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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Barrasso Presidente dott. Wanda Verusio Giudice dott. Valeria Belli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
7.4.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Stefania Dangola e Federica Leporelli, giusta procura prodotta in allegato al ricorso ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. CP_2 con il patrocinio dell'avv. Luca Lentini, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale ordinario di Roma.
OGGETTO: impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione emesso dal Consiglio dell in data 11.11.2024 e comunicato in data 12.11.2024. Controparte_1
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.4.2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso il provvedimento del Parte_1
Consiglio dell , emesso in data 11.11.2024 e comunicato in data Controparte_1
12.11.2024, con il quale le era stata irrogata la sanzione della censura, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento disciplinare, ne fosse pronunciato l'annullamento.
A tal fine ha dedotto: - che in data 12.11.2024 le era stato comunicato il provvedimento con cui il
Consiglio dell aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione della Controparte_1 censura, in relazione alla segnalazione depositata dal sig. per presunta violazione degli Parte_2 artt. 2,22,26 e 31 del codice deontologico;
- che doveva ritenersi insussistente la violazione della previsione di cui all'art. 31 del codice deontologico, in quanto l'articolo richiamato prevede che “le prestazioni personali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o tutela”; - che la locuzione “generalmente” non poteva intendersi nel senso della necessaria prestazione del consenso informato da parte di entrambi i genitori;
- che peraltro non era stata intrapresa alcuna prestazione professionale nei confronti del minore, se non un unico incontro conoscitivo svoltosi in due brevi occasioni di circa 40 minuti volti all'analisi del documento redatto dal centro Evolutivamente ed al suo confronto con una prima osservazione del ragazzo;
- che non poteva ritenersi neppure violato l'art. 26 del codice deontologico, in quanto non era stata svolta alcuna attività professionale con caratteri di incisività e conseguente interferenza tra le prestazioni;
- che neppure poteva ritenersi ricorrente la violazione dell'art. 2 del codice deontologico, dal momento che non erano state svolte attività che potessero determinare una lesione al decoro professionale;
- che nel provvedimento disciplinare erano state asserite circostanze non corrispondenti al reale svolgimento fattuale della vicenda;
- che, in particolare, non corrispondeva al vero che il minore era stato sottoposto a due colloqui, in quanto era stata svolta una mera osservazione del giovane, senza che si procedesse ad alcun colloquio;
- che il disaccordo tra i genitori in relazione alla individuazione della scuola a cui iscrivere il minore non era stata questione demandata alla valutazione della ricorrente;
- che non era mai stata rilasciata documentazione da cui emergeva l'esistenza di un disturbo DSA;
- che la relazione redatta dalla dott. non conteneva Pt_1 valutazioni e suggerimenti finalizzati a orientare la scelta in ordine alla scuola a cui doveva essere iscritto il minore;
- che l'omessa risposta della dott. nel corso del procedimento disciplinare era Pt_1 dipesa esclusivamente dalla circostanza che la medesima era stata in situazione di assoluta impossibilità, essendo stata colpita da gravissima patologia;
- che quindi il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere integralmente riformato.
Si è costituito in giudizio il Consiglio dell , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda della ricorrente, con conseguente conferma della sanzione disciplinare irrogata e, in pagina 2 di 7 subordine, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuta sproporzionata l'entità della sanzione, che il Tribunale la ridetermini in quella meno afflittiva dell'avvertimento.
A tal fine ha dedotto: - che il procedimento era stato avviato a seguito della segnalazione pervenuta dal sig. padre del minore , che aveva evidenziato la circostanza che il figlio era Parte_2 Per_1 stato sottoposto a due colloqui da parte della dott. senza che venisse richiesto il suo consenso Pt_1
e a sua insaputa;
- che il segnalante aveva evidenziato che la dott. seguiva da tempo la sua ex Pt_1 moglie, con una terapia psicologica ancora in corso, che aveva redatto una relazione nella quale aveva espresso valutazioni sulle condizioni del minore, utilizzata per fini giudiziali, in quanto i genitori avevano sottoposto la questione della scelta dell'istituto scolastico a cui iscrivere il loro figlio al giudizio del Tribunale;
- che la Commissione deontologica aveva disposto l'avvio di una istruttoria preliminare, formulando una serie di quesiti alla dott. per chiarire i fatti;
- che la dott. non Pt_1 Pt_1 aveva fatto pervenire alcuna memoria;
- che quindi il Consiglio dell'Ordine aveva disposto l'avvio del procedimento disciplinare, aveva esaminato la memoria difensiva prodotta dall'incolpata ed avendo svolto la sua audizione, in data 16.9.2024 ha irrogato la sanzione della censura, accertando la violazione degli artt. 2, 26 e 31 del codice disciplinare;
- che la relativa motivazione era stata notificata all'interessata in data 12.11.2024; - che l'interpretazione dell'art. 31 del CD proposta dalla parte ricorrente non poteva ritenersi fondata, in quanto non era conforme al tenore complessivo della disposizione;
- che la medesima disposizione doveva essere intesa nel senso che il consenso di entrambi i genitori doveva ritenersi necessario, salvo che nei casi tassativamente previsti ai successivi commi;
- che la stessa dott. aveva dichiarato di aver svolto due incontri con il minore;
- che era Pt_1 chiara anche la violazione dell'art. 26 del CD, in quanto la ricorrente aveva in corso un rapporto professionale con la madre del minore;
- che doveva ritenersi ricorrente anche la violazione dell'art. 2
CD in quanto il comportamento tenuto doveva ritenersi del tutto contrario al decoro e alla dignità professionale;
- che anche le contestazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo dovevano ritenersi infondate;
- che quindi il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
Effettuata la comunicazione al Pubblico Ministero, le parti sono comparse all'udienza del 7.4.2025 ed il Collegio ha riservato la decisione.
In data 8.4.2025 la parte ricorrente ha provveduto al deposito dei documenti originariamente allegati al ricorso, che non erano visibili all'interno del fascicolo telematico.
Dall'esame della documentazione in atti emergono le seguenti circostanze di fatto:
a. in data 1.2.2023, il sig. ha formulato segnalazione all Parte_2 Controparte_1
sul conto della dott. evidenziando che suo figlio minore era stato
[...] Parte_1 Per_1 sottoposto, senza il suo consenso e a sua insaputa a due colloqui con la dott. Pt_1
pagina 3 di 7 accompagnato dalla madre sig. che la dott. seguiva la sig. Parte_3 Pt_1 Pt_3 mediante una terapia psicologica ancora in corso, che i genitori erano in disaccordo in ordine alla scelta della scuola superiore a cui iscrivere il minore, che la dott. aveva predisposto Pt_1 una relazione contenente valutazioni in ordine alla personalità del figlio e al disturbo DSA dal quale era affetto, che tale comportamento costituiva violazione del codice deontologico;
b. la Commissione deontologica, dopo aver comunicato l'avvio di istruttoria e non aver ricevuto alcuna memoria da parte della dott. ha sollecitato nuovamente l'invio di Pt_1 documentazione e deduzioni, senza ottenere riscontro;
c. in data 9.5.2024, la Commissione ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio con proposta di avvio del procedimento disciplinare in relazione a: i) violazione dell'art. 2 del CD per aver posto in essere le azioni di cui ai capi di incolpazione successivi, contrarie al corretto esercizio della professione e lesive del decoro e della dignità dello stesso;
ii) violazione dell'art. 22 CD perché assumeva l'incarico professionale nei confronti del minore di anni Persona_2 tredici, su richiesta dello sola madre, che da tempo era sua assistita, utilizzando impropriamente il proprio ruolo, nonché assicurando indebiti vantaggi alla stessa, che ha prodotto la relazione nel giudizio instaurato dal sig. titolare dell'affidamento condiviso e Pt_2 non avvisato del suo intervento professionale;
iii) violazione dell'art. 26 CD perché assumeva l'incarico professionale nei confronti del minore di anni tredici su richiesta della Persona_2 sola madre, quando la stessa risultava sua assistita da tempo, sottoponendo il minore a due colloqui e rilasciando una relazione sullo stesso, attività dalla quale avrebbe dovuto astenersi, in quanto la natura dei precedenti rapporti con la madre poteva compromettere la credibilità e l'efficacia della sua attività professionale, rendendola potenzialmente strumentale agli interessi della sua assistita;
iv) violazione dell'art. 31 CD perché sottoponeva il minore a Persona_2 due incontri e colloqui, nonché rilasciava una relazione sullo stesso, senza il consenso del padre e sulla base della sola richiesta della madre;
d. in data 22.5.2024, il Consiglio ha disposto l'avvio del procedimento disciplinare;
e. la dott. ha prodotto memoria difensiva e, in data 16.9.2024, è stata sottoposta ad Pt_1 audizione di fronte al Consiglio;
f. in data 16.9.2024, il Consiglio ha irrogato la sanzione della censura per violazione degli artt. 2,
26 e 31 CD;
g. la motivazione della decisione è stata notificata alla parte interessata e al suo procuratore in data 12.11.2024.
La dott. impugna di fronte a questo Tribunale l'irrogata sanzione, contestando i profili che Pt_1 possono essere così di seguito riassunti:
pagina 4 di 7 1. insussistenza della violazione di cui all'art. 31 CD in considerazione della non necessità di ottenere il consenso di entrambi i genitori;
2. insussistenza della violazione di cui all'art. 26 CD, non essendo stata svolta una vera e propria attività professionale nei confronti del minore e non essendosi verificata di conseguenza alcuna interferenza tra prestazioni;
3. insussistenza della violazione di cui all'art. 2 CD, per mancanza di attività contrarie al decoro professionale;
4. inesatta individuazione di alcuni profili in fatto della vicenda (aspetto procedimentale: mancata possibilità di produrre documentazione e memoria a difesa;
aspetto sostanziale: mero svolgimento di osservazione del minore senza procedere ad un colloquio, mancato rilascio di documentazione da cui emergesse il disturbo DSA).
In ordine logico appare opportuno iniziare ad esaminare proprio l'ultimo punto, che attiene alla precisazione di alcuni dati fattuali.
Con riferimento all'omessa interlocuzione da parte della dott. nella fase di fronte alla Pt_1
Commissione deontologica, a prescindere dalla circostanza che le dedotte gravissime ragioni di salute non sono state documentate, è dirimente il rilievo per cui la professionista ha potuto, di fronte al
, depositare ampia memoria difensiva e rende dichiarazioni in sede di audizione, con la CP_1 conseguenza che le ragioni a sostegno della sua tesi sono state adeguatamente esposte anche in sede disciplinare.
Con riguardo alla dedotta inesatta ricostruzione fattuale, va osservato che la stessa dott. in Pt_1 sede di audizione di fronte al Consiglio ha testualmente dichiarato: “la sig. veva il marito molto Pt_3 malato, il figlio aveva avuto questa diagnosi tre mesi prima. Ho fatto due incontri con il figlio, parlava di ansia, diceva di essere sempre nervoso, era sempre in conflitto con i genitori, quindi, fu il ragazzo che fece richiesta alla madre per parlare con una professionista”, con ciò riconoscendo di aver sottoposto il minore a colloquio e, quanto alla redazione e al rilascio di una relazione, il documento, datato
16.11.2022, è stato prodotto dalla stessa ricorrente e contiene tra l'altro la valutazione in ordine alla necessità di intraprendere nei confronti del minore “una nuova azione educativa, che gli consenta di esprimere e comprendere il proprio modo di essere per migliorare se stesso…si consiglia di iniziare per un percorso psicologico che possa dare la possibilità di un adattamento attivo, grazie al Per_1 quale si possono compensare e correggere le possibili inadeguatezze, gli stati di disagio e le incapacità”.
Quanto alla dedotta insussistenza della violazione di cui all'art. 31 CD, il Collegio osserva che l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente della richiamata previsione del codice deontologico, secondo cui non vi sarebbe alcuna obbligatorietà nell'acquisizione del consenso da parte di entrambi gli esercenti la potestà sul minore, non può essere condivisa. pagina 5 di 7 La disposizione richiamata prevede che: “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità
Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte”.
Dalla lettura complessiva della disposizione emerge chiaramente che l'avverbio generalmente deve essere inteso in senso coordinato con le eccezioni previste nei successivi periodi dell'art. 31, in cui si prevede l'ipotesi in cui sia necessario l'intervento professionale con conseguente obbligo di informazione nei confronti dell'autorità tutoria, ovvero l'ipotesi in cui le prestazioni debbano avvenire per ordine dell'autorità competente. Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, è fatto obbligo al professionista di acquisire il consenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, obbligo che pacificamente non è stato adempiuto nel caso di specie dalla ricorrente.
Con riferimento alla violazione dell'art. 26 CD, occorre evidenziare che la stessa ricorrente ha ammesso che nel periodo in cui ha svolto i due incontri con il minore, intratteneva una relazione terapeutica con la sig. Ha tuttavia riferito di escludere qualsiasi conflitto ai sensi del richiamato Pt_3 art. 26, tenuto conto della limitata attività richiesta. Tuttavia, proprio dall'esame di quanto dichiarato in sede disciplinare emerge una certa contraddizione in ordine alle circostanze riferite: da un lato, infatti, la dott. ha affermato che le era stato richiesta una valutazione in ordine alle condizioni del Pt_1 minore ed in particolare al suo stato di ansia e conflitto con i genitori e successivamente, rispondendo alla domanda successiva, ha dichiarato che non era stata richiesta una terapia per il ragazzo ma solo un incontro relativo al DSA. Il Collegio rileva tuttavia che, qualunque fosse l'incarico professionale conferito in concreto alla dott. in ogni caso, la circostanza di intrattenere un rapporto Pt_1 professionale con la madre del minore non poteva che determinare delle interferenze indebite sulla valutazione delle condizioni del minore stesso e di conseguenza configurare in concreto la violazione della disposizione contestata.
Da ultimo, i comportamenti e le omissioni accertate certamente configurano in via generale violazione ai sensi dell'art. 2 CD del decoro e della dignità della professione, in quanto attività svolte in contrasto con il suo corretto esercizio.
Il provvedimento disciplinare impugnato deve essere pertanto integralmente confermato, non essendo fondate le contestazioni mosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
pagina 6 di 7 respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del procedimento, che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valeria Belli dott. Giampiero Barrasso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Barrasso Presidente dott. Wanda Verusio Giudice dott. Valeria Belli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
7.4.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Stefania Dangola e Federica Leporelli, giusta procura prodotta in allegato al ricorso ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. CP_2 con il patrocinio dell'avv. Luca Lentini, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale ordinario di Roma.
OGGETTO: impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione emesso dal Consiglio dell in data 11.11.2024 e comunicato in data 12.11.2024. Controparte_1
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.4.2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
ha proposto di fronte a questo Tribunale impugnazione avverso il provvedimento del Parte_1
Consiglio dell , emesso in data 11.11.2024 e comunicato in data Controparte_1
12.11.2024, con il quale le era stata irrogata la sanzione della censura, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento disciplinare, ne fosse pronunciato l'annullamento.
A tal fine ha dedotto: - che in data 12.11.2024 le era stato comunicato il provvedimento con cui il
Consiglio dell aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione della Controparte_1 censura, in relazione alla segnalazione depositata dal sig. per presunta violazione degli Parte_2 artt. 2,22,26 e 31 del codice deontologico;
- che doveva ritenersi insussistente la violazione della previsione di cui all'art. 31 del codice deontologico, in quanto l'articolo richiamato prevede che “le prestazioni personali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o tutela”; - che la locuzione “generalmente” non poteva intendersi nel senso della necessaria prestazione del consenso informato da parte di entrambi i genitori;
- che peraltro non era stata intrapresa alcuna prestazione professionale nei confronti del minore, se non un unico incontro conoscitivo svoltosi in due brevi occasioni di circa 40 minuti volti all'analisi del documento redatto dal centro Evolutivamente ed al suo confronto con una prima osservazione del ragazzo;
- che non poteva ritenersi neppure violato l'art. 26 del codice deontologico, in quanto non era stata svolta alcuna attività professionale con caratteri di incisività e conseguente interferenza tra le prestazioni;
- che neppure poteva ritenersi ricorrente la violazione dell'art. 2 del codice deontologico, dal momento che non erano state svolte attività che potessero determinare una lesione al decoro professionale;
- che nel provvedimento disciplinare erano state asserite circostanze non corrispondenti al reale svolgimento fattuale della vicenda;
- che, in particolare, non corrispondeva al vero che il minore era stato sottoposto a due colloqui, in quanto era stata svolta una mera osservazione del giovane, senza che si procedesse ad alcun colloquio;
- che il disaccordo tra i genitori in relazione alla individuazione della scuola a cui iscrivere il minore non era stata questione demandata alla valutazione della ricorrente;
- che non era mai stata rilasciata documentazione da cui emergeva l'esistenza di un disturbo DSA;
- che la relazione redatta dalla dott. non conteneva Pt_1 valutazioni e suggerimenti finalizzati a orientare la scelta in ordine alla scuola a cui doveva essere iscritto il minore;
- che l'omessa risposta della dott. nel corso del procedimento disciplinare era Pt_1 dipesa esclusivamente dalla circostanza che la medesima era stata in situazione di assoluta impossibilità, essendo stata colpita da gravissima patologia;
- che quindi il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere integralmente riformato.
Si è costituito in giudizio il Consiglio dell , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda della ricorrente, con conseguente conferma della sanzione disciplinare irrogata e, in pagina 2 di 7 subordine, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuta sproporzionata l'entità della sanzione, che il Tribunale la ridetermini in quella meno afflittiva dell'avvertimento.
A tal fine ha dedotto: - che il procedimento era stato avviato a seguito della segnalazione pervenuta dal sig. padre del minore , che aveva evidenziato la circostanza che il figlio era Parte_2 Per_1 stato sottoposto a due colloqui da parte della dott. senza che venisse richiesto il suo consenso Pt_1
e a sua insaputa;
- che il segnalante aveva evidenziato che la dott. seguiva da tempo la sua ex Pt_1 moglie, con una terapia psicologica ancora in corso, che aveva redatto una relazione nella quale aveva espresso valutazioni sulle condizioni del minore, utilizzata per fini giudiziali, in quanto i genitori avevano sottoposto la questione della scelta dell'istituto scolastico a cui iscrivere il loro figlio al giudizio del Tribunale;
- che la Commissione deontologica aveva disposto l'avvio di una istruttoria preliminare, formulando una serie di quesiti alla dott. per chiarire i fatti;
- che la dott. non Pt_1 Pt_1 aveva fatto pervenire alcuna memoria;
- che quindi il Consiglio dell'Ordine aveva disposto l'avvio del procedimento disciplinare, aveva esaminato la memoria difensiva prodotta dall'incolpata ed avendo svolto la sua audizione, in data 16.9.2024 ha irrogato la sanzione della censura, accertando la violazione degli artt. 2, 26 e 31 del codice disciplinare;
- che la relativa motivazione era stata notificata all'interessata in data 12.11.2024; - che l'interpretazione dell'art. 31 del CD proposta dalla parte ricorrente non poteva ritenersi fondata, in quanto non era conforme al tenore complessivo della disposizione;
- che la medesima disposizione doveva essere intesa nel senso che il consenso di entrambi i genitori doveva ritenersi necessario, salvo che nei casi tassativamente previsti ai successivi commi;
- che la stessa dott. aveva dichiarato di aver svolto due incontri con il minore;
- che era Pt_1 chiara anche la violazione dell'art. 26 del CD, in quanto la ricorrente aveva in corso un rapporto professionale con la madre del minore;
- che doveva ritenersi ricorrente anche la violazione dell'art. 2
CD in quanto il comportamento tenuto doveva ritenersi del tutto contrario al decoro e alla dignità professionale;
- che anche le contestazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo dovevano ritenersi infondate;
- che quindi il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
Effettuata la comunicazione al Pubblico Ministero, le parti sono comparse all'udienza del 7.4.2025 ed il Collegio ha riservato la decisione.
In data 8.4.2025 la parte ricorrente ha provveduto al deposito dei documenti originariamente allegati al ricorso, che non erano visibili all'interno del fascicolo telematico.
Dall'esame della documentazione in atti emergono le seguenti circostanze di fatto:
a. in data 1.2.2023, il sig. ha formulato segnalazione all Parte_2 Controparte_1
sul conto della dott. evidenziando che suo figlio minore era stato
[...] Parte_1 Per_1 sottoposto, senza il suo consenso e a sua insaputa a due colloqui con la dott. Pt_1
pagina 3 di 7 accompagnato dalla madre sig. che la dott. seguiva la sig. Parte_3 Pt_1 Pt_3 mediante una terapia psicologica ancora in corso, che i genitori erano in disaccordo in ordine alla scelta della scuola superiore a cui iscrivere il minore, che la dott. aveva predisposto Pt_1 una relazione contenente valutazioni in ordine alla personalità del figlio e al disturbo DSA dal quale era affetto, che tale comportamento costituiva violazione del codice deontologico;
b. la Commissione deontologica, dopo aver comunicato l'avvio di istruttoria e non aver ricevuto alcuna memoria da parte della dott. ha sollecitato nuovamente l'invio di Pt_1 documentazione e deduzioni, senza ottenere riscontro;
c. in data 9.5.2024, la Commissione ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio con proposta di avvio del procedimento disciplinare in relazione a: i) violazione dell'art. 2 del CD per aver posto in essere le azioni di cui ai capi di incolpazione successivi, contrarie al corretto esercizio della professione e lesive del decoro e della dignità dello stesso;
ii) violazione dell'art. 22 CD perché assumeva l'incarico professionale nei confronti del minore di anni Persona_2 tredici, su richiesta dello sola madre, che da tempo era sua assistita, utilizzando impropriamente il proprio ruolo, nonché assicurando indebiti vantaggi alla stessa, che ha prodotto la relazione nel giudizio instaurato dal sig. titolare dell'affidamento condiviso e Pt_2 non avvisato del suo intervento professionale;
iii) violazione dell'art. 26 CD perché assumeva l'incarico professionale nei confronti del minore di anni tredici su richiesta della Persona_2 sola madre, quando la stessa risultava sua assistita da tempo, sottoponendo il minore a due colloqui e rilasciando una relazione sullo stesso, attività dalla quale avrebbe dovuto astenersi, in quanto la natura dei precedenti rapporti con la madre poteva compromettere la credibilità e l'efficacia della sua attività professionale, rendendola potenzialmente strumentale agli interessi della sua assistita;
iv) violazione dell'art. 31 CD perché sottoponeva il minore a Persona_2 due incontri e colloqui, nonché rilasciava una relazione sullo stesso, senza il consenso del padre e sulla base della sola richiesta della madre;
d. in data 22.5.2024, il Consiglio ha disposto l'avvio del procedimento disciplinare;
e. la dott. ha prodotto memoria difensiva e, in data 16.9.2024, è stata sottoposta ad Pt_1 audizione di fronte al Consiglio;
f. in data 16.9.2024, il Consiglio ha irrogato la sanzione della censura per violazione degli artt. 2,
26 e 31 CD;
g. la motivazione della decisione è stata notificata alla parte interessata e al suo procuratore in data 12.11.2024.
La dott. impugna di fronte a questo Tribunale l'irrogata sanzione, contestando i profili che Pt_1 possono essere così di seguito riassunti:
pagina 4 di 7 1. insussistenza della violazione di cui all'art. 31 CD in considerazione della non necessità di ottenere il consenso di entrambi i genitori;
2. insussistenza della violazione di cui all'art. 26 CD, non essendo stata svolta una vera e propria attività professionale nei confronti del minore e non essendosi verificata di conseguenza alcuna interferenza tra prestazioni;
3. insussistenza della violazione di cui all'art. 2 CD, per mancanza di attività contrarie al decoro professionale;
4. inesatta individuazione di alcuni profili in fatto della vicenda (aspetto procedimentale: mancata possibilità di produrre documentazione e memoria a difesa;
aspetto sostanziale: mero svolgimento di osservazione del minore senza procedere ad un colloquio, mancato rilascio di documentazione da cui emergesse il disturbo DSA).
In ordine logico appare opportuno iniziare ad esaminare proprio l'ultimo punto, che attiene alla precisazione di alcuni dati fattuali.
Con riferimento all'omessa interlocuzione da parte della dott. nella fase di fronte alla Pt_1
Commissione deontologica, a prescindere dalla circostanza che le dedotte gravissime ragioni di salute non sono state documentate, è dirimente il rilievo per cui la professionista ha potuto, di fronte al
, depositare ampia memoria difensiva e rende dichiarazioni in sede di audizione, con la CP_1 conseguenza che le ragioni a sostegno della sua tesi sono state adeguatamente esposte anche in sede disciplinare.
Con riguardo alla dedotta inesatta ricostruzione fattuale, va osservato che la stessa dott. in Pt_1 sede di audizione di fronte al Consiglio ha testualmente dichiarato: “la sig. veva il marito molto Pt_3 malato, il figlio aveva avuto questa diagnosi tre mesi prima. Ho fatto due incontri con il figlio, parlava di ansia, diceva di essere sempre nervoso, era sempre in conflitto con i genitori, quindi, fu il ragazzo che fece richiesta alla madre per parlare con una professionista”, con ciò riconoscendo di aver sottoposto il minore a colloquio e, quanto alla redazione e al rilascio di una relazione, il documento, datato
16.11.2022, è stato prodotto dalla stessa ricorrente e contiene tra l'altro la valutazione in ordine alla necessità di intraprendere nei confronti del minore “una nuova azione educativa, che gli consenta di esprimere e comprendere il proprio modo di essere per migliorare se stesso…si consiglia di iniziare per un percorso psicologico che possa dare la possibilità di un adattamento attivo, grazie al Per_1 quale si possono compensare e correggere le possibili inadeguatezze, gli stati di disagio e le incapacità”.
Quanto alla dedotta insussistenza della violazione di cui all'art. 31 CD, il Collegio osserva che l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente della richiamata previsione del codice deontologico, secondo cui non vi sarebbe alcuna obbligatorietà nell'acquisizione del consenso da parte di entrambi gli esercenti la potestà sul minore, non può essere condivisa. pagina 5 di 7 La disposizione richiamata prevede che: “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità
Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte”.
Dalla lettura complessiva della disposizione emerge chiaramente che l'avverbio generalmente deve essere inteso in senso coordinato con le eccezioni previste nei successivi periodi dell'art. 31, in cui si prevede l'ipotesi in cui sia necessario l'intervento professionale con conseguente obbligo di informazione nei confronti dell'autorità tutoria, ovvero l'ipotesi in cui le prestazioni debbano avvenire per ordine dell'autorità competente. Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, è fatto obbligo al professionista di acquisire il consenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, obbligo che pacificamente non è stato adempiuto nel caso di specie dalla ricorrente.
Con riferimento alla violazione dell'art. 26 CD, occorre evidenziare che la stessa ricorrente ha ammesso che nel periodo in cui ha svolto i due incontri con il minore, intratteneva una relazione terapeutica con la sig. Ha tuttavia riferito di escludere qualsiasi conflitto ai sensi del richiamato Pt_3 art. 26, tenuto conto della limitata attività richiesta. Tuttavia, proprio dall'esame di quanto dichiarato in sede disciplinare emerge una certa contraddizione in ordine alle circostanze riferite: da un lato, infatti, la dott. ha affermato che le era stato richiesta una valutazione in ordine alle condizioni del Pt_1 minore ed in particolare al suo stato di ansia e conflitto con i genitori e successivamente, rispondendo alla domanda successiva, ha dichiarato che non era stata richiesta una terapia per il ragazzo ma solo un incontro relativo al DSA. Il Collegio rileva tuttavia che, qualunque fosse l'incarico professionale conferito in concreto alla dott. in ogni caso, la circostanza di intrattenere un rapporto Pt_1 professionale con la madre del minore non poteva che determinare delle interferenze indebite sulla valutazione delle condizioni del minore stesso e di conseguenza configurare in concreto la violazione della disposizione contestata.
Da ultimo, i comportamenti e le omissioni accertate certamente configurano in via generale violazione ai sensi dell'art. 2 CD del decoro e della dignità della professione, in quanto attività svolte in contrasto con il suo corretto esercizio.
Il provvedimento disciplinare impugnato deve essere pertanto integralmente confermato, non essendo fondate le contestazioni mosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
pagina 6 di 7 respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del procedimento, che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valeria Belli dott. Giampiero Barrasso
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