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude. la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba, invece, ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
In definitiva, in base agli indicati principi, non può che essere affermata, nella specie, la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i suindicati enti.
Nel merito, la domanda concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19.09.2019 dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, con riferimento ai trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. Lvo 517/99, è fondata.
Come ritenuto da altri giudici di questa Sezione in controversie del tutto analoghe, richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., (v., fra le altre, sent. GL Trib. NA M. Ghionni Crivelli Visconti n. 4256/2023, sentenza n. 3018/2024, dott.ssa
Gabriella Gagliardi, sentenza n. 3692/25 dr. Dell'Erario; e da ultimo, sentenze della
Corte di Appello di Napoli n. 122/2025 e n. 1784/2025 versate in atti a cura delle parti ricorrenti), occorre considerare che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999.
In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del CP 7 che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), si sostituisce al precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Nel caso concreto, alla luce delle circostanze di fatto suindicate, risulta pacifico e incontestato che tutti i ricorrenti godano del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 517/99. Analizzando le buste paga allegate al ricorso risulta, infatti, agevole rilevare che i ricorrenti percepiscono l'indennità di esclusività - codice 05282 (se dovuta) -, una indennità denominata D.L. 517/99 codice 05813 e una indennità L. 517/99 – indennità di responsabilità - quota B codice 05859. La retribuzione complessiva dei ricorrenti risulta, pertanto, così composta:
a) di un "trattamento economico universitario” erogato direttamente dalla
[...]
Parte 17 con proprio cedolino parte non
-
"contrattualizzata" del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo;
b) di un "trattamento economico aggiuntivo" erogato dalla [...] Controparte_8 con proprio cedolino così come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 517/99 e volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso il Policlinico.
Nel presente giudizio, come evidenziato, i ricorrenti invocano l'applicazione degli incrementi retributivi previsti dal CCNL di settore "sui trattamenti ex art 6 in 66
godimento. Per il merito soccorre la pronuncia di Corte di Cassazione 12952/22, evidenziata dai ricorrenti.
Questa pronuncia risulta resa in un giudizio attinente il percorso di docenti che invocavano la indennità c.d. CP 5 ovvero la sua ultrattività in assenza di attività dell'azienda ospedaliera di adeguamento alla successiva disciplina del 1999. Nel concreto il caso non è esattamente sovrapponibile ma afferma chiaramente che le indennità percepite ex art. 6 andrebbero riviste ovvero fatte oggetto degli incrementi contrattuali collettivi in una finalità - risalente e persistente di equiparazione tra trattamento del personale del CP 7 e il personale in rapporto di servizio con 1 CP_9 Se il dato di fatto della percezione da parte dei ricorrenti della indennità ex art.
6 - di posizione o di risultato è pacifico, la interpretazione di Cassazione deve condurre all'accoglimento anche perché i rilievi sulla quantificazione pur presenti in quella pronuncia non rilevano nel presente giudizio che ha ad oggetto il mero accertamento. del relativo diritto.
Così si esprime la Corte: ".....5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un' indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa. Già la L. n. 213 del 1971, art. 4, aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un' indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità (L. n. 213 del 1971, art. 4, comma 2: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio pere quativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata L. n. 213 del 1971 (cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono "per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale", al comma 2 aggiunge che al predetto personale "è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l' individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che " il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale".
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63 e tabella allegata, poi ripresa dal D.P.R. n. 384 del 1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perchè con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l' inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, commi da 4 e 6, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell' inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51. Successivamente, a partire dal CCNL 8 giugno 2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura. dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il D.Lgs. n. 517 del 1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: "1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, comma 2, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d' intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del CP 7 che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 4, comma 2. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.". La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l' inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, e garantisse, comunque, la finalità pere quativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all' interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all' incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del CP_6 Sanitario CP_6
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica." La pronuncia di Cassazione, come i passi sopra trascritti evidenziano, sottolinea la costante ricerca nel tempo, da parte del legislatore, della finalità perequativa tra trattamento del personale medico universitario con quello ospedaliero ed il percorso parallelo seguito in tal senso dalla contrattazione collettiva per cui la pretesa di comparazione - in termini di confacenti allegazioni - tra retribuzioni sposata dalla tesi contraria supportata dall'AOU resistente non è da condividere stante anche il chiarissimo disposto dell'art. 6 citato nel capoverso in cui riferendosi alle indennità aggiuntive per il medico “universitario" si prevede che "....Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale".
Per le suesposte considerazioni si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso con la dichiarazione del diritto dei ricorrenti all'adeguamento dei trattamenti economici percepiti ex art. 6 D.lgs 517/99 agli incrementi previsti dal CCNL Area Sanità del 19.9.19 per il triennio 2016-2018, oltre accessori di legge, a decorrere dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo ( 22.7.2024) in considerazione dell'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dall
[...]
Controparte_3 , quale coobbligato solidale.
La natura meramente interpretativa della decisione, insieme con l'esistenza di precedenti di segno contrario adottati da questa stessa Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli nonché l'intervento della pronuncia della Corte di Appello di Napoli solo in corso di causa, giustificano la integrale compensazione per metà delle spese di lite tra le parti.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso depositato il 29.1.2024 nei confronti Controparte_4 e dell dell Controparte_3 ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] accerta il diritto dei ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti di entrambe le parti resistenti quali coobbligate solidali a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi sui trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. Lgs 517/99, previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'Area Sanità, triennio 2016 - 2018, oltre accessori di legge a decorrere dai cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo (22.7.2024); condanna entrambe le pari resistenti al pagamento, in solido tra loro, della metà delle spese professionali, metà che liquida, in € 2.970,00 oltre iva, cpa e come per legge ed oltre a € 259,00 a titolo di restituzione del contributo unificato;
compensa le spese processuali per la restante metà.
Si comunichi. Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dr. LI SI
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. LI SI, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA Parte 2 , nato a [...] nata a [...] il [...], Parte 1 il 23/08/1970,
, nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4 nata a [...] il
[...] nata a [...] il [...], Parte 5
,
,
Parte_6 , nato a [...] il [...], Parte_7 01/02/1957, nato a [...] il [...], [...] nato a [...] il [...], Parte 8 nato a [...], il [...], [...] Parte_9
, Pt 10 nato a [...] il [...], Parte 11 nato a [...]
,
AR (Bn) il 23/01/1956,
, nato a [...] il Parte 12
01/01/1950, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Deda, presso lo stesso elett.te dom.ti in Napoli, via Cuma, 28, giusta procura a margine del ricorso, RICORRENTI
E
Controparte 1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Simonetta Varvaro e dalla dott.ssa Francesca Serino, dell Controparte_2 domiciliata presso il suddetto Controparte_3
[...] in Napoli corso Umberto I n. 40.
[...]
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta conferimento di mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con del 27.03.2024 prot. 0018494, ed elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura in Napoli, Via Armando Diaz, 11
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo assegno aggiuntivo FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere tutti dipendenti della Università Federico II Napoli - facoltà di Medicina e Chirurgia con funzioni assistenziali di Dirigente Medico - con rapporto esclusivo - e
-
di percepire il trattamento retributivo di cui al D.lgs 517/99; che con l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei trattamenti economici aggiuntivi di cui al citato art. 6, comma I, D.L.vo 517/99, non avevano più percepito l'indennità di cui all'art. 31 DPR 791/79 (così detta CP_5 che era una indennità perequativa, ma un ノ
trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale;
che tutti godevano del trattamento economico previsto dal citato art. 6 a decorrere dal 1 gennaio 2014; che, analizzando le loro buste paga, risultava agevole rilevare che percepivano l'indennità di esclusività codice
-
05282 (se dovuta) -, una indennità denominata D.L. 517/99 codice 05813 e una indennità L. 517/99 - indennità di responsabilità - quota B codice 05859; che il CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016 - 2018 entrato in vigore il 19/09/2019, aveva previsto espressamente una serie di incrementi retributivi (CFR. ART. 85, 89, 90 BIS, 91); che, come era agevole verificare dalle buste paga allegate, nessuno di loro aveva ricevuto gli incrementi previsti dal nuovo contratto mentre trattavasi di un diritto pacifico in quanto espressamente previsto dal Dlgs 517/99 "... Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale..."; che sull'argomento era recentemente intervenuta la Suprema Corte con sentenza del 22 aprile 2022, n. 12952.
Tanto premesso, convenivano 1 Controparte_4 e ciascuno in persona del rispettivo legale 1 Controparte_3 rapp.te p.t., dinanzi a questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni “accertare il diritto dei ricorrenti, per le motivazioni di cui in ricorso, a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi sui trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. L.vo 517/99, previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'area Sanità, triennio 2016 - 2018, con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.". L Controparte_3 si costituiva regolarmente in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale del credito e concludeva a chiedendo "1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_3
[…] e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
2) accogliere l'eccezione di prescrizione;
3) nel merito, rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
4) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP 3 ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c." L Controparte_4 regolarmente citata, si costituiva anch'essa in giudizio e chiedeva "nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso per infondatezza e inammissibilità della domanda, per i motivi sopra dedotti;
- con vittoria di spese di lite secondo le tariffe di legge".
In esito alla decorsa udienza tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto del deposito delle note di trattazione scritta a opera dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, va preliminarmente osservato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
[...]
In materia, la S.C. ha specificato che "Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ancora ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell CP_3 sicché il Parte 13
, dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni. Ne consegue che, rispetto alla domanda in esame, risultano passivamente legittimati - in concorso tra loro - sia l CP 3 sia 1 in quanto soggetto Controparte_4 tenuto a corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le formalmente dipendente dall CP_3 come Parte 14
,
l'odierno ricorrente, le voci di retribuzione: ciò tanto più con riferimento alle voci inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio. Trattasi di principi estensibili anche ai docenti universitari laddove, come nel caso di specie, non venga in considerazione l'attività di docenza, per la quale esiste la riserva di giurisdizione del g.a., ma, piuttosto, l'attività di assistenza ospedaliera presso i policlinici universitari in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha uniformemente individuato la legittimazione passiva solidale di entrambi gli enti resistenti prospettando un'ipotesi di cogestione del rapporto di lavoro. Deve essere, infatti, in primo luogo, precisato che a partire dalla L. 18 marzo 1958, n. 311 - la quale, nel ridefinire lo stato dei professori universitari, ebbe a prevedere che le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche fossero elencate tra i doveri di insegnamento (art. 6, tuttora vigente, ai sensi del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1 in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213) - la stretta connessione ed inscindibilità dell'attività di assistenza ospedaliera con quella didattico-scientifica affidate al personale medico universitario rappresenta un principio-cardine del sistema che, nel corso degli anni, è stato oggetto di ulteriori riconoscimenti legislativi sempre più incisivi (vedi: Corte costituzionale: sentenze n. 71 del 2001, 136 del 1997, n. 126 del
1981, n. 103 del 1977; vedi anche Cons. Stato, Sez. 6, 10 marzo 2011, n. 1539 e Cons.
Stato, Sez. 3, 15 giugno 2017, n. 2933).
Peraltro è altrettanto pacifico che i due suddetti tipi di attività, pur integrandosi, restano distinti per molti aspetti, a partire per quel che riguarda la giurisprudenza della
-
Suprema Corte dall'individuazione del giudice cui sono devolute, rispettivamente, le relative controversie.
Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del e rispetto ad esse la qualifica di Controparte_6 professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell' [...]] Pt 15 determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui al d.lgs. 30
,
marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Controparte_6 Invece le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, citato (vedi, per tutte: Cass. civ. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370; Cass. SU 5 maggio 2011 n. 9847; Cass. SU 15 maggio 2012 n. 7503).
Va, pertanto, sottolineata la necessaria complementarietà dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca ma va, al contempo, ribadita l'autonomia di tali attività sotto diversi profili. Deve, quindi, essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione, il costante orientamento della Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass.
7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631; Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che, decidendo su fattispecie analoghe a quella in esame, ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' CP 3 sia della corrispondente Controparte_4 in riferimento alla gestione del personale universitario "strutturato" nel Servizio. sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera.
-Ed, infatti, nella giurisprudenza citata la quale, nella maggior parte dei casi, è intervenuta in controversie riguardanti la spettanza dell'indennità di perequazione di cui all'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (c.d. "indennità De Maria") - sono stati affermati principi di portata generale con riguardo alla gestione del suddetto personale ed è stato, in primo luogo, sottolineato che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra Parte 16 e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e all CP 3 per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati. Pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle
Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti "configurano una vera e propria cogestione" informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670).
In Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell' CP 3 ) rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza.
Ed, infatti, la sussistenza del rapporto di impiego con l' CP_3 se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude. la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba, invece, ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
In definitiva, in base agli indicati principi, non può che essere affermata, nella specie, la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i suindicati enti.
Nel merito, la domanda concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19.09.2019 dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, con riferimento ai trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. Lvo 517/99, è fondata.
Come ritenuto da altri giudici di questa Sezione in controversie del tutto analoghe, richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., (v., fra le altre, sent. GL Trib. NA M. Ghionni Crivelli Visconti n. 4256/2023, sentenza n. 3018/2024, dott.ssa
Gabriella Gagliardi, sentenza n. 3692/25 dr. Dell'Erario; e da ultimo, sentenze della
Corte di Appello di Napoli n. 122/2025 e n. 1784/2025 versate in atti a cura delle parti ricorrenti), occorre considerare che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999.
In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del CP 7 che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), si sostituisce al precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Nel caso concreto, alla luce delle circostanze di fatto suindicate, risulta pacifico e incontestato che tutti i ricorrenti godano del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 517/99. Analizzando le buste paga allegate al ricorso risulta, infatti, agevole rilevare che i ricorrenti percepiscono l'indennità di esclusività - codice 05282 (se dovuta) -, una indennità denominata D.L. 517/99 codice 05813 e una indennità L. 517/99 – indennità di responsabilità - quota B codice 05859. La retribuzione complessiva dei ricorrenti risulta, pertanto, così composta:
a) di un "trattamento economico universitario” erogato direttamente dalla
[...]
Parte 17 con proprio cedolino parte non
-
"contrattualizzata" del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo;
b) di un "trattamento economico aggiuntivo" erogato dalla [...] Controparte_8 con proprio cedolino così come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 517/99 e volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso il Policlinico.
Nel presente giudizio, come evidenziato, i ricorrenti invocano l'applicazione degli incrementi retributivi previsti dal CCNL di settore "sui trattamenti ex art 6 in 66
godimento. Per il merito soccorre la pronuncia di Corte di Cassazione 12952/22, evidenziata dai ricorrenti.
Questa pronuncia risulta resa in un giudizio attinente il percorso di docenti che invocavano la indennità c.d. CP 5 ovvero la sua ultrattività in assenza di attività dell'azienda ospedaliera di adeguamento alla successiva disciplina del 1999. Nel concreto il caso non è esattamente sovrapponibile ma afferma chiaramente che le indennità percepite ex art. 6 andrebbero riviste ovvero fatte oggetto degli incrementi contrattuali collettivi in una finalità - risalente e persistente di equiparazione tra trattamento del personale del CP 7 e il personale in rapporto di servizio con 1 CP_9 Se il dato di fatto della percezione da parte dei ricorrenti della indennità ex art.
6 - di posizione o di risultato è pacifico, la interpretazione di Cassazione deve condurre all'accoglimento anche perché i rilievi sulla quantificazione pur presenti in quella pronuncia non rilevano nel presente giudizio che ha ad oggetto il mero accertamento. del relativo diritto.
Così si esprime la Corte: ".....5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un' indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa. Già la L. n. 213 del 1971, art. 4, aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un' indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità (L. n. 213 del 1971, art. 4, comma 2: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio pere quativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata L. n. 213 del 1971 (cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono "per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale", al comma 2 aggiunge che al predetto personale "è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l' individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che " il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale".
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63 e tabella allegata, poi ripresa dal D.P.R. n. 384 del 1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perchè con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l' inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, commi da 4 e 6, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell' inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51. Successivamente, a partire dal CCNL 8 giugno 2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura. dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il D.Lgs. n. 517 del 1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: "1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, comma 2, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d' intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del CP 7 che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 4, comma 2. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.". La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l' inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, e garantisse, comunque, la finalità pere quativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all' interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all' incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del CP_6 Sanitario CP_6
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica." La pronuncia di Cassazione, come i passi sopra trascritti evidenziano, sottolinea la costante ricerca nel tempo, da parte del legislatore, della finalità perequativa tra trattamento del personale medico universitario con quello ospedaliero ed il percorso parallelo seguito in tal senso dalla contrattazione collettiva per cui la pretesa di comparazione - in termini di confacenti allegazioni - tra retribuzioni sposata dalla tesi contraria supportata dall'AOU resistente non è da condividere stante anche il chiarissimo disposto dell'art. 6 citato nel capoverso in cui riferendosi alle indennità aggiuntive per il medico “universitario" si prevede che "....Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale".
Per le suesposte considerazioni si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso con la dichiarazione del diritto dei ricorrenti all'adeguamento dei trattamenti economici percepiti ex art. 6 D.lgs 517/99 agli incrementi previsti dal CCNL Area Sanità del 19.9.19 per il triennio 2016-2018, oltre accessori di legge, a decorrere dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso introduttivo ( 22.7.2024) in considerazione dell'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dall
[...]
Controparte_3 , quale coobbligato solidale.
La natura meramente interpretativa della decisione, insieme con l'esistenza di precedenti di segno contrario adottati da questa stessa Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli nonché l'intervento della pronuncia della Corte di Appello di Napoli solo in corso di causa, giustificano la integrale compensazione per metà delle spese di lite tra le parti.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso depositato il 29.1.2024 nei confronti Controparte_4 e dell dell Controparte_3 ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] accerta il diritto dei ricorrenti di cui in epigrafe nei confronti di entrambe le parti resistenti quali coobbligate solidali a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi sui trattamenti economici percepiti ex art. 6 D. Lgs 517/99, previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'Area Sanità, triennio 2016 - 2018, oltre accessori di legge a decorrere dai cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo (22.7.2024); condanna entrambe le pari resistenti al pagamento, in solido tra loro, della metà delle spese professionali, metà che liquida, in € 2.970,00 oltre iva, cpa e come per legge ed oltre a € 259,00 a titolo di restituzione del contributo unificato;
compensa le spese processuali per la restante metà.
Si comunichi. Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dr. LI SI