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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4406/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200009559666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7379/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, portante tasse automobilistiche per l'anno 2015, per un valore di causa di €. 126,83.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, risalente al 2015, deducendo che anche ove fosse stato effettivamente notificato, nel 2018, l'avviso di accertamento ivi menzionato, il relativo termine era ugualmente decorso prima della notificazione dell'odierna cartella di pagamento. Chiedeva pertanto annullarsi il provvedimento impugnato.
La Regione Calabria non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva in data 8.10.2025, riconoscendo la fondatezza delle ragioni della ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente successivamente nulla replicava.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, essendo abbondantemente trascorso il termine di prescrizione fra la (asserita) notifica dell'atto impositivo e quella dell'odierna cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, che dunque deve essere annullato in questa sede. Pertanto non può essere accolta la richiesta della medesima parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, attesa l'adesione di parte resistente alle tesi della ricorrente.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4406/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200009559666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7379/2025 depositato il 15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, portante tasse automobilistiche per l'anno 2015, per un valore di causa di €. 126,83.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, risalente al 2015, deducendo che anche ove fosse stato effettivamente notificato, nel 2018, l'avviso di accertamento ivi menzionato, il relativo termine era ugualmente decorso prima della notificazione dell'odierna cartella di pagamento. Chiedeva pertanto annullarsi il provvedimento impugnato.
La Regione Calabria non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva in data 8.10.2025, riconoscendo la fondatezza delle ragioni della ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente successivamente nulla replicava.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, essendo abbondantemente trascorso il termine di prescrizione fra la (asserita) notifica dell'atto impositivo e quella dell'odierna cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, che dunque deve essere annullato in questa sede. Pertanto non può essere accolta la richiesta della medesima parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, attesa l'adesione di parte resistente alle tesi della ricorrente.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.