CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2945/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Del Comune 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 2021-29 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 2021-29 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità/inesistenza della ingiunzione, con riconoscimento delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e tempestivamente depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza la società “Ricorrente_1 ” s.r.l., a mezzo del suo legale rappresentante, si era opposta all'ingiunzione fiscale n. 2021/29 che era stata emessa ai fini IMU in relazione agli anni 2012 e 2013, in ragione di € 34.797,39, somma comprensiva di spese, sanzioni ed interessi, che era stata notificata alla suddetta società da parte della SO.GE.R.T. s.p.a. per conto del Comune di Trebisacce.
Aveva dedotto inesistenza della notificazione dell'ingiunzione e mancanza di sottoscrizione, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, oltre a inesistenza del debito tributario, atteso che avverso i sottesi avvisi di accertamenti per il 2012 e il 2013, la società si era opposta ed aveva già ottenuto, per il
2013, una sentenza di accoglimento, asseritamente definitiva, mentre era in attesa dell'esito dell'analogo ricorso relativo all'accertamento per il 2012. Aveva chiesto i provvedimenti consequenziali.
Nella contumacia delle parti intimate, l'adita Corte di primo grado, respinte le questioni di forma, non avendo ritenuta fornita la prova dell'infondatezza del tributo, aveva rigettato il ricorso.
La contribuente società appellava la sentenza per dedurre che le sentenze relativi agli accertamenti sottesi per gli anni 2012 e 2013 erano favorevoli ed erano divenute definitive. Insisteva e ribadiva i vizi formali già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. Chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza della ingiunzione, con riconoscimento delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario. Nessun'altra parte si costituiva.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa andava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta, questa Corte, trattando i motivi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, osserva che, allorquando la cartella è stata originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e 54 bis, d.P.R. n. 633/7, è la stessa dichiarazione presentata dal contribuente che, con le sue anomalie rilevate dal controllo automatizzato, costituisce il presupposto dell'imposta pretesa. Nel caso sottoposto a scrutinio, è stato il minor credito riconosciuto che ha portato alla legittimazione della pretesa. Il riparto dell'onere della prova è stato soddisfatto da parte dell'Ente impositore.
Alla società contribuente incombeva l'onere della prova contraria, che tuttavia non risulta essere stato soddisfatto in concreto, essendosi limitata sostanzialmente a sostenere che difettava il presupposto impositivo.
Sui motivi “formali” dedotti e ribaditi in appello, la Corte adita in primo grado ha condivisibilmente affermato che … “l.'art-26 dpr 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. 6198/2015), visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
D'altra parte la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, ha chiarito che la categoria dell'inesistenza deve essere ridotta a casi marginali,ossia oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ed è altrettanto pacifica in giurisprudenza l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
Parimenti infondato è il motivo inerente il preteso difetto di motivazione in relazione al quantum degli interessi richiesti. Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno analizzato la necessità di motivazione della cartella di pagamento in relazione agli interessi pretesi sul debito fiscale e,in particolare, hanno verificato se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati dalla legge.
Ha affermato la Corte che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata
- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
E nella concreta fattispecie che ci occupa, l'ingiunzione richiama prodromici avvisi di accertamento che afferma esser divenuti definitivi”.
Sul motivo di carattere sostanziale, relativo alla effettiva esistenza del credito dell'Ente territoriale, il medesimo
Giudice opinava : “*Sprovvisto di prova è, infine, il motivo sub 3.
Invero, avendo la ER affermato nell'ingiunzione impugnata la definitività degli avvisi prodromici, incombeva alla parte ricorrente la prova della pendenza dei ricorsi e/o della definitività delle sentenze in ipotesi emesse.
Ebbene: a) con riferimento all'Imu richiesta per l'anno 2012, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della pendenza di ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento;
b) con riferimento all'Imu 2013, parte ricorrente ha prodotto sentenza n.1409/2020 emessa dalla CTP di Cosenza in data 11.2.2020,che tuttavia ha solo parzialmente annullato l'avviso di accertamento prodromico, ma non vi è prova che tale sentenza sia passata in giudicato”.
La sentenza gravata da appello aveva esaminato tutte le deduzioni svolte ed aveva argomentato esaurientemente per pervenire alla decisione che questa Corte condivide, richiamandosi al percorso argomentativo della stessa. Anche in grado di appello, in esito al deposito della sentenza frattanto emessa
(anche) sull'avviso di accertamento del 2012, parte contribuente, che aveva l'onere di provare la dedotta irrevocabilità delle sentenze, non ha assolto allo stesso, lasciando indimostrate le sue asserzioni.
Pertanto, il ricorso in appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza deve essere confermata, essendo legittima l'ingiunzione emessa.
La mancata costituzione delle parti appellate preclude una pronunzia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta il ricorso in appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Nulla in ordine alle spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2945/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Del Comune 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 2021-29 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 2021-29 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità/inesistenza della ingiunzione, con riconoscimento delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e tempestivamente depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza la società “Ricorrente_1 ” s.r.l., a mezzo del suo legale rappresentante, si era opposta all'ingiunzione fiscale n. 2021/29 che era stata emessa ai fini IMU in relazione agli anni 2012 e 2013, in ragione di € 34.797,39, somma comprensiva di spese, sanzioni ed interessi, che era stata notificata alla suddetta società da parte della SO.GE.R.T. s.p.a. per conto del Comune di Trebisacce.
Aveva dedotto inesistenza della notificazione dell'ingiunzione e mancanza di sottoscrizione, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, oltre a inesistenza del debito tributario, atteso che avverso i sottesi avvisi di accertamenti per il 2012 e il 2013, la società si era opposta ed aveva già ottenuto, per il
2013, una sentenza di accoglimento, asseritamente definitiva, mentre era in attesa dell'esito dell'analogo ricorso relativo all'accertamento per il 2012. Aveva chiesto i provvedimenti consequenziali.
Nella contumacia delle parti intimate, l'adita Corte di primo grado, respinte le questioni di forma, non avendo ritenuta fornita la prova dell'infondatezza del tributo, aveva rigettato il ricorso.
La contribuente società appellava la sentenza per dedurre che le sentenze relativi agli accertamenti sottesi per gli anni 2012 e 2013 erano favorevoli ed erano divenute definitive. Insisteva e ribadiva i vizi formali già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. Chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza della ingiunzione, con riconoscimento delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario. Nessun'altra parte si costituiva.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa andava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta, questa Corte, trattando i motivi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, osserva che, allorquando la cartella è stata originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e 54 bis, d.P.R. n. 633/7, è la stessa dichiarazione presentata dal contribuente che, con le sue anomalie rilevate dal controllo automatizzato, costituisce il presupposto dell'imposta pretesa. Nel caso sottoposto a scrutinio, è stato il minor credito riconosciuto che ha portato alla legittimazione della pretesa. Il riparto dell'onere della prova è stato soddisfatto da parte dell'Ente impositore.
Alla società contribuente incombeva l'onere della prova contraria, che tuttavia non risulta essere stato soddisfatto in concreto, essendosi limitata sostanzialmente a sostenere che difettava il presupposto impositivo.
Sui motivi “formali” dedotti e ribaditi in appello, la Corte adita in primo grado ha condivisibilmente affermato che … “l.'art-26 dpr 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. 6198/2015), visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
D'altra parte la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, ha chiarito che la categoria dell'inesistenza deve essere ridotta a casi marginali,ossia oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ed è altrettanto pacifica in giurisprudenza l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
Parimenti infondato è il motivo inerente il preteso difetto di motivazione in relazione al quantum degli interessi richiesti. Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno analizzato la necessità di motivazione della cartella di pagamento in relazione agli interessi pretesi sul debito fiscale e,in particolare, hanno verificato se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati dalla legge.
Ha affermato la Corte che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata
- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
E nella concreta fattispecie che ci occupa, l'ingiunzione richiama prodromici avvisi di accertamento che afferma esser divenuti definitivi”.
Sul motivo di carattere sostanziale, relativo alla effettiva esistenza del credito dell'Ente territoriale, il medesimo
Giudice opinava : “*Sprovvisto di prova è, infine, il motivo sub 3.
Invero, avendo la ER affermato nell'ingiunzione impugnata la definitività degli avvisi prodromici, incombeva alla parte ricorrente la prova della pendenza dei ricorsi e/o della definitività delle sentenze in ipotesi emesse.
Ebbene: a) con riferimento all'Imu richiesta per l'anno 2012, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della pendenza di ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento;
b) con riferimento all'Imu 2013, parte ricorrente ha prodotto sentenza n.1409/2020 emessa dalla CTP di Cosenza in data 11.2.2020,che tuttavia ha solo parzialmente annullato l'avviso di accertamento prodromico, ma non vi è prova che tale sentenza sia passata in giudicato”.
La sentenza gravata da appello aveva esaminato tutte le deduzioni svolte ed aveva argomentato esaurientemente per pervenire alla decisione che questa Corte condivide, richiamandosi al percorso argomentativo della stessa. Anche in grado di appello, in esito al deposito della sentenza frattanto emessa
(anche) sull'avviso di accertamento del 2012, parte contribuente, che aveva l'onere di provare la dedotta irrevocabilità delle sentenze, non ha assolto allo stesso, lasciando indimostrate le sue asserzioni.
Pertanto, il ricorso in appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza deve essere confermata, essendo legittima l'ingiunzione emessa.
La mancata costituzione delle parti appellate preclude una pronunzia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta il ricorso in appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Nulla in ordine alle spese del giudizio.