Art. 4.
Gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964, per l'importo massimo complessivo di lire 2 miliardi e 650 milioni.
Gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964, per l'importo massimo complessivo di lire 2 miliardi e 650 milioni.