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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 611/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita, 45 71026 Deliceto FG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Deliceto rapp.to e difeso come in atti,impugna tempestivamente la decisione n 2294/2024, emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 3 in data 22 11 2024 non notificata,pubblicata il 4 12 successivo nei confronti della RE SR chiedendone la integrale riforma.
La impugnazione veniva iscritta al n 611/2025 RGA di questa Corte di Giustizia.
Il Comune di Deliceto eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per assenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato come stabilito dall'art. 112 del c.p.c. 3 e quindi eccependo il vizio di ultra petizione;
argomenta anche nel merito e conclude per la riforma della sentenza impugnata con spese.
Secondo la parte appellante Il Giudice di primo grado anzichè esprimersi sulla controversia riguardante l'accertamento tributario (IMU 2022) emesso dal Comune di Deliceto ed impugnato dalla società in primo grado si è espresso, su accertamenti catastali riguardanti i ricorsi avverso le rettifiche delle rendite catastali;
ha indicato erroneamente il Comune di Ascoli Satriano anziché Deliceto.,si è dilungato sulla eccezione di difetto di motivazione.mai formulata dalla parte ricorrente (RE SRL)in primo grado ed altro
La società RE SR si è costituita ritualmente in giudizio contrastando l'atto di appello e concludendo per il rigetto del gravame.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Questa Corte di Giustizia esaminata la causa alla udienza del 7 novembre 2025 ore 11,riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso in fatto che la società RE SR ha impugnato in primo grado l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Deliceto per l'anno di imposta 2022 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di e 47.900 circa,importo comprensivo di sanzioni,sollevando una serie di questioni,tra cui in particolare la nullità dell'avviso di accertamento de quo per infondatezza,avendo essa ricorrente corrisposto l'IMU calcolato sulla base imponibile delle rendite catastali derivanti dalle dichiarazioni
DOCFA.
Il Comune di Deliceto resisteva alla domanda concludendo per il rigetto della stessa .
La decisione appellata accoglieva il ricorso compensando le spese. .
Da una attenta lettura della decisione impugnata emerge con chiarezza che il il Giudice di Primo grado ha deciso su questioni diverse da quelle prospettate dalle parti:in particolare ha indicato il Comune di Ascoli
Satriano,invece che quello di Deliceto,si è soffermato molto su questioni catastali,di competenza della
Agenzia delle Entrate /Territorio,ha argomentato in ordine al “rotore”mai menzionato dalle parti e soprattutto ha argomentato in ordine al difetto di motivazione,che non era stato assolutamente sollevato
E' evidente,in conclusione che la sentenza impugnata riguarda altra fattispecie sicuramente una controversia di natura catastale ,in cui i naturale contraddittore era l'Agenzia delle Entrate /Territorio e non il Comune di Deliceto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia è incorsa in vizio di ultra petizione ,violando l'art 122 cpc,”In materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex articolo 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio”
Quindi la sentenza è nulla.
Secondo la Suprema Corte “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. .
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34777 del 12 dicembre 2023)
Per completezza difensiva va, evidenziato che nel merito le argomentazioni di merito del Comune di Deliceto sono fondate e per contra non condivisibili quelle della RE SR .
Invero l'ufficio Tributi del Comune di Deliceto ha ritualmente emesso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2022 ,considerati i parziali versamenti della imposta effettuati dalla RE SR .
Con sentenza n 982/2022 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia le rendite catastali relative al
Parco Eolico della RE SR sono state modificate ed applicato il tasso di fruttuosità al 2%.Le rendite attribuite sono assolutamente condivisibili e derivano da una ricerca effettuata dal Politecnico di Milano,- pubblicata nel 2012 che si basa su un campione di turbine a livello europeo ed è stato condiviso anzi adottato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato,che ha attribuito il valore di E 480,00,00
a ciascuna pala eolica , valore già ridotto del 40 %. per il cosiddetto “abbattimento di vita utile” giusta
Circolare n 6/2012. Anche il tasso di fruttuosità al 2% è corretto, secondo le indicazioni legislative e l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ,con principio consolidato ha affermato che le rendite rettificate rispetto al DOCFA retroagiscono dal momento dell'avvio della procedura,per il che la RE SR è tenuta al versamento delle somme a conguaglio,così come richiesto dal Comune di Deliceto.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e per l 'effetto la riforma integralmente anche per motivi di merito , dichiarando la validità dell'avviso di accertamento Imu relativo all'anno 2022.Compensa le spese processuali .
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 611/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita, 45 71026 Deliceto FG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Deliceto rapp.to e difeso come in atti,impugna tempestivamente la decisione n 2294/2024, emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 3 in data 22 11 2024 non notificata,pubblicata il 4 12 successivo nei confronti della RE SR chiedendone la integrale riforma.
La impugnazione veniva iscritta al n 611/2025 RGA di questa Corte di Giustizia.
Il Comune di Deliceto eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per assenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato come stabilito dall'art. 112 del c.p.c. 3 e quindi eccependo il vizio di ultra petizione;
argomenta anche nel merito e conclude per la riforma della sentenza impugnata con spese.
Secondo la parte appellante Il Giudice di primo grado anzichè esprimersi sulla controversia riguardante l'accertamento tributario (IMU 2022) emesso dal Comune di Deliceto ed impugnato dalla società in primo grado si è espresso, su accertamenti catastali riguardanti i ricorsi avverso le rettifiche delle rendite catastali;
ha indicato erroneamente il Comune di Ascoli Satriano anziché Deliceto.,si è dilungato sulla eccezione di difetto di motivazione.mai formulata dalla parte ricorrente (RE SRL)in primo grado ed altro
La società RE SR si è costituita ritualmente in giudizio contrastando l'atto di appello e concludendo per il rigetto del gravame.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Questa Corte di Giustizia esaminata la causa alla udienza del 7 novembre 2025 ore 11,riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso in fatto che la società RE SR ha impugnato in primo grado l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Deliceto per l'anno di imposta 2022 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di e 47.900 circa,importo comprensivo di sanzioni,sollevando una serie di questioni,tra cui in particolare la nullità dell'avviso di accertamento de quo per infondatezza,avendo essa ricorrente corrisposto l'IMU calcolato sulla base imponibile delle rendite catastali derivanti dalle dichiarazioni
DOCFA.
Il Comune di Deliceto resisteva alla domanda concludendo per il rigetto della stessa .
La decisione appellata accoglieva il ricorso compensando le spese. .
Da una attenta lettura della decisione impugnata emerge con chiarezza che il il Giudice di Primo grado ha deciso su questioni diverse da quelle prospettate dalle parti:in particolare ha indicato il Comune di Ascoli
Satriano,invece che quello di Deliceto,si è soffermato molto su questioni catastali,di competenza della
Agenzia delle Entrate /Territorio,ha argomentato in ordine al “rotore”mai menzionato dalle parti e soprattutto ha argomentato in ordine al difetto di motivazione,che non era stato assolutamente sollevato
E' evidente,in conclusione che la sentenza impugnata riguarda altra fattispecie sicuramente una controversia di natura catastale ,in cui i naturale contraddittore era l'Agenzia delle Entrate /Territorio e non il Comune di Deliceto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia è incorsa in vizio di ultra petizione ,violando l'art 122 cpc,”In materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex articolo 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio”
Quindi la sentenza è nulla.
Secondo la Suprema Corte “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. .
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34777 del 12 dicembre 2023)
Per completezza difensiva va, evidenziato che nel merito le argomentazioni di merito del Comune di Deliceto sono fondate e per contra non condivisibili quelle della RE SR .
Invero l'ufficio Tributi del Comune di Deliceto ha ritualmente emesso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2022 ,considerati i parziali versamenti della imposta effettuati dalla RE SR .
Con sentenza n 982/2022 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia le rendite catastali relative al
Parco Eolico della RE SR sono state modificate ed applicato il tasso di fruttuosità al 2%.Le rendite attribuite sono assolutamente condivisibili e derivano da una ricerca effettuata dal Politecnico di Milano,- pubblicata nel 2012 che si basa su un campione di turbine a livello europeo ed è stato condiviso anzi adottato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato,che ha attribuito il valore di E 480,00,00
a ciascuna pala eolica , valore già ridotto del 40 %. per il cosiddetto “abbattimento di vita utile” giusta
Circolare n 6/2012. Anche il tasso di fruttuosità al 2% è corretto, secondo le indicazioni legislative e l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ,con principio consolidato ha affermato che le rendite rettificate rispetto al DOCFA retroagiscono dal momento dell'avvio della procedura,per il che la RE SR è tenuta al versamento delle somme a conguaglio,così come richiesto dal Comune di Deliceto.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e per l 'effetto la riforma integralmente anche per motivi di merito , dichiarando la validità dell'avviso di accertamento Imu relativo all'anno 2022.Compensa le spese processuali .