Art. 6.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, presidente; dal direttore generale del lavoro presso il Ministero suddetto; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; da un rappresentate della Confederazione generale italiana del lavoro; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confederazione agricoltori e da un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti.
Detta Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emettere i decreti di cui all'art. 1 ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole provincie lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.
La Commissione stessa e' consultata dal Ministro per il lavoro prima di impartire ai prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali le opportune direttive dell'applicazione del presente decreto. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1958, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1958, n. 316), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , in riferimento agli articoli 38 , 41 , 42 , 44 della Costituzione ".
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, presidente; dal direttore generale del lavoro presso il Ministero suddetto; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; da un rappresentate della Confederazione generale italiana del lavoro; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confederazione agricoltori e da un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti.
Detta Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emettere i decreti di cui all'art. 1 ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole provincie lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.
La Commissione stessa e' consultata dal Ministro per il lavoro prima di impartire ai prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali le opportune direttive dell'applicazione del presente decreto. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1958, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1958, n. 316), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 , ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 , in riferimento agli articoli 38 , 41 , 42 , 44 della Costituzione ".