Art. 4.
Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall' art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , e' elevato a lire 30 milioni.
Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall' art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , e' elevato a lire 30 milioni.