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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15512/2023 R.G. avente ad oggetto: indennizzo INAIL
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Giovanni Iavazzo e Luigi Taffuri presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta Petrillo, domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue:
- di aver lavorato dal 02.01.2020 all'11.09.2020 alle dipendenze della Controparte_2
con sede legale in Roma, alla Via Emilia 47 con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di “Addetto al distributore”;
- di aver svolto la predetta attività lavorativa presso il distributore di carburante
“EcoFuel” sito in Napoli alla Via Limitone di Arzano;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 18.07.2020, alle ore 22:00 circa, mentre si trovava nella propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro;
1 - di aver subito, in particolare, un'aggressione da un soggetto non identificato, che gli sferrava un pugno sull'occhio sinistro, provocandogli un grosso taglio, il tutto mentre era fermo, seduto, all'interno della propria auto in prossimità del luogo di lavoro ove avrebbe dovuto iniziare il turno lavorativo dalle 22.00 alle 06.00;
- di essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe
Moscati” di Aversa (CE), ove veniva refertato con la diagnosi di “contusione con ferita lacero contusa e sfrangiata estesa per tutta la palpebra superiore sinistra”, gli venivano applicati diversi punti di sutura e riceveva una prima prognosi di 15 giorni;
- di essersi recato il giorno seguente, 19.07.2020, presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “dei Pellegrini” di Napoli per essere sottoposto ad una accurata visita specialistica oculistica e di aver ivi ricevuto la diagnosi di “OSN traumatismo dell'occhio e dei suoi annessi palpebra e regione perioculare” con prognosi di 14 giorni;
- di aver personalmente denunciato all' di Napoli, territorialmente CP_1 competente, l'infortunio tramite comunicazione a mezzo p.e.c. del 12.07.2023, vista l'inerzia del datore di lavoro;
- di non aver mai ricevuto all' un indennizzo del danno;
CP_1
- di aver riportato, in conseguenza del predetto infortunio, un complessivo danno biologico, quale riduzione dell'integrità psico-fisica, pari al 16%, come da relazione medico-legale in atti a firma del dott. . Persona_1
Tanto premesso, adiva Codesto Tribunale per sentir accertare di aver riportato, a seguito dell'infortunio sul lavoro di cui in narrativa, una invalidità permanente in misura pari al
16%, ovvero altra percentuale, maggiore o minore, determinata anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente condanna dell' al pagamento della rendita CP_1
vitalizia prevista in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, ovvero della indennità una tantum (indennizzo in capitale) in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di tutte le altre indennità previste per legge, a decorrere dall'infortunio sul lavoro del 18.07.2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' resistente che, contestando CP_1
e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
2 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata CTU, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 14.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
La pretesa è inondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Attesa la genericità delle contestazioni dell' in ordine alla natura dell'infortunio CP_1 denunciato, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico di ufficio, dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_2
17.04.2025) ha osservato quanto segue: “Il caso in discussione richiede una verifica della correlazione tra evento traumatico, lesioni patite ed esiti. Come primo soccorso il ricorrente si è recato all'Ospedale di Aversa ove gli venne riscontrata: contusione con ferita lacero contusa e sfrangiata estesa per tutta la palpebra superiore sinistra. A distanza di circa diciannove ore dal trauma si è recato all'Ospedale dei Pellegrini ove l'oculista constatava ferite lacero contuse alla palpebra superiore sinistra, suturate, ematoma e ecchimosi palpebrale. Per quanto visibile retina sul piano ovunque. Non evidenza di corpi estranei TC rilevabili, assenza di lesioni traumatiche. Cristallino in sede, globi oculari di regolare morfologia. Una contestuale TC orbitale evidenziava: assenza di corpi estranei e di lesioni ossee traumatiche, cristallini in sede. Seguono controlli ambulatoriali […] Nel caso in esame: Rilevato che dalla documentazione disponibile concomita una riduzione del visus
3 anche a destra (01.09.2020, 09.11.2023) si è ritenuto opportuno integrare le indagini diagnostiche oftalmiche (sintesi): 1. 15.01.2025 OS esiti di ferita lacero-contusa con cicatrice palpebrale superiore. ODVN: 1/30, ODVC 6/10 – OSVN 1/10, OSVC 9/10. Retina sul piano in 00; 2. 17.02.2025 campimetria con OD: riduzione generalizzata della sensibilità retinica che si approfondisce nell'emicampo superiore e in alcuni punti periferici dell'emicampo inferiore. Buona la sensibilità foveale. Gli indici perimetrici sono alterati.
Per il GHT l'esame è fuori dai limiti della norma. OS: riduzione generalizzata della sensibilità retinica che si approfondisce in tutti i settori esaminati con un risparmio della zona paracecale. Buona la sensibilità foveale. Gli indici perimetrici sono alterati. Per il
GHT l'esame è fuori dai limiti della norma. 12.03.2025 OCT: profilo e spesso maculare nella norma, spesso delle RNFL nella norma;
20.03.2025 PEV: le caratteristiche dei reperti orientano per una patologia oculare o un difetto di refrazione. Occorre considerare l'assenza anche nell'immediatezza del trauma di lesioni corneali retiniche perforanti e del cristallino, la concomitante patologia all'occhio di destra non interessato dal trauma, i risultati dei PEV comparabili in ambo gli occhi come quelli del campo visivo con un GHT
(Glaucoma Hemifield Test) fuori dai limiti di norma binocularmente: tale parametro consiste nel confronto tra cinque aree prese in esame nell' emicampo superiore con le corrispettive cinque aree dell'emicampo inferiore che, nel caso in discussione costituisce una differenza significativa tra la porzione superiore e inferiore del nervo ottico in ambo i lati. Le RNFL sono nella norma: è l'acronimo di "strato delle fibre nervose retiniche". In altre parole, non sussistono lesioni retiniche. La relazione oculistica del 15.01.2025 riporta un'ambliopia (nota anche come occhio pigro) all'occhio destro, ossia una riduzione della capacità visiva dovuta ad un mancato o ridotto uso dell'occhio durante lo sviluppo dell'apparato visivo, mentre a sinistra si riscontrano solo gli esiti di ferita palpebrale.
Similmente la valutazione del 09.11.2023 riporta: OSN esiti cicatriziali di trauma orbitale, quindi, non bulbare. L'attribuzione di causalità richiede una ragionevole certezza medica almeno su base probabilistica che un agente abbia causato o contribuito materialmente alla malattia. Deve trattarsi almeno di “probabilità qualificata”. Gli elementi disponibili non consentono di esprimersi a favore di una correlazione che sia suffragata da elevata probabilità o probabilità qualificata. Ove si ritenga una diversa valutazione della correlazione dell'evento lesivo si riportano alcuni elementi. L'invalidità con l'occhio adelfo comporterebbe un concorso di invalidità in un soggetto portatore di preesistenti menomazioni non lavorative. Un'eventuale valutazione richiederebbe di conoscere la
4 capacità lavorativa preesistente in quanto il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio. In altre parole, dalla documentazione disponibile non è desumibile la capacità visiva monoculare e binoculare antecedente all'evento lesivo. In tale eventuale caso occorre considerare il visus determinato (15.01.2025).”.
In risposta alle note critiche alla bozza inviategli da parte dei procuratori del ricorrente, il consulente ha ulteriormente chiarito la propria valutazione nel seguente modo: “La ferita palpebrale all'occhio sinistro è stata riportata nell'elaborato peritale come da documentazione, ma non determinando alterazioni della motilità oculare né dell'apertura della rima palpebrale non costituisce menomazione valutabile. Ai fini valutativi dirimente è la consulenza oculistica effettuata a distanza di cica venti ore (tempo utile per definire le lesioni) dal trauma presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli (19.07.2020 ore 17,26) che evidenzia …ferite lacero contuse palpebra superiore suturate. Ematoma e ecchimosi palpebrale, F.O. per quanto visibile retina sul piano ovunque. Non evidenza di corpi estranei TC rilevabili, assenza di lesioni traumatiche. Cristallino in sede, globi oculari di regolare morfologia. In particolare, non vi sono lesioni corneali profonde (diversa è
l'abrasione) né del cristallino, l'esame TC con assenza di lesioni traumatiche all'OCT lo spessore maculare retinico è nella norma. La valutazione del 09.11.2023 riporta: OSN esiti cicatriziali di trauma orbitale, quindi, non bulbare. L'affermazione “a sinistra, sede in cui si
è verificato il trauma, vi è una marcata riduzione del visus più accentuata rispetto all'occhio destro (controlaterale non coinvolto nel trauma)” viene smentita dalla valutazione oculistica del 15.01.2025 che evidenzia a destra un visus di 1/30 corretto a 6/10 (con lente sf da +4,25) e a sinistra di 1/10 corretto a 9/10 (con lente sf da +4): appare evidente il contrario di quanto affermato nelle note critiche. I menzionati elementi non consentono di correlare con una probabilità qualificata le menomazioni all'occhio di sinistra all'evento lesivo. Appare evidente che il giudizio espresso è di tipo probabilistico e nel caso in cui il
Magistrato dovesse ritenere sufficiente la correlazione si indicano gli elementi di riferimento per una eventuale quantificazione: il visus rilevato (15.01.2025 - OD 6/10, OS
9/10) secondo la tabella Allegato 3 al D.M. 12.07.2000: 7% (sette).”.
Il consulente, rispondendo fedelmente ai quesiti, ha escluso con motivazioni chiare e precise l'esistenza di un nesso causale tra la patologia in parola e l'evento traumatico subito, attesa l'assenza di documentazione medica idonea a dimostrare che il abbia subito a Parte_1
5 causa dell'infortunio una lesione tale da determinare la riduzione del visus lamentata e attesa, altresì, la presenza di analoga e anzi maggiore riduzione del visus all'occhio destro, non interessato dall'infortunio stesso.
In particolare, questo giudice ritiene condivisibile la valutazione del consulente laddove valorizza la documentazione medica proveniente da struttura pubblica allegata al ricorso, in particolare la consulenza oculistica effettuata presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli circa venti ore dopo l'evento, dalla quale non emergono lesioni traumatiche alla retina né lesioni profonde alla cornea e al cristallino.
Ancora, il consulente ha chiarito come la concomitanza della medesima patologia all'occhio destro, pur non interessato dal trauma, debba essere considerata quale elemento indicativo dell'origine organica della stessa.
Nello specifico, dalla campimetria visiva computerizzata effettuata il 17.02.2025 presso l' Centro P.O. San Paolo, emerge una “riduzione generalizzata della sensibilità CP_3 retinica”, un'alterazione degli indici perimetrici e un esame GHT “fuori dai limiti della norma” per entrambi gli occhi.
Concordemente, dalla visita oculistica effettuata presso il P.O. San Giuseppe Moscati di
Aversa in data 20.03.2025 emerge come “le caratteristiche dei reperti orientano per una patologia oculare o un difetto di refrazione”, sempre a entrambi gli occhi.
In altre parole, le prove documentali in atti non sono sufficienti a ritenere che la riduzione del visus– tra l'altro sensibilmente inferiore a quella lamentata in ricorso, come emerso in sede di visita oculistica del 15.01.2025 – sia riconducibile con un grado di probabilità qualificata all'evento traumatico subito dal lavoratore, attesa l'assenza nella documentazione medica di struttura pubblica immediatamente successiva al sinistro di certificazioni relative e lesioni bulbari, e vieppiù tenuto conto della compresenza della medesima patologia all'occhio non interessato dal trauma.
Per tali ragioni, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
6 a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15512/2023 R.G. avente ad oggetto: indennizzo INAIL
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Giovanni Iavazzo e Luigi Taffuri presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta Petrillo, domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue:
- di aver lavorato dal 02.01.2020 all'11.09.2020 alle dipendenze della Controparte_2
con sede legale in Roma, alla Via Emilia 47 con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di “Addetto al distributore”;
- di aver svolto la predetta attività lavorativa presso il distributore di carburante
“EcoFuel” sito in Napoli alla Via Limitone di Arzano;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 18.07.2020, alle ore 22:00 circa, mentre si trovava nella propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro;
1 - di aver subito, in particolare, un'aggressione da un soggetto non identificato, che gli sferrava un pugno sull'occhio sinistro, provocandogli un grosso taglio, il tutto mentre era fermo, seduto, all'interno della propria auto in prossimità del luogo di lavoro ove avrebbe dovuto iniziare il turno lavorativo dalle 22.00 alle 06.00;
- di essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe
Moscati” di Aversa (CE), ove veniva refertato con la diagnosi di “contusione con ferita lacero contusa e sfrangiata estesa per tutta la palpebra superiore sinistra”, gli venivano applicati diversi punti di sutura e riceveva una prima prognosi di 15 giorni;
- di essersi recato il giorno seguente, 19.07.2020, presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “dei Pellegrini” di Napoli per essere sottoposto ad una accurata visita specialistica oculistica e di aver ivi ricevuto la diagnosi di “OSN traumatismo dell'occhio e dei suoi annessi palpebra e regione perioculare” con prognosi di 14 giorni;
- di aver personalmente denunciato all' di Napoli, territorialmente CP_1 competente, l'infortunio tramite comunicazione a mezzo p.e.c. del 12.07.2023, vista l'inerzia del datore di lavoro;
- di non aver mai ricevuto all' un indennizzo del danno;
CP_1
- di aver riportato, in conseguenza del predetto infortunio, un complessivo danno biologico, quale riduzione dell'integrità psico-fisica, pari al 16%, come da relazione medico-legale in atti a firma del dott. . Persona_1
Tanto premesso, adiva Codesto Tribunale per sentir accertare di aver riportato, a seguito dell'infortunio sul lavoro di cui in narrativa, una invalidità permanente in misura pari al
16%, ovvero altra percentuale, maggiore o minore, determinata anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente condanna dell' al pagamento della rendita CP_1
vitalizia prevista in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, ovvero della indennità una tantum (indennizzo in capitale) in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di tutte le altre indennità previste per legge, a decorrere dall'infortunio sul lavoro del 18.07.2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' resistente che, contestando CP_1
e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
2 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata CTU, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 14.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
La pretesa è inondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Attesa la genericità delle contestazioni dell' in ordine alla natura dell'infortunio CP_1 denunciato, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico di ufficio, dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_2
17.04.2025) ha osservato quanto segue: “Il caso in discussione richiede una verifica della correlazione tra evento traumatico, lesioni patite ed esiti. Come primo soccorso il ricorrente si è recato all'Ospedale di Aversa ove gli venne riscontrata: contusione con ferita lacero contusa e sfrangiata estesa per tutta la palpebra superiore sinistra. A distanza di circa diciannove ore dal trauma si è recato all'Ospedale dei Pellegrini ove l'oculista constatava ferite lacero contuse alla palpebra superiore sinistra, suturate, ematoma e ecchimosi palpebrale. Per quanto visibile retina sul piano ovunque. Non evidenza di corpi estranei TC rilevabili, assenza di lesioni traumatiche. Cristallino in sede, globi oculari di regolare morfologia. Una contestuale TC orbitale evidenziava: assenza di corpi estranei e di lesioni ossee traumatiche, cristallini in sede. Seguono controlli ambulatoriali […] Nel caso in esame: Rilevato che dalla documentazione disponibile concomita una riduzione del visus
3 anche a destra (01.09.2020, 09.11.2023) si è ritenuto opportuno integrare le indagini diagnostiche oftalmiche (sintesi): 1. 15.01.2025 OS esiti di ferita lacero-contusa con cicatrice palpebrale superiore. ODVN: 1/30, ODVC 6/10 – OSVN 1/10, OSVC 9/10. Retina sul piano in 00; 2. 17.02.2025 campimetria con OD: riduzione generalizzata della sensibilità retinica che si approfondisce nell'emicampo superiore e in alcuni punti periferici dell'emicampo inferiore. Buona la sensibilità foveale. Gli indici perimetrici sono alterati.
Per il GHT l'esame è fuori dai limiti della norma. OS: riduzione generalizzata della sensibilità retinica che si approfondisce in tutti i settori esaminati con un risparmio della zona paracecale. Buona la sensibilità foveale. Gli indici perimetrici sono alterati. Per il
GHT l'esame è fuori dai limiti della norma. 12.03.2025 OCT: profilo e spesso maculare nella norma, spesso delle RNFL nella norma;
20.03.2025 PEV: le caratteristiche dei reperti orientano per una patologia oculare o un difetto di refrazione. Occorre considerare l'assenza anche nell'immediatezza del trauma di lesioni corneali retiniche perforanti e del cristallino, la concomitante patologia all'occhio di destra non interessato dal trauma, i risultati dei PEV comparabili in ambo gli occhi come quelli del campo visivo con un GHT
(Glaucoma Hemifield Test) fuori dai limiti di norma binocularmente: tale parametro consiste nel confronto tra cinque aree prese in esame nell' emicampo superiore con le corrispettive cinque aree dell'emicampo inferiore che, nel caso in discussione costituisce una differenza significativa tra la porzione superiore e inferiore del nervo ottico in ambo i lati. Le RNFL sono nella norma: è l'acronimo di "strato delle fibre nervose retiniche". In altre parole, non sussistono lesioni retiniche. La relazione oculistica del 15.01.2025 riporta un'ambliopia (nota anche come occhio pigro) all'occhio destro, ossia una riduzione della capacità visiva dovuta ad un mancato o ridotto uso dell'occhio durante lo sviluppo dell'apparato visivo, mentre a sinistra si riscontrano solo gli esiti di ferita palpebrale.
Similmente la valutazione del 09.11.2023 riporta: OSN esiti cicatriziali di trauma orbitale, quindi, non bulbare. L'attribuzione di causalità richiede una ragionevole certezza medica almeno su base probabilistica che un agente abbia causato o contribuito materialmente alla malattia. Deve trattarsi almeno di “probabilità qualificata”. Gli elementi disponibili non consentono di esprimersi a favore di una correlazione che sia suffragata da elevata probabilità o probabilità qualificata. Ove si ritenga una diversa valutazione della correlazione dell'evento lesivo si riportano alcuni elementi. L'invalidità con l'occhio adelfo comporterebbe un concorso di invalidità in un soggetto portatore di preesistenti menomazioni non lavorative. Un'eventuale valutazione richiederebbe di conoscere la
4 capacità lavorativa preesistente in quanto il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio. In altre parole, dalla documentazione disponibile non è desumibile la capacità visiva monoculare e binoculare antecedente all'evento lesivo. In tale eventuale caso occorre considerare il visus determinato (15.01.2025).”.
In risposta alle note critiche alla bozza inviategli da parte dei procuratori del ricorrente, il consulente ha ulteriormente chiarito la propria valutazione nel seguente modo: “La ferita palpebrale all'occhio sinistro è stata riportata nell'elaborato peritale come da documentazione, ma non determinando alterazioni della motilità oculare né dell'apertura della rima palpebrale non costituisce menomazione valutabile. Ai fini valutativi dirimente è la consulenza oculistica effettuata a distanza di cica venti ore (tempo utile per definire le lesioni) dal trauma presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli (19.07.2020 ore 17,26) che evidenzia …ferite lacero contuse palpebra superiore suturate. Ematoma e ecchimosi palpebrale, F.O. per quanto visibile retina sul piano ovunque. Non evidenza di corpi estranei TC rilevabili, assenza di lesioni traumatiche. Cristallino in sede, globi oculari di regolare morfologia. In particolare, non vi sono lesioni corneali profonde (diversa è
l'abrasione) né del cristallino, l'esame TC con assenza di lesioni traumatiche all'OCT lo spessore maculare retinico è nella norma. La valutazione del 09.11.2023 riporta: OSN esiti cicatriziali di trauma orbitale, quindi, non bulbare. L'affermazione “a sinistra, sede in cui si
è verificato il trauma, vi è una marcata riduzione del visus più accentuata rispetto all'occhio destro (controlaterale non coinvolto nel trauma)” viene smentita dalla valutazione oculistica del 15.01.2025 che evidenzia a destra un visus di 1/30 corretto a 6/10 (con lente sf da +4,25) e a sinistra di 1/10 corretto a 9/10 (con lente sf da +4): appare evidente il contrario di quanto affermato nelle note critiche. I menzionati elementi non consentono di correlare con una probabilità qualificata le menomazioni all'occhio di sinistra all'evento lesivo. Appare evidente che il giudizio espresso è di tipo probabilistico e nel caso in cui il
Magistrato dovesse ritenere sufficiente la correlazione si indicano gli elementi di riferimento per una eventuale quantificazione: il visus rilevato (15.01.2025 - OD 6/10, OS
9/10) secondo la tabella Allegato 3 al D.M. 12.07.2000: 7% (sette).”.
Il consulente, rispondendo fedelmente ai quesiti, ha escluso con motivazioni chiare e precise l'esistenza di un nesso causale tra la patologia in parola e l'evento traumatico subito, attesa l'assenza di documentazione medica idonea a dimostrare che il abbia subito a Parte_1
5 causa dell'infortunio una lesione tale da determinare la riduzione del visus lamentata e attesa, altresì, la presenza di analoga e anzi maggiore riduzione del visus all'occhio destro, non interessato dall'infortunio stesso.
In particolare, questo giudice ritiene condivisibile la valutazione del consulente laddove valorizza la documentazione medica proveniente da struttura pubblica allegata al ricorso, in particolare la consulenza oculistica effettuata presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli circa venti ore dopo l'evento, dalla quale non emergono lesioni traumatiche alla retina né lesioni profonde alla cornea e al cristallino.
Ancora, il consulente ha chiarito come la concomitanza della medesima patologia all'occhio destro, pur non interessato dal trauma, debba essere considerata quale elemento indicativo dell'origine organica della stessa.
Nello specifico, dalla campimetria visiva computerizzata effettuata il 17.02.2025 presso l' Centro P.O. San Paolo, emerge una “riduzione generalizzata della sensibilità CP_3 retinica”, un'alterazione degli indici perimetrici e un esame GHT “fuori dai limiti della norma” per entrambi gli occhi.
Concordemente, dalla visita oculistica effettuata presso il P.O. San Giuseppe Moscati di
Aversa in data 20.03.2025 emerge come “le caratteristiche dei reperti orientano per una patologia oculare o un difetto di refrazione”, sempre a entrambi gli occhi.
In altre parole, le prove documentali in atti non sono sufficienti a ritenere che la riduzione del visus– tra l'altro sensibilmente inferiore a quella lamentata in ricorso, come emerso in sede di visita oculistica del 15.01.2025 – sia riconducibile con un grado di probabilità qualificata all'evento traumatico subito dal lavoratore, attesa l'assenza nella documentazione medica di struttura pubblica immediatamente successiva al sinistro di certificazioni relative e lesioni bulbari, e vieppiù tenuto conto della compresenza della medesima patologia all'occhio non interessato dal trauma.
Per tali ragioni, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
6 a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
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