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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1465/2025 promossa da:
c.f. , ass. Avv. BOLDRINI SILVIA - Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare non dovuta all' la restituzione CP_1 all'importo richiesto a titolo di rateo di indennità di accompagnamento mese luglio
2024, nonché la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento con decorrenza agosto 2024, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente. CP_1
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Istituto provveduto all'annullamento dell'indebito ed al
1 pagamento, in data 3.6.2025, dell'importo di euro 7.146,86 In favore della ricorrente.
Pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate, vanno poste a carico dell' , con la richiesta CP_1 distrazione di onorari e spese in favore del Difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida CP_1 in € 1.864,00, oltre spese forfettarie al 15 %,Iva, c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv.ta Boldrini.
Torino, 17/07/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
2
c.f. , ass. Avv. BOLDRINI SILVIA - Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare non dovuta all' la restituzione CP_1 all'importo richiesto a titolo di rateo di indennità di accompagnamento mese luglio
2024, nonché la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento con decorrenza agosto 2024, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente. CP_1
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Istituto provveduto all'annullamento dell'indebito ed al
1 pagamento, in data 3.6.2025, dell'importo di euro 7.146,86 In favore della ricorrente.
Pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate, vanno poste a carico dell' , con la richiesta CP_1 distrazione di onorari e spese in favore del Difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida CP_1 in € 1.864,00, oltre spese forfettarie al 15 %,Iva, c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv.ta Boldrini.
Torino, 17/07/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
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