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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2505 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, P.zza F. Trombetta n.1 presso lo studio dell'Avv. Favazzi Carolina, C.F. pec: C.F._2
tel/fax: 090/9431251, che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni alla seguente pec
PARTE RICORRENTE Email_1
E nato nelle Filippine il 26.06.1998 (C.F.: CP_1
) residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
02.07.2025, premesso che da una relazione con il Parte_1
resistente, era nato a [...] il [...] il CP_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori alla nascita;
Persona_1
che, dopo un periodo iniziale di convivenza durato circa un anno, ella aveva dovuto lasciare l'abitazione familiare a causa del comportamento del resistente, che abusava nel consumo di alcol, trasferendosi con il bambino e la propria madre in altra dimora;
che il resistente aveva mantenuto rapporti discontinui con il figlio, limitati a sporadici incontri e pernottamenti, cessati da circa un anno;
che nel corso del 2024 il resistente non aveva neppure contattato il minore in occasione del compleanno;
che l'apporto economico del padre era risultato del tutto inadeguato, avendo il resistente effettuato soltanto versamenti saltuari e di modesta entità (€ 500,00 nel
2023 e € 300,00 nel 2024), senza ulteriori contribuzioni per vestiario, cure o spese ordinarie, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa come cameriere;
che ella lavorava come domestica e provvedeva integralmente al mantenimento del minore, sostenendo le spese per la frequenza di un asilo privato, scelta motivata da esigenze di salute del bambino, affetto da patologia dermatologica che comportava costi aggiuntivi per cure e medicinali;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre secondo il piano genitoriale allegato e la condanna del resistente al pagamento di un contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 In data 09.07.2025, il ricorso veniva trasmesso al Pubblico
Ministero.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, il quale, b3enchè ritualmente citato, non si era costituito. Il
Giudice delegato sentiva, quindi, la ricorrente che dichiarava che il resistente lavorava presso un ristorante denominato SUSHI FA e vedeva il figlio una volta la settimana, il mercoledì per un'ora o due ore: lo prendeva all'asilo e dopo qualche tempo lo riaccompagna a casa.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., come segue: “Rilevato che non sono state allegate dalla ricorrente situazioni che possano sconsigliare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, avendo peraltro il padre mostrato interesse per il figlio, con il quale ha un rapporto costante;
ritenuto che
il minore vada, in ogni caso, domiciliato in via preferenziale presso la madre, con ila quale attualmente vive senza che sia emersa alcuna situazione pregiudizievole;
ritenuto che
gli incontri tra padre e figlio possano essere disciplinati secondo modalità analoghe a quelle di fatto attuate, fatta salva la possibilità delle parti, sulla base dell'accordo, di individuare modalità differenti;
ritenuto che
vada provvisoriamente posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente, che provvede in via diretta a tutte le esigenze del minore, di un assegno;
ritenuto che
nelle more degli accertamenti da espletare la misura dell'assegno possa essere quantificata nell'importo minimo di € 150,00 mensili, somma che tiene conto del fatto che, ai sensi dell'art. 316 bis c.p.c., i genitori devono farsi carico del mantenimento della prole in base alle loro capacità lavorative, anche
3 quando non risulti il loro reddito effettivo;
ritenuto che
le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF, vadano ripartire in maniera egualitaria, non essendo stati acquisiti elementi in base ai quali si possa affermare che questa misura violi il criterio di proporzionalità;
P.Q.M.
Affida il figlio minore
[...]
nato a Messina il [...], in [...] condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio una volta la settimana, nella giornata del mercoledì dall'uscita dall'asilo per la durata di due ore, salvo che le parti non raggiungano un diverso accordo;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro i primi
[...] Parte_1
cinque giorni di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dispone che il suddetto obbligo di pagamento dell'assegno decorra dalla data della domanda giudiziale, vale a dire dal mese di luglio 2025; richiede all'INPS di Messina informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale di nato nelle Filippine il 26.06.1998, negli ultimi tre anni”. CP_1
Acquisite le informazioni richieste all'INPS, all'udienza del
18.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni del procuratore dell'unica parte costituita, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento del figlio minore nato Persona_1
a Messina il 14 dicembre 2019, si deve premettere che la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
4 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore, come peraltro chiesto dalla stessa ricorrente. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una
5 crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione del minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza del minore con il padre, appare opportuno confermare la disciplina degli incontri già stabilita con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., che è conforme a quanto attuato spontaneamente dalle parti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, ed assicura una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità del figlio.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso
6 della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in
7 relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto
(Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche del genitore con il quale il figlio vive, assumendo precipuo rilievo, viceversa, le condiz8ioni economiche del soggetto tenuto a corrispondere l'assegno.
Nel caso in esame, risulta che ha lavorato CP_1
nell'ultimo anno solo fino al mese di maggio 2025, percependo modesti guadagni. Nondimeno, ciò di per sé non lo esime dal dovere provvedere alle necessità del figlio. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio può essere allora determinata, come già stabilito nella ordinanza emessa ex art. 473 bis .22
c.p.c., nella somma minima pari a € 150,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
8 Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della circostanza che il resistente, non costituendosi, non ha formulato alcuna ingiustificata opposizione alle domande della ricorrente, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida il minore Per_1
nato a Messina il [...], in [...] condiviso ad
[...]
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1
mese di luglio 2025, un assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2505 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, P.zza F. Trombetta n.1 presso lo studio dell'Avv. Favazzi Carolina, C.F. pec: C.F._2
tel/fax: 090/9431251, che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni alla seguente pec
PARTE RICORRENTE Email_1
E nato nelle Filippine il 26.06.1998 (C.F.: CP_1
) residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
02.07.2025, premesso che da una relazione con il Parte_1
resistente, era nato a [...] il [...] il CP_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori alla nascita;
Persona_1
che, dopo un periodo iniziale di convivenza durato circa un anno, ella aveva dovuto lasciare l'abitazione familiare a causa del comportamento del resistente, che abusava nel consumo di alcol, trasferendosi con il bambino e la propria madre in altra dimora;
che il resistente aveva mantenuto rapporti discontinui con il figlio, limitati a sporadici incontri e pernottamenti, cessati da circa un anno;
che nel corso del 2024 il resistente non aveva neppure contattato il minore in occasione del compleanno;
che l'apporto economico del padre era risultato del tutto inadeguato, avendo il resistente effettuato soltanto versamenti saltuari e di modesta entità (€ 500,00 nel
2023 e € 300,00 nel 2024), senza ulteriori contribuzioni per vestiario, cure o spese ordinarie, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa come cameriere;
che ella lavorava come domestica e provvedeva integralmente al mantenimento del minore, sostenendo le spese per la frequenza di un asilo privato, scelta motivata da esigenze di salute del bambino, affetto da patologia dermatologica che comportava costi aggiuntivi per cure e medicinali;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre secondo il piano genitoriale allegato e la condanna del resistente al pagamento di un contributo mensile per il mantenimento del figlio di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 In data 09.07.2025, il ricorso veniva trasmesso al Pubblico
Ministero.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, il quale, b3enchè ritualmente citato, non si era costituito. Il
Giudice delegato sentiva, quindi, la ricorrente che dichiarava che il resistente lavorava presso un ristorante denominato SUSHI FA e vedeva il figlio una volta la settimana, il mercoledì per un'ora o due ore: lo prendeva all'asilo e dopo qualche tempo lo riaccompagna a casa.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., come segue: “Rilevato che non sono state allegate dalla ricorrente situazioni che possano sconsigliare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, avendo peraltro il padre mostrato interesse per il figlio, con il quale ha un rapporto costante;
ritenuto che
il minore vada, in ogni caso, domiciliato in via preferenziale presso la madre, con ila quale attualmente vive senza che sia emersa alcuna situazione pregiudizievole;
ritenuto che
gli incontri tra padre e figlio possano essere disciplinati secondo modalità analoghe a quelle di fatto attuate, fatta salva la possibilità delle parti, sulla base dell'accordo, di individuare modalità differenti;
ritenuto che
vada provvisoriamente posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente, che provvede in via diretta a tutte le esigenze del minore, di un assegno;
ritenuto che
nelle more degli accertamenti da espletare la misura dell'assegno possa essere quantificata nell'importo minimo di € 150,00 mensili, somma che tiene conto del fatto che, ai sensi dell'art. 316 bis c.p.c., i genitori devono farsi carico del mantenimento della prole in base alle loro capacità lavorative, anche
3 quando non risulti il loro reddito effettivo;
ritenuto che
le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF, vadano ripartire in maniera egualitaria, non essendo stati acquisiti elementi in base ai quali si possa affermare che questa misura violi il criterio di proporzionalità;
P.Q.M.
Affida il figlio minore
[...]
nato a Messina il [...], in [...] condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio una volta la settimana, nella giornata del mercoledì dall'uscita dall'asilo per la durata di due ore, salvo che le parti non raggiungano un diverso accordo;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro i primi
[...] Parte_1
cinque giorni di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dispone che il suddetto obbligo di pagamento dell'assegno decorra dalla data della domanda giudiziale, vale a dire dal mese di luglio 2025; richiede all'INPS di Messina informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale di nato nelle Filippine il 26.06.1998, negli ultimi tre anni”. CP_1
Acquisite le informazioni richieste all'INPS, all'udienza del
18.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni del procuratore dell'unica parte costituita, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento del figlio minore nato Persona_1
a Messina il 14 dicembre 2019, si deve premettere che la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
4 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore, come peraltro chiesto dalla stessa ricorrente. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una
5 crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione del minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza del minore con il padre, appare opportuno confermare la disciplina degli incontri già stabilita con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., che è conforme a quanto attuato spontaneamente dalle parti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, ed assicura una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità del figlio.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso
6 della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in
7 relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto
(Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche del genitore con il quale il figlio vive, assumendo precipuo rilievo, viceversa, le condiz8ioni economiche del soggetto tenuto a corrispondere l'assegno.
Nel caso in esame, risulta che ha lavorato CP_1
nell'ultimo anno solo fino al mese di maggio 2025, percependo modesti guadagni. Nondimeno, ciò di per sé non lo esime dal dovere provvedere alle necessità del figlio. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio può essere allora determinata, come già stabilito nella ordinanza emessa ex art. 473 bis .22
c.p.c., nella somma minima pari a € 150,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
8 Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della circostanza che il resistente, non costituendosi, non ha formulato alcuna ingiustificata opposizione alle domande della ricorrente, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida il minore Per_1
nato a Messina il [...], in [...] condiviso ad
[...]
entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1
mese di luglio 2025, un assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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