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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI AR ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2021 depositato il 02/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 69/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 70/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 71/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 72/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 73/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 74/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9035T00841 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9035T00823 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ935T00832 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00867 RITENUTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00889 RITENUTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00890 RITENUTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9065T01588 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenze nn. CTP n. 68-69-70-71-72-73-74/2021 del 22.02.2021, la CTP di Pesaro rigettava ricorsi presentati dalla Ricorrente_1 Srl in liquidazione, esercente attività di servizi di logistica integrata di prodotti alimentari freschi per primarie aziende nazionali ed internazionali, comprendente tra le altre l'attività di logistica, stoccaggio, movimentazione e trasporto delle merci ai punti vendita della grande distribuzione nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, in concordato preventivo in corso presso il Tribunale di Pesaro, avverso avvisi di accertamento, aventi ad oggetto recupero Iva 2015; recupero Ires
e Iva 2013; recupero Ires 2014; recupero Ritenute 2013; recupero Ritenute 2014; recupero Ritenute 2015; recupero Iva 2014, per operazioni oggettivamente inesistenti.
Ad avviso dell' Ufficio, gli avvisi di accertamento impugnati erano stati emessi in seguito ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Pesaro il 15 marzo 2019, dal quale erano emerse gravi irregolarità perpetrate dalla Società in relazione a rapporti intrattenuti con diversi soggetti giuridici
(consorzi, cooperative, ecc.), a loro volta responsabili di gravi violazioni fiscali, che si erano fittiziamente interposti nella fornitura di manodopera emettendo, altresì, fatture per operazioni inesistenti.
In particolare l'Ufficio evidenziava che i soggetti emittenti le fatture utilizzate dalla Società fossero in realtà delle cartiere, difettando di una vera struttura organizzativa, essendo amministrate da “teste di legno”, avendo una vita operativa limitata nel tempo e omesso sistematicamente di adempiere agli obblighi fiscali, a cominciare dal versamento delle imposte (evasori totali) per le quali la Società non aveva mai depositato documenti che attestassero la verifica sulla loro corretta esecuzione.
Le sentenze concludevano la motivazione del rigetto affermando che “in conclusione, il Collegio ritiene che nella fattispecie siano riscontrabili gli elementi identificati dalla giurisprudenza come forte sintomo della presenza di una frode, in cui è stata parte la ricorrente, avendo adottato comportamenti non chiari, senza poi fornire, a fronte degli elementi indiziari raccolti dall' A.F., la prova netta della propria buona fede”.
La Ricorrente_1 proponeva avverso le sentenze descritte un appello cumulativo, ribadendo le eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo di accogliere l' impugnazione e, in riforma delle sentenze impugnate, annullare gli avvisi di accertamento in questione, in quanto viziati da illegittimità ed infondatezza.
L' appellata Agenzia Entrate di Pesaro Urbino si costituiva depositando controdeduzioni con cui chiedeva respingersi l' appello con conferma della correttezza e legittimità delle pretese impositive.
La società appellante infine depositava memorie illustrative con cui esponeva che con sentenza n. 454, emessa il 16.05.2023 e depositata il 14.06.2023, divenuta irrevocabile il 17.10.2023. il Tribunale penale di Pesaro, in composizione monocratica, aveva assolto il liquidatore e l.r. della società appellante, Rappresentante_1
, a seguito di dibattimento, dai reati ascrittigli ai capi 1) e 3) dell'imputazione, siccome il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2), in quanto il fatto non costituisce reato e chiedeva che, vertendo il procedimento penale sui medesimi fatti materiali oggetto di valutazione nel presente processo tributario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21bis del D.Lvo n. 74/2000 (“ La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”), venisse riformata la sentenza di primo grado (essendo erronea la motivazione di primo grado, che ha ritenuto provata l'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e valutato come inattendibili le fatture utilizzate da Ricorrente_1) e, per l'effetto, annullati i relativi avvisi di accertamento.
La controversia veniva celebrata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitando ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, il Collegio reputa che la sentenza impugnata non sia condivisibile e vada annullata.
Come noto, a seguito del D.Lgs. n. 87/2024 - modificativo del D.Lgs. n. 74/2000 - all'art. 1 lettera m) è stato aggiunto l'art. 21-bis con il quale è stato radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, intervenendo, in particolare, sulla valenza della sentenza penale irrevocabile che non assume più efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario, così che la sentenza definitiva di assoluzione - perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso - fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale.
Nella specie, sebbene non si ignori che sulla portata dell' art. 21 bis vi sono orientamenti contrastanti e che la questione è stata per tale motivo posta all' attenzione delle SS.UU. della S.C. e da queste alla Corte
Costituzionale (v. ordinanza interlocutoria pubblicata il 9.12.25 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione), poiché il Tribunale Penale di Pesaro, con sentenza n. 454/2023, divenuta irrevocabile il 17/10/2023, decidendo sui medesimi fatti oggetto di questo procedimento (anni di imposta 2013-2014-2015), ha assolto, all'esito del dibattimento, l' imputato dei reati ascritti con formula piena, quantomeno in relazione alle asserita emissione di fatture oggettivamente inesistenti, ne consegue che detta pronuncia di assoluzione diventa vincolante per il giudice tributario con conseguente annullamento degli atti impugnati nei confronti della società.
In definitiva, per le ragioni esposte l' appello merita accoglimento in quanto gli accertamenti dell' Ufficio, in ossequio alla statuizione del Tribunale penale di Pesaro, vanno considerati non corretti nè legittimi, avendo comunque la sentenza definitiva di assoluzione scardinato l' impianto accusatorio circa la commissione di frode da parte della società e circa la certezza della avvenuta emissione di fatture oggettivamente inesistenti da parte della stessa. Le spese di lite vanno comunque interamente compensate in considerazione della natura del giudizio e per certi versi della opinabilità dell' esito, fondato sulla sopravvenuta definizione del procedimento penale a carico del liquidatore della società;
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, ed in riforma delle sentenze di prime cure, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 27 gennaio 2026
Il Presidente rel ed est.
Dott. Raffaele Agostini
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI AR ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 425/2021 depositato il 02/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 69/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 70/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 71/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 72/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 73/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
- pronuncia sentenza n. 74/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9035T00841 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9035T00823 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ935T00832 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00867 RITENUTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00889 RITENUTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9075T00890 RITENUTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9065T01588 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenze nn. CTP n. 68-69-70-71-72-73-74/2021 del 22.02.2021, la CTP di Pesaro rigettava ricorsi presentati dalla Ricorrente_1 Srl in liquidazione, esercente attività di servizi di logistica integrata di prodotti alimentari freschi per primarie aziende nazionali ed internazionali, comprendente tra le altre l'attività di logistica, stoccaggio, movimentazione e trasporto delle merci ai punti vendita della grande distribuzione nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, in concordato preventivo in corso presso il Tribunale di Pesaro, avverso avvisi di accertamento, aventi ad oggetto recupero Iva 2015; recupero Ires
e Iva 2013; recupero Ires 2014; recupero Ritenute 2013; recupero Ritenute 2014; recupero Ritenute 2015; recupero Iva 2014, per operazioni oggettivamente inesistenti.
Ad avviso dell' Ufficio, gli avvisi di accertamento impugnati erano stati emessi in seguito ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Pesaro il 15 marzo 2019, dal quale erano emerse gravi irregolarità perpetrate dalla Società in relazione a rapporti intrattenuti con diversi soggetti giuridici
(consorzi, cooperative, ecc.), a loro volta responsabili di gravi violazioni fiscali, che si erano fittiziamente interposti nella fornitura di manodopera emettendo, altresì, fatture per operazioni inesistenti.
In particolare l'Ufficio evidenziava che i soggetti emittenti le fatture utilizzate dalla Società fossero in realtà delle cartiere, difettando di una vera struttura organizzativa, essendo amministrate da “teste di legno”, avendo una vita operativa limitata nel tempo e omesso sistematicamente di adempiere agli obblighi fiscali, a cominciare dal versamento delle imposte (evasori totali) per le quali la Società non aveva mai depositato documenti che attestassero la verifica sulla loro corretta esecuzione.
Le sentenze concludevano la motivazione del rigetto affermando che “in conclusione, il Collegio ritiene che nella fattispecie siano riscontrabili gli elementi identificati dalla giurisprudenza come forte sintomo della presenza di una frode, in cui è stata parte la ricorrente, avendo adottato comportamenti non chiari, senza poi fornire, a fronte degli elementi indiziari raccolti dall' A.F., la prova netta della propria buona fede”.
La Ricorrente_1 proponeva avverso le sentenze descritte un appello cumulativo, ribadendo le eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo di accogliere l' impugnazione e, in riforma delle sentenze impugnate, annullare gli avvisi di accertamento in questione, in quanto viziati da illegittimità ed infondatezza.
L' appellata Agenzia Entrate di Pesaro Urbino si costituiva depositando controdeduzioni con cui chiedeva respingersi l' appello con conferma della correttezza e legittimità delle pretese impositive.
La società appellante infine depositava memorie illustrative con cui esponeva che con sentenza n. 454, emessa il 16.05.2023 e depositata il 14.06.2023, divenuta irrevocabile il 17.10.2023. il Tribunale penale di Pesaro, in composizione monocratica, aveva assolto il liquidatore e l.r. della società appellante, Rappresentante_1
, a seguito di dibattimento, dai reati ascrittigli ai capi 1) e 3) dell'imputazione, siccome il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2), in quanto il fatto non costituisce reato e chiedeva che, vertendo il procedimento penale sui medesimi fatti materiali oggetto di valutazione nel presente processo tributario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21bis del D.Lvo n. 74/2000 (“ La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”), venisse riformata la sentenza di primo grado (essendo erronea la motivazione di primo grado, che ha ritenuto provata l'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e valutato come inattendibili le fatture utilizzate da Ricorrente_1) e, per l'effetto, annullati i relativi avvisi di accertamento.
La controversia veniva celebrata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitando ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, il Collegio reputa che la sentenza impugnata non sia condivisibile e vada annullata.
Come noto, a seguito del D.Lgs. n. 87/2024 - modificativo del D.Lgs. n. 74/2000 - all'art. 1 lettera m) è stato aggiunto l'art. 21-bis con il quale è stato radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, intervenendo, in particolare, sulla valenza della sentenza penale irrevocabile che non assume più efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario, così che la sentenza definitiva di assoluzione - perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso - fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale.
Nella specie, sebbene non si ignori che sulla portata dell' art. 21 bis vi sono orientamenti contrastanti e che la questione è stata per tale motivo posta all' attenzione delle SS.UU. della S.C. e da queste alla Corte
Costituzionale (v. ordinanza interlocutoria pubblicata il 9.12.25 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione), poiché il Tribunale Penale di Pesaro, con sentenza n. 454/2023, divenuta irrevocabile il 17/10/2023, decidendo sui medesimi fatti oggetto di questo procedimento (anni di imposta 2013-2014-2015), ha assolto, all'esito del dibattimento, l' imputato dei reati ascritti con formula piena, quantomeno in relazione alle asserita emissione di fatture oggettivamente inesistenti, ne consegue che detta pronuncia di assoluzione diventa vincolante per il giudice tributario con conseguente annullamento degli atti impugnati nei confronti della società.
In definitiva, per le ragioni esposte l' appello merita accoglimento in quanto gli accertamenti dell' Ufficio, in ossequio alla statuizione del Tribunale penale di Pesaro, vanno considerati non corretti nè legittimi, avendo comunque la sentenza definitiva di assoluzione scardinato l' impianto accusatorio circa la commissione di frode da parte della società e circa la certezza della avvenuta emissione di fatture oggettivamente inesistenti da parte della stessa. Le spese di lite vanno comunque interamente compensate in considerazione della natura del giudizio e per certi versi della opinabilità dell' esito, fondato sulla sopravvenuta definizione del procedimento penale a carico del liquidatore della società;
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, ed in riforma delle sentenze di prime cure, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 27 gennaio 2026
Il Presidente rel ed est.
Dott. Raffaele Agostini