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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice NZ RE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 5968 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, n.q. di erede di nata il [...] e deceduta il Parte_1 Persona_1
02/09/2021 (avv. Maurizio Nicola Rivilli);
ATTRICE
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore (avv. Alessandra Gazzè);
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, nella qualità di erede di ha Parte_1 Persona_1
chiesto la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla de cuius a causa della mancata diagnosi e quindi del pronto trattamento della patologia da cui era affetta, durante il ricovero presso la struttura convenuta.
, costituendosi, ha contestato Controparte_1
l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che la de cuius,
in data 07/09/2013, faceva accesso presso il PS dell'Ospedale , a seguito di Persona_1 CP_1 dolore in regione ombelicale da circa 15 giorni. Effettuata consulenza chirurgica, veniva posta indicazione al ricovero con diagnosi di “Ernia ombelicale recidiva intasata”.
La veniva ricoverata il medesimo giorno e, durante il ricovero, la sintomatologia della Per_1
paziente regrediva (09/09/2013), l'ernia ombelicale era riconducibile in addome, l'alvo era canalizzato e non vi erano motivazioni che potessero indurre i sanitari ad intervenire in urgenza. La paziente
1 rimaneva ricoverata presso il reparto di Chirurgia in attesa di intervento chirurgico. Durante il periodo di ricovero la paziente veniva sottoposta ad indagini diagnostiche propedeutiche ad intervento chirurgico: Rx torace, Tc addome, esami ematochimici, gruppo sanguigno, consulenza psichiatrica e visita anestesiologica. In data 17/09/2013 la paziente firmava consenso informato ad intervento chirurgico, quindi sottoposta lo stesso giorno ad intervento chirurgico che prevedeva: Plastica della parete addominale laparoscopica, con posizionamento di protesi DualMesh. Durante la degenza post- operatoria la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica. La paziente veniva dimessa il
23/09/2013 con la seguente diagnosi: “laparocele ombelicale recidivo in sogg con depressione maggiore, obeso, diabetico e vascolopatia periferica”. In data 13/04/2014 la paziente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale riferendo la fuoriuscita di pus dall'ombelico. Tale reperto veniva confermato CP_1
all'esame obiettivo e la consulenza chirurgica poneva diagnosi di verosimile onfalite e consigliava l'effettuazione di medicazioni ambulatoriali. Il giorno 02/07/2014 accedeva al medesimo Pronto
Soccorso e i sanitari rilevavano presenza di edema, secrezione purulente eritema in sede ombelicale e ponevano diagnosi di sepsi della regione ombelicale, ponendo indicazione all'effettuazione di medicazioni presso reparto di chirurgia con impegnativa medico curante. In data 14/08/2014 la effettuava una Tac addome presso l'Ospedale “G.F. Ingrassia” in cui si rilevava: “…nelle sole Per_1
scansioni di base non sono evidenziabili alterazioni densitometriche riferibili a lesioni focali a carico dei parenchimi addominali. Soggetto con pregresso intervento di ernia ombelicale. In sede di intervento si evidenzia addensamento del tessuto adiposo sottocutaneo e marcato ispessimento della parete addominale con presenza di multiple bolle aeree nel suo contesto da riferire a raccolta ascessuale. La zona di parete addominale ispessita è estesa orizzontalmente interessando ambedue i mm retti dell'addome e la sua porzione posteriore è a contatto con un'ansa del tenue. Non si osserva aria libera sottodiaframmatica né versamento fluido in cavità addominale…”
Previo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia, in data 18/08/2014 veniva ricoverata presso la divisione di chirurgia per la persistenza di secrezione purulenta in sede ombelicale e, precisamente, con diagnosi di ascesso periombelicale;
quivi, sottoposta ad indagini endoscopiche, emergeva la sussistenza di una fistola colocutanea su protesi in polipropilene posizionata per ernia ombelicale con ascesso peri-protesico periviscerale sottoposto ad intervento chirurgico. Dagli esami istologici condotti sui pezzi operatori emergeva globalmente intensa flogosi a carico dei resecati chirurgici, nonché conferma dello stato infettivo della protesi.
In relazione alle censure mosse dalla ricorrente all'operato dei sanitari che ebbero in cura Per_1
presso la struttura resistente, la relazione dei CC.TT.UU., ha dimostrato la fondatezza
[...]
dell'assunto attoreo.
2 Invero i CC.TT.UU., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti, i cui risultati si condividono in questa sede, hanno ritenuto “che a seguito dell'intervento chirurgico del
17/09/2013, la paziente ha riportato una infezione post-chirurgica della protesi, con una successiva ascessualizzazione periprotesica, che ha determinato un processo erosivo cronico, che ha, infine, coinvolto il grosso intestino, ovvero manifestandosi infine con una fistola enterocutanea. Tale quadro ha iniziato a manifestarsi il
20/11/2013 durante controllo ambulatoriale, ed inseguito ha costretto la paziente a recarsi in Pronto Soccorso in data 13/04/14, 02/07/2014 e il 18/08/2014. A seguito di quest'ultimo accesso la paziente è stata ricoverata poiché posta diagnosi di “fistola colocutanea su protesi in polipropilene, per ernia ombelicale con ascesso periprotesico” e sottoposta a nuovo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi. L'intervento chirurgico ha previsto una Laparotomia con asportazione della protesi precedente, viscerolisi e resezione segmentaria del colon trasverso. La paziente è stata quindi dimessa in data 07/10/2014 dopo 49 giorni di degenza. Alla luce di ciò, risultano soddisfatti i comuni criteri di accertamento del nesso di causa, confermando la sussistenza del danno lamentato, riconducibile a condotta sanitaria ed i due interventi citati nel quesito sono da ritenersi conseguenziali ad un ritardo diagnostico-interventistico”. Inoltre, i consulenti hanno evidenziato che “A seguito del primo accesso in PS e ricovero in Chirurgia Generale, per ”sub occlusione intestinale” conseguente, la paziente, benché non siano mai sussistite le condizioni di agire in urgenza, rimaneva ricoveratava per 10 giorni, prima di essere sottoposta ad intervento chirurgico. La degenza ospedaliera prolungata ed immotivata può avere probabilisticamente influito sullo sviluppo di una infezione post-operatoria. Durante la stessa prima degenza, la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica con Augumentin e Deflamon, improprio approccio terapeutico per il caso di specie, che ha potuto influire sull'insorgenza di infezioni nel postoperatorio. L'intervento chirurgico e la relativa gestione operatoria sono stati condotti secondo leges artis. Ciò che come anticipato impone attenzione e risulta concretamente discutibile, è la gestione del quadro infettivo manifestato dalla paziente, alla luce dei molteplici accessi presso la stessa struttura sanitaria. La mancanza di una tempestiva diagnosi ha determinato un ritardo nel trattamento ed un conseguente aggravamento delle condizioni della paziente. Il secondo intervento chirurgico, che avrebbe potuto prevedere solo una rimozione della protesi infetta, con il coinvolgimento successivo del grosso intestino, ha conseguito sicuramente un intervento più indaginoso, un secondo ricovero prolungato, ed una resezione intestinale che avrebbe potuto essere evitata qualora si fosse addivenuti ad una diagnosi tempestiva in epoca congrua” (v. pag. 24-26 relazione C.T.U.)
Acclarata la sussistenza di profili di responsabilità professionale per non tempestiva diagnosi, i
CC.TT.UU. hanno così stimato il danno biologico temporanea: Inabilità Temporanea Assoluta: giorni 60; Inabilità Temporanea Parziale al 75%: giorni 97; Inabilità Temporanea Parziale al 50%: giorni 40; Inabilità Temporanea Parziale al 25%: giorni 30.
3 Infine, i CC.TT.UU., hanno riconosciuto che, a causa delle responsabilità che sono emerse, si
è determinata una menomazione dell'integrità psico-fisica intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 20%.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dovuto pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti), le disposizioni di cui al decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore
(05/03/2025). Ne consegue che ai sinistri verificatisi in data anteriore continuano ad applicarsi i criteri precedentemente seguiti dalla giurisprudenza.
Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (cfr. ex multis, Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23053).
Invero, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa (Cass. n. 679/2016).
“La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha
4 effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 4551/2019).
In ordine ai criteri di liquidazione, la Suprema Corte ha chiarito che “il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)”(Cass. n. 29832/2024;
Cass. n. 8481/2025).
La Tabella di Roma si fonda sui seguenti principi: a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo;
ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte dello stesso, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta, mentre un'altra parte, correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra, si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta;
b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella, per quanto qui di interesse: danno accertato
- da 0 a 20% percentuale acquisita immediatamente
- da 0% a 10%
La parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato moltiplicato per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire, si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolata a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta;
per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti, ma della durata della vita media per fasce di età
Fascia di età 51-60
Età media 85,6
Aspettativa di vita 85,6
5 Il danno da risarcire sarà calcolato nella somma risultante dalle due quote innanzi dette, la prima costituita dalla percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione, e la seconda calcolata sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
Applicando le suddette tabelle, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (20%), dell'età della parte lesa all'epoca dei fatti (56 anni), e del tempo trascorso fino al decesso (otto anni), il danno può essere quantificato nel modo seguente:
Calcolo danno biologico (20%) tabelle Roma anno 2025= € 55.210,64 .
Quota relativa al danno acquisito immediatamente (10%) (tabella da 0 a 10%) = € 18.929,32
Quota relativa al danno da acquisire nel tempo: danno biologico residuo detratto quello già acquisito (€ 55.210,64 - € 18.929,32) =36.281,32
Vita media in relazione alla età al momento del fatto anni 85; anni ancora da vivere in media (85
- 56) 29; anni vissuti in concreto 8. Importo da corrispondere 8/29 di € 36.281,32 (€ 36.281,32:29 =
€ 1.251,08 x 8 = € 10.008,64) = € 10.008,64.
Importo totale (somma delle due quote € 18.929,32+ € 10.008,64) = € 28.937,96
Il danno biologico temporaneo deve essere liquidato in € 20.872,57, riconoscendo € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e alla liquidazione del danno morale, non avendo il danneggiato assolto all'onere dell'allegazione e della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
La somma di € 49.810,53 è espressa in valori attuali e devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad € 41.063,92.
Su tale somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Si giunge così all'importo di € 56.445,11.
A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese documentate che ammontano ad
€ 10,33.
L'azienda convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 56.455,44, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/2014, applicando i parametri i minimi dello scaglione di riferimento per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore effettivo della controversia.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nell' Controparte_2
la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata
[...]
a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando: condanna l' alla rifusione Controparte_2
a favore di nella qualità di erede di della somma di € 56.455,44, oltre Parte_1 Persona_1
interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna l' alla rifusione Controparte_2
a favore di nella qualità di erede di delle spese del presente giudizio, Parte_1 Persona_1
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nella parte resistente, , la parte Controparte_2
obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
NZ RE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice NZ RE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 5968 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, n.q. di erede di nata il [...] e deceduta il Parte_1 Persona_1
02/09/2021 (avv. Maurizio Nicola Rivilli);
ATTRICE
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore (avv. Alessandra Gazzè);
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, nella qualità di erede di ha Parte_1 Persona_1
chiesto la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla de cuius a causa della mancata diagnosi e quindi del pronto trattamento della patologia da cui era affetta, durante il ricovero presso la struttura convenuta.
, costituendosi, ha contestato Controparte_1
l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che la de cuius,
in data 07/09/2013, faceva accesso presso il PS dell'Ospedale , a seguito di Persona_1 CP_1 dolore in regione ombelicale da circa 15 giorni. Effettuata consulenza chirurgica, veniva posta indicazione al ricovero con diagnosi di “Ernia ombelicale recidiva intasata”.
La veniva ricoverata il medesimo giorno e, durante il ricovero, la sintomatologia della Per_1
paziente regrediva (09/09/2013), l'ernia ombelicale era riconducibile in addome, l'alvo era canalizzato e non vi erano motivazioni che potessero indurre i sanitari ad intervenire in urgenza. La paziente
1 rimaneva ricoverata presso il reparto di Chirurgia in attesa di intervento chirurgico. Durante il periodo di ricovero la paziente veniva sottoposta ad indagini diagnostiche propedeutiche ad intervento chirurgico: Rx torace, Tc addome, esami ematochimici, gruppo sanguigno, consulenza psichiatrica e visita anestesiologica. In data 17/09/2013 la paziente firmava consenso informato ad intervento chirurgico, quindi sottoposta lo stesso giorno ad intervento chirurgico che prevedeva: Plastica della parete addominale laparoscopica, con posizionamento di protesi DualMesh. Durante la degenza post- operatoria la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica. La paziente veniva dimessa il
23/09/2013 con la seguente diagnosi: “laparocele ombelicale recidivo in sogg con depressione maggiore, obeso, diabetico e vascolopatia periferica”. In data 13/04/2014 la paziente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale riferendo la fuoriuscita di pus dall'ombelico. Tale reperto veniva confermato CP_1
all'esame obiettivo e la consulenza chirurgica poneva diagnosi di verosimile onfalite e consigliava l'effettuazione di medicazioni ambulatoriali. Il giorno 02/07/2014 accedeva al medesimo Pronto
Soccorso e i sanitari rilevavano presenza di edema, secrezione purulente eritema in sede ombelicale e ponevano diagnosi di sepsi della regione ombelicale, ponendo indicazione all'effettuazione di medicazioni presso reparto di chirurgia con impegnativa medico curante. In data 14/08/2014 la effettuava una Tac addome presso l'Ospedale “G.F. Ingrassia” in cui si rilevava: “…nelle sole Per_1
scansioni di base non sono evidenziabili alterazioni densitometriche riferibili a lesioni focali a carico dei parenchimi addominali. Soggetto con pregresso intervento di ernia ombelicale. In sede di intervento si evidenzia addensamento del tessuto adiposo sottocutaneo e marcato ispessimento della parete addominale con presenza di multiple bolle aeree nel suo contesto da riferire a raccolta ascessuale. La zona di parete addominale ispessita è estesa orizzontalmente interessando ambedue i mm retti dell'addome e la sua porzione posteriore è a contatto con un'ansa del tenue. Non si osserva aria libera sottodiaframmatica né versamento fluido in cavità addominale…”
Previo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia, in data 18/08/2014 veniva ricoverata presso la divisione di chirurgia per la persistenza di secrezione purulenta in sede ombelicale e, precisamente, con diagnosi di ascesso periombelicale;
quivi, sottoposta ad indagini endoscopiche, emergeva la sussistenza di una fistola colocutanea su protesi in polipropilene posizionata per ernia ombelicale con ascesso peri-protesico periviscerale sottoposto ad intervento chirurgico. Dagli esami istologici condotti sui pezzi operatori emergeva globalmente intensa flogosi a carico dei resecati chirurgici, nonché conferma dello stato infettivo della protesi.
In relazione alle censure mosse dalla ricorrente all'operato dei sanitari che ebbero in cura Per_1
presso la struttura resistente, la relazione dei CC.TT.UU., ha dimostrato la fondatezza
[...]
dell'assunto attoreo.
2 Invero i CC.TT.UU., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti, i cui risultati si condividono in questa sede, hanno ritenuto “che a seguito dell'intervento chirurgico del
17/09/2013, la paziente ha riportato una infezione post-chirurgica della protesi, con una successiva ascessualizzazione periprotesica, che ha determinato un processo erosivo cronico, che ha, infine, coinvolto il grosso intestino, ovvero manifestandosi infine con una fistola enterocutanea. Tale quadro ha iniziato a manifestarsi il
20/11/2013 durante controllo ambulatoriale, ed inseguito ha costretto la paziente a recarsi in Pronto Soccorso in data 13/04/14, 02/07/2014 e il 18/08/2014. A seguito di quest'ultimo accesso la paziente è stata ricoverata poiché posta diagnosi di “fistola colocutanea su protesi in polipropilene, per ernia ombelicale con ascesso periprotesico” e sottoposta a nuovo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi. L'intervento chirurgico ha previsto una Laparotomia con asportazione della protesi precedente, viscerolisi e resezione segmentaria del colon trasverso. La paziente è stata quindi dimessa in data 07/10/2014 dopo 49 giorni di degenza. Alla luce di ciò, risultano soddisfatti i comuni criteri di accertamento del nesso di causa, confermando la sussistenza del danno lamentato, riconducibile a condotta sanitaria ed i due interventi citati nel quesito sono da ritenersi conseguenziali ad un ritardo diagnostico-interventistico”. Inoltre, i consulenti hanno evidenziato che “A seguito del primo accesso in PS e ricovero in Chirurgia Generale, per ”sub occlusione intestinale” conseguente, la paziente, benché non siano mai sussistite le condizioni di agire in urgenza, rimaneva ricoveratava per 10 giorni, prima di essere sottoposta ad intervento chirurgico. La degenza ospedaliera prolungata ed immotivata può avere probabilisticamente influito sullo sviluppo di una infezione post-operatoria. Durante la stessa prima degenza, la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica con Augumentin e Deflamon, improprio approccio terapeutico per il caso di specie, che ha potuto influire sull'insorgenza di infezioni nel postoperatorio. L'intervento chirurgico e la relativa gestione operatoria sono stati condotti secondo leges artis. Ciò che come anticipato impone attenzione e risulta concretamente discutibile, è la gestione del quadro infettivo manifestato dalla paziente, alla luce dei molteplici accessi presso la stessa struttura sanitaria. La mancanza di una tempestiva diagnosi ha determinato un ritardo nel trattamento ed un conseguente aggravamento delle condizioni della paziente. Il secondo intervento chirurgico, che avrebbe potuto prevedere solo una rimozione della protesi infetta, con il coinvolgimento successivo del grosso intestino, ha conseguito sicuramente un intervento più indaginoso, un secondo ricovero prolungato, ed una resezione intestinale che avrebbe potuto essere evitata qualora si fosse addivenuti ad una diagnosi tempestiva in epoca congrua” (v. pag. 24-26 relazione C.T.U.)
Acclarata la sussistenza di profili di responsabilità professionale per non tempestiva diagnosi, i
CC.TT.UU. hanno così stimato il danno biologico temporanea: Inabilità Temporanea Assoluta: giorni 60; Inabilità Temporanea Parziale al 75%: giorni 97; Inabilità Temporanea Parziale al 50%: giorni 40; Inabilità Temporanea Parziale al 25%: giorni 30.
3 Infine, i CC.TT.UU., hanno riconosciuto che, a causa delle responsabilità che sono emerse, si
è determinata una menomazione dell'integrità psico-fisica intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 20%.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dovuto pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti), le disposizioni di cui al decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore
(05/03/2025). Ne consegue che ai sinistri verificatisi in data anteriore continuano ad applicarsi i criteri precedentemente seguiti dalla giurisprudenza.
Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (cfr. ex multis, Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23053).
Invero, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa (Cass. n. 679/2016).
“La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha
4 effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 4551/2019).
In ordine ai criteri di liquidazione, la Suprema Corte ha chiarito che “il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)”(Cass. n. 29832/2024;
Cass. n. 8481/2025).
La Tabella di Roma si fonda sui seguenti principi: a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo;
ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte dello stesso, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta, mentre un'altra parte, correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra, si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta;
b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella, per quanto qui di interesse: danno accertato
- da 0 a 20% percentuale acquisita immediatamente
- da 0% a 10%
La parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato moltiplicato per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire, si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolata a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta;
per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti, ma della durata della vita media per fasce di età
Fascia di età 51-60
Età media 85,6
Aspettativa di vita 85,6
5 Il danno da risarcire sarà calcolato nella somma risultante dalle due quote innanzi dette, la prima costituita dalla percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione, e la seconda calcolata sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
Applicando le suddette tabelle, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (20%), dell'età della parte lesa all'epoca dei fatti (56 anni), e del tempo trascorso fino al decesso (otto anni), il danno può essere quantificato nel modo seguente:
Calcolo danno biologico (20%) tabelle Roma anno 2025= € 55.210,64 .
Quota relativa al danno acquisito immediatamente (10%) (tabella da 0 a 10%) = € 18.929,32
Quota relativa al danno da acquisire nel tempo: danno biologico residuo detratto quello già acquisito (€ 55.210,64 - € 18.929,32) =36.281,32
Vita media in relazione alla età al momento del fatto anni 85; anni ancora da vivere in media (85
- 56) 29; anni vissuti in concreto 8. Importo da corrispondere 8/29 di € 36.281,32 (€ 36.281,32:29 =
€ 1.251,08 x 8 = € 10.008,64) = € 10.008,64.
Importo totale (somma delle due quote € 18.929,32+ € 10.008,64) = € 28.937,96
Il danno biologico temporaneo deve essere liquidato in € 20.872,57, riconoscendo € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e alla liquidazione del danno morale, non avendo il danneggiato assolto all'onere dell'allegazione e della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
La somma di € 49.810,53 è espressa in valori attuali e devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad € 41.063,92.
Su tale somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Si giunge così all'importo di € 56.445,11.
A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese documentate che ammontano ad
€ 10,33.
L'azienda convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 56.455,44, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/2014, applicando i parametri i minimi dello scaglione di riferimento per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore effettivo della controversia.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nell' Controparte_2
la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata
[...]
a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando: condanna l' alla rifusione Controparte_2
a favore di nella qualità di erede di della somma di € 56.455,44, oltre Parte_1 Persona_1
interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna l' alla rifusione Controparte_2
a favore di nella qualità di erede di delle spese del presente giudizio, Parte_1 Persona_1
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nella parte resistente, , la parte Controparte_2
obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
NZ RE
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