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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1771/2024, avente per oggetto “modifica condizioni divorzio (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIANO CP C.F._2
PIO ROMANO
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (sentenza nr. 320/2019 del 11.03.2019)
CONCLUSIONI: v. conclusioni di cui agli atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza nr. 320/2019 del 11.03.2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29 agosto 1993 (emessa su conclusioni congiunte) da' atto della sperequazione dei redditi delle parti e dalla condizione di indigenza della sig.ra priva di reddito e di Parte_1
occupazione lavorativa, e prevede in capo al sig. (a) l'obbligazione di mantenere in CP
modo diretto le figlie maggiorenni e ancora non autosufficienti, con lui conviventi presso Per_1 Per_2
la casa coniugale, (b) l'obbligazione di corresponsione a favore della sig.ra Parte_1
dell'assegno divorzile quantificato dalle parti in 160,00 euro mensili.
La ricorrente -al di là delle sue digressioni sui motivi di difficoltà nel rapporto affettivo tra il padre e le figlie che sono oggi ininfluenti ai fini del decidere- ha chiesto l'accoglimento delle seguenti
CP_ conclusioni: “- Condannare il Signor a versare in favore della signora la Parte_1
somma di € 400.00 a fronte di assegno divorzile (in luogo di € 160.00 già disposte) entro il giorno 5 di
ciascun mese;
- Disporre l'assegnazione della casa che fu coniugale sita in Sassari alla via degli
Astronauti n. 19 in favore della ricorrente che vi abiterà con la figlia , fino al raggiungimento Per_2
CP_ dell'indipendenza economica della stessa e per l'effetto ordinare al signor di liberare il suddetto
immobile; - Provvedere al sostentamento della figlia con il versamento della somma che il Per_2
Tribunale riterrà di Giustizia” sulla base delle seguenti argomentazioni:
- (25 anni), che vive a Pisa da anni come studentessa universitaria fuori sede, è in procinto di Per_2
lasciare gli studi e di tornare a vivere presso il domicilio materno, che però è inadatto ad accoglierla oltre che presto non più disponibile a causa del procedimento di sfratto pendente;
- le condizioni patrimoniali del sono migliorate rispetto al momento del divorzio, in quanto lo CP
stesso ha ricevuto un'importante eredità data dall'apertura della successione ereditaria del padre pagina 2 di 4 nell'anno 2020.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP
Considerato che è pacifico in causa (essendo circostanze confermate dalla ricorrente) che
- il padre (con l'aiuto economico della sua famiglia d'origine) ha sempre provveduto (fin dalla separazione del 2014) in maniera diretta al mantenimento delle figlie, che oggi hanno 30 e 25 anni;
- la figlia ha costituito il proprio nucleo familiare ed è indipendente;
Per_1
- la figlia ha lasciato da anni la casa coniugale e attualmente vive a Pisa, dove studia Per_2
all'università e lavora prestando servizio civile, e può contare da anni sull'assegno mensile di 800,00
euro corrisposto dalla nonna paterna;
la domanda di modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza deve essere rigettata -senza necessità di approfondimento istruttorio- per difetto di prova dell'asserito mutamento della situazione di fatto presupposta a tali accordi.
Per quanto riguarda le statuizioni inerenti alla figlia al di là del fatto che la ricorrente ha portato Per_2
all'attenzione del Giudice solo delle mere ipotesi (allegando che la figlia è “in procinto” di lasciare gli studi e suggerendo che la nonna paterna non continuerà a lungo a corrisponderle l'assegno mensile che le sta versando), è certamente inammissibile la domanda di assegnazione di un immobile che tecnicamente non è definibile “casa coniugale”, considerato che la figlia vive da anni, Per_2
autonomamente (supportata economicamente dalla famiglia paterna), altrove.
Per quanto riguarda la domanda di aumento dell'assegno divorzile, è utile precisare che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere che il Giudice investito della domanda di modifica delle condizioni economiche del divorzio non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti della voce di cui il ricorrente chiede la modifica, ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – le circostanze sopravvenute allegate e provate dal ricorrente abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'accordo raggiunto tra le parti (Conf. Cass. n. 787/2017; Cass. 11177/2019).
pagina 3 di 4 Premesso che la ricorrente, nel momento in cui ha raggiunto con la controparte l'accordo sulla quantificazione dell'assegno, ha liberamente esercitato di un diritto disponibile, la circostanza che l'onerato abbia successivamente ricevuto un'eredità non assurge, di per sé, a motivo di aumento dell'assegno, come prospettato dalla difesa della ricorrente, in quanto non si tratta di un accrescimento derivante da attività lavorativa dell'ex coniuge, al cui nascere la richiedente l'assegno avrebbe potuto in qualche misura avere contribuito così da poter vantare una legittima aspettativa (per la componente perequativo-compensativa dell'assegno); e la quantificazione concordata si presenta come sufficiente quale contributo economico dell'ex coniuge avente finalità assistenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP
, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali
[...]
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Camera di consiglio in Sassari, in data 24.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1771/2024, avente per oggetto “modifica condizioni divorzio (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIANO CP C.F._2
PIO ROMANO
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (sentenza nr. 320/2019 del 11.03.2019)
CONCLUSIONI: v. conclusioni di cui agli atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza nr. 320/2019 del 11.03.2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29 agosto 1993 (emessa su conclusioni congiunte) da' atto della sperequazione dei redditi delle parti e dalla condizione di indigenza della sig.ra priva di reddito e di Parte_1
occupazione lavorativa, e prevede in capo al sig. (a) l'obbligazione di mantenere in CP
modo diretto le figlie maggiorenni e ancora non autosufficienti, con lui conviventi presso Per_1 Per_2
la casa coniugale, (b) l'obbligazione di corresponsione a favore della sig.ra Parte_1
dell'assegno divorzile quantificato dalle parti in 160,00 euro mensili.
La ricorrente -al di là delle sue digressioni sui motivi di difficoltà nel rapporto affettivo tra il padre e le figlie che sono oggi ininfluenti ai fini del decidere- ha chiesto l'accoglimento delle seguenti
CP_ conclusioni: “- Condannare il Signor a versare in favore della signora la Parte_1
somma di € 400.00 a fronte di assegno divorzile (in luogo di € 160.00 già disposte) entro il giorno 5 di
ciascun mese;
- Disporre l'assegnazione della casa che fu coniugale sita in Sassari alla via degli
Astronauti n. 19 in favore della ricorrente che vi abiterà con la figlia , fino al raggiungimento Per_2
CP_ dell'indipendenza economica della stessa e per l'effetto ordinare al signor di liberare il suddetto
immobile; - Provvedere al sostentamento della figlia con il versamento della somma che il Per_2
Tribunale riterrà di Giustizia” sulla base delle seguenti argomentazioni:
- (25 anni), che vive a Pisa da anni come studentessa universitaria fuori sede, è in procinto di Per_2
lasciare gli studi e di tornare a vivere presso il domicilio materno, che però è inadatto ad accoglierla oltre che presto non più disponibile a causa del procedimento di sfratto pendente;
- le condizioni patrimoniali del sono migliorate rispetto al momento del divorzio, in quanto lo CP
stesso ha ricevuto un'importante eredità data dall'apertura della successione ereditaria del padre pagina 2 di 4 nell'anno 2020.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP
Considerato che è pacifico in causa (essendo circostanze confermate dalla ricorrente) che
- il padre (con l'aiuto economico della sua famiglia d'origine) ha sempre provveduto (fin dalla separazione del 2014) in maniera diretta al mantenimento delle figlie, che oggi hanno 30 e 25 anni;
- la figlia ha costituito il proprio nucleo familiare ed è indipendente;
Per_1
- la figlia ha lasciato da anni la casa coniugale e attualmente vive a Pisa, dove studia Per_2
all'università e lavora prestando servizio civile, e può contare da anni sull'assegno mensile di 800,00
euro corrisposto dalla nonna paterna;
la domanda di modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza deve essere rigettata -senza necessità di approfondimento istruttorio- per difetto di prova dell'asserito mutamento della situazione di fatto presupposta a tali accordi.
Per quanto riguarda le statuizioni inerenti alla figlia al di là del fatto che la ricorrente ha portato Per_2
all'attenzione del Giudice solo delle mere ipotesi (allegando che la figlia è “in procinto” di lasciare gli studi e suggerendo che la nonna paterna non continuerà a lungo a corrisponderle l'assegno mensile che le sta versando), è certamente inammissibile la domanda di assegnazione di un immobile che tecnicamente non è definibile “casa coniugale”, considerato che la figlia vive da anni, Per_2
autonomamente (supportata economicamente dalla famiglia paterna), altrove.
Per quanto riguarda la domanda di aumento dell'assegno divorzile, è utile precisare che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere che il Giudice investito della domanda di modifica delle condizioni economiche del divorzio non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti della voce di cui il ricorrente chiede la modifica, ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – le circostanze sopravvenute allegate e provate dal ricorrente abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'accordo raggiunto tra le parti (Conf. Cass. n. 787/2017; Cass. 11177/2019).
pagina 3 di 4 Premesso che la ricorrente, nel momento in cui ha raggiunto con la controparte l'accordo sulla quantificazione dell'assegno, ha liberamente esercitato di un diritto disponibile, la circostanza che l'onerato abbia successivamente ricevuto un'eredità non assurge, di per sé, a motivo di aumento dell'assegno, come prospettato dalla difesa della ricorrente, in quanto non si tratta di un accrescimento derivante da attività lavorativa dell'ex coniuge, al cui nascere la richiedente l'assegno avrebbe potuto in qualche misura avere contribuito così da poter vantare una legittima aspettativa (per la componente perequativo-compensativa dell'assegno); e la quantificazione concordata si presenta come sufficiente quale contributo economico dell'ex coniuge avente finalità assistenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP
, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali
[...]
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Camera di consiglio in Sassari, in data 24.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4