Art. 6.
Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.
Spetta al Consiglio nazionale:
1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;
2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
3) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;
4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
6) stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;
7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.
Spetta al Consiglio nazionale:
1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;
2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
3) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;
4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
6) stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;
7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.