Articolo 92 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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Art. 92. Commissario giudiziale 1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita' del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuita' aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. ((Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.)) 4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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