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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46511/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati, Presidente dott. Pietro Persico, Giudice dott. Mario Tanferna, Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 46511/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Cutrona come in atti. Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso esponendo che gli veniva comunicata la fissazione Parte_1
dell'udienza camerale (4.12.2013) per la revoca dei benefici concessigli richiesta dal PM a causa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma (n. 7991/12) notificatagli il
17.9.2012; che presa visione del fascicolo apprendeva che la notifica era stata effettuata presso il difensore d'ufficio (art. 161 c.p.p.) avendo l'addetto alla notificazione redatto una relazione di notifica negativa presso l'indirizzo dell'imputato con la dicitura “trasferito come da informazioni assunte”; che essa era falsa posto che l'attore mai si era trasferito dal domicilio di Roma, via dell'Acqua Traversa n. 195, come da certificazione anagrafica, essendo indicato il suo nome sul citofono e sulla cassetta postale;
che l'abitazione faceva parte di un Condominio con servizio di pagina1 di 2 portineria dove pochi giorni dopo il medesimo Ufficiale Giudiziario gli notificava un CP_1
altro atto a mani proprie.
Per tali ragioni lo conveniva in giudizio per sentir accertare la falsità della dichiarazione “anzi trasferito come da informazioni assunte” da lui resa e sottoscritta nella relata di notifica del
17.9.2012 inerente l'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma (n.
7991/2012).
Il convenuto non si costituiva.
La domanda è inammissibile.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass., n. 19281 del 2019).
Nel caso in esame la domanda è stata invece proposta nei confronti dell'autore dell'asserito falso che non è parte necessaria del processo dovendo quindi escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al legittimato passivo.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da . Parte_1
Nulla per le spese.
Roma, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati, Presidente dott. Pietro Persico, Giudice dott. Mario Tanferna, Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 46511/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Cutrona come in atti. Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso esponendo che gli veniva comunicata la fissazione Parte_1
dell'udienza camerale (4.12.2013) per la revoca dei benefici concessigli richiesta dal PM a causa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma (n. 7991/12) notificatagli il
17.9.2012; che presa visione del fascicolo apprendeva che la notifica era stata effettuata presso il difensore d'ufficio (art. 161 c.p.p.) avendo l'addetto alla notificazione redatto una relazione di notifica negativa presso l'indirizzo dell'imputato con la dicitura “trasferito come da informazioni assunte”; che essa era falsa posto che l'attore mai si era trasferito dal domicilio di Roma, via dell'Acqua Traversa n. 195, come da certificazione anagrafica, essendo indicato il suo nome sul citofono e sulla cassetta postale;
che l'abitazione faceva parte di un Condominio con servizio di pagina1 di 2 portineria dove pochi giorni dopo il medesimo Ufficiale Giudiziario gli notificava un CP_1
altro atto a mani proprie.
Per tali ragioni lo conveniva in giudizio per sentir accertare la falsità della dichiarazione “anzi trasferito come da informazioni assunte” da lui resa e sottoscritta nella relata di notifica del
17.9.2012 inerente l'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma (n.
7991/2012).
Il convenuto non si costituiva.
La domanda è inammissibile.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass., n. 19281 del 2019).
Nel caso in esame la domanda è stata invece proposta nei confronti dell'autore dell'asserito falso che non è parte necessaria del processo dovendo quindi escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al legittimato passivo.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da . Parte_1
Nulla per le spese.
Roma, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
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