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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 184/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio) e promossa
D A
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. Avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_2
c.f. Avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 10.3.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'1.4.2025: “Dichiararsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi.
Le parti concordano che la SI.ra possa continuare ad abitare Parte_1
nella casa coniugale anche a seguito della separazione fino a quando non reperirà un alloggio alla Spezia ove trasferirsi e dove ospitare il figlio nei periodi di frequentazione. Comunque non oltre il 30.04.2025 salvo diversi accordi.
2) Il figlio (anni 3) è affidato in via condivisa ai genitori con residenza Per_1
anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Duino 34 e sarà con i genitori in misura paritetica-alternata.
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Duino 34, di proprietà esclusiva del SI.
resta a disposizione ed assegnata allo stesso che vi abiterà con il Parte_2
figlio nei periodi in cui lo avrà presso di sè. La SI.ra si Per_1 Parte_1
trasferirà ad abitare in altro alloggio non appena lo avrà reperito restando temporaneamente presso la casa coniugale non oltre al giorno 30.04.2025.
4) La SI.ra , quando avrà reperito alloggio adeguato, ritirerà Parte_1
dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, suppellettili e biancheria, per sè e per il figlio. Fin da ora le parti concordano la divisione degli arredi della casa coniugale per consentire alla SIra di allestire la nuova Parte_1
abitazione.
5) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario e quotidiano del figlio in via diretta nei periodi in cui lo avranno presso di loro con modalità paritetica- alternata.
6) I genitori sosterranno nella misura del 65% il padre e del 35% la madre il mantenimento straordinario per il figlio secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del 13.12.2018. Si precisa fin da ora che si intendono comprese nel mantenimento straordinario le seguenti voci: rette di asilo, mensa scolastica, abbigliamento (esclusa la biancheria e i capi di valore inferiore ai 10 euro cadauno), farmaci prescritti dal medico di qualunque costo, prodotti da banco paramedici di qualunque costo.
7) l'assegno unico per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori che provvederanno a presentare separate istanze
8) Il figlio sarà con i genitori in modo paritetico alternato in base ai turni di Per_1
servizio della madre che si obbliga a comunicarli con anticipo di almeno tre giorni
(se possibile): indicativamente sarà seguita la modalità di frequentazione per la quale il minore sarà con il padre nelle giornate del lunedì e martedì e con la madre il mercoledì e giovedì con week end alternati (sempre dando preferenza alla turnificazione della madre)
9) I genitori trascorreranno con il figlio, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio
10) Quello dei due genitori che non ha trascorso con il figlio il periodo comprensivo il giorno di Natale dell'anno precedente sarà con lui per il giorno di
Pasqua mentre l'altro lo avrà con sé per il giorno del lunedì in albis.
11) Il minore trascorrerà con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
12) I genitori trascorreranno con il figlio un periodo di vacanza estivo di 15 giorni non continuativi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno il figlio in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri
13) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni del figlio che sarà con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà
e quella della festa della mamma.
14) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
15) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo economico
16) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio
17) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio. La SIra ha fatto istanza di Parte_1 ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, premettendo di aver contratto matrimonio civile alla Spezia in data
28.7.2020 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 59 parte I anno 2020), e di aver avuto un figlio ( , nato il [...]), Per_1
hanno chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 12.3.2025.
All'udienza dell'1.4.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito del termine assegnato dal Collegio per integrare la documentazione richiesta, con nota scritta autorizzata in sostituzione d'udienza, la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento alla stregua dell'art. 158 c.c.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore di età in quanto idonee a garantire allo stesso un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori, e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale. L'età di e l'assenza di contrasti tra i suoi genitori escludono Per_1
l'obbligatorietà dell'ascolto del minore alla stregua dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi alla Spezia il 28.7.2020
[...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 59 parte
I anno 2020)
- omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi.
Le parti concordano che la SI.ra possa continuare ad abitare Parte_1
nella casa coniugale anche a seguito della separazione fino a quando non reperirà un alloggio alla Spezia ove trasferirsi e dove ospitare il figlio nei periodi di frequentazione. Comunque non oltre il 30.04.2025 salvo diversi accordi.
2) Il figlio (anni 3) è affidato in via condivisa ai genitori con residenza Per_1
anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via Duino 34 e sarà con i genitori in misura paritetica-alternata. 3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via Duino 34, di proprietà esclusiva del SI.
resta a disposizione ed assegnata allo stesso che vi abiterà con il Parte_2
figlio nei periodi in cui lo avrà presso di sè. La SI.ra si Per_1 Parte_1
trasferirà ad abitare in altro alloggio non appena lo avrà reperito restando temporaneamente presso la casa coniugale non oltre al giorno 30.04.2025.
4) La SI.ra , quando avrà reperito alloggio adeguato, ritirerà Parte_1
dalla casa coniugale i propri effetti personali e arredi, suppellettili e biancheria, per sè e per il figlio. Fin da ora le parti concordano la divisione degli arredi della casa coniugale per consentire alla SIra di allestire la nuova Parte_1
abitazione.
5) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario e quotidiano del figlio in via diretta nei periodi in cui lo avranno presso di loro con modalità paritetica- alternata.
6) I genitori sosterranno nella misura del 65% il padre e del 35% la madre il mantenimento straordinario per il figlio secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del 13.12.2018. Si precisa fin da ora che si intendono comprese nel mantenimento straordinario le seguenti voci: rette di asilo, mensa scolastica, abbigliamento (esclusa la biancheria e i capi di valore inferiore ai 10 euro cadauno), farmaci prescritti dal medico di qualunque costo, prodotti da banco paramedici di qualunque costo.
7) l'assegno unico per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori che provvederanno a presentare separate istanze
8) Il figlio sarà con i genitori in modo paritetico alternato in base ai turni di Per_1
servizio della madre che si obbliga a comunicarli con anticipo di almeno tre giorni
(se possibile): indicativamente sarà seguita la modalità di frequentazione per la quale il minore sarà con il padre nelle giornate del lunedì e martedì e con la madre il mercoledì e giovedì con week end alternati (sempre dando preferenza alla turnificazione della madre) 9) I genitori trascorreranno con il figlio, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio
10) Quello dei due genitori che non ha trascorso con il figlio il periodo comprensivo il giorno di Natale dell'anno precedente sarà con lui per il giorno di
Pasqua mentre l'altro lo avrà con sé per il giorno del lunedì in albis.
11) Il minore trascorrerà con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
12) I genitori trascorreranno con il figlio un periodo di vacanza estivo di 15 giorni non continuativi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno il figlio in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri
13) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni del figlio che sarà con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza così come la giornata della festa del papà
e quella della festa della mamma.
14) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
15) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo economico
16) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio
17) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio. La SIra ha fatto istanza di Parte_1 ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Lucia Sebastiani Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani