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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5610/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pasiano di Pordenone
(PN) il 26/07/1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
10/12/2002 e , nata a [...] il [...], Persona_2
entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/02/2025 e cioè “
1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) le figlie vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori;
3) la residenza principale della secondogenita rimarrà presso Per_2
l'attuale casa familiare che viene assegnata al sig. , intestatario del CP_1
contratto di locazione, il quale si impegna a garantire un ambiente familiare sereno, compatibile con le necessità specifiche della figlia;
4) per preservare l'equilibrio emotivo e organizzativo di , in virtù Per_2
dell'esigenza di assistenza continuativa, i genitori si suddivideranno le ore di ogni singola giornata al fine di garantire una completa copertura;
5) starà con la mamma a weekend alterni, dalle 6:30 del sabato Per_2
mattina fino alle 21:00 della domenica. Nel weekend di competenza del papà,
la sig.ra potrà andare a riprendere il lunedì mattina, alle Parte_1 Per_2
6:30.
Dal lunedì al venerdì trascorrerà con la mamma la prima parte della Per_2
giornata, dalle 6:30 del mattino fino alle 14:30.
Nei giorni di lunedì e martedì, rimarrà con il papà dalle 14:30 fino Per_2
alle 21.00 quando la mamma andrà a prenderla per trascorrere la notte insieme. Negli altri giorni starà con il papà dalle 14:30 sino al Per_2
mattino successivo alle ore 6:30 all'arrivo della mamma;
Per_ 6) la figlia maggiore , studentessa universitaria fuorisede, concorderà
direttamente con i genitori la sua permanenza nei giorni di rientro dall'università;
7) in considerazione della paritaria suddivisione dei tempi di frequentazione,
2 ciascun genitore provvederà autonomamente alle figlie senza la corresponsione di alcun contributo in favore di taluno;
8) i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie per le ragazze, così come previste nel Protocollo del Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%
ciascuno. Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere il relativo 50% entro il giorno 10 del mese successivo;
9) i coniugi rinunciano reciprocamente ad un contributo nel proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) spese, diritti ed onorari di lite compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
17/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pasiano di Controparte_1
Pordenone, in data 26/07/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PASIANO DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 15, parte II, serie A);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5610/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pasiano di Pordenone
(PN) il 26/07/1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
10/12/2002 e , nata a [...] il [...], Persona_2
entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/02/2025 e cioè “
1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) le figlie vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori;
3) la residenza principale della secondogenita rimarrà presso Per_2
l'attuale casa familiare che viene assegnata al sig. , intestatario del CP_1
contratto di locazione, il quale si impegna a garantire un ambiente familiare sereno, compatibile con le necessità specifiche della figlia;
4) per preservare l'equilibrio emotivo e organizzativo di , in virtù Per_2
dell'esigenza di assistenza continuativa, i genitori si suddivideranno le ore di ogni singola giornata al fine di garantire una completa copertura;
5) starà con la mamma a weekend alterni, dalle 6:30 del sabato Per_2
mattina fino alle 21:00 della domenica. Nel weekend di competenza del papà,
la sig.ra potrà andare a riprendere il lunedì mattina, alle Parte_1 Per_2
6:30.
Dal lunedì al venerdì trascorrerà con la mamma la prima parte della Per_2
giornata, dalle 6:30 del mattino fino alle 14:30.
Nei giorni di lunedì e martedì, rimarrà con il papà dalle 14:30 fino Per_2
alle 21.00 quando la mamma andrà a prenderla per trascorrere la notte insieme. Negli altri giorni starà con il papà dalle 14:30 sino al Per_2
mattino successivo alle ore 6:30 all'arrivo della mamma;
Per_ 6) la figlia maggiore , studentessa universitaria fuorisede, concorderà
direttamente con i genitori la sua permanenza nei giorni di rientro dall'università;
7) in considerazione della paritaria suddivisione dei tempi di frequentazione,
2 ciascun genitore provvederà autonomamente alle figlie senza la corresponsione di alcun contributo in favore di taluno;
8) i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie per le ragazze, così come previste nel Protocollo del Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%
ciascuno. Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere il relativo 50% entro il giorno 10 del mese successivo;
9) i coniugi rinunciano reciprocamente ad un contributo nel proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) spese, diritti ed onorari di lite compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
17/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pasiano di Controparte_1
Pordenone, in data 26/07/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PASIANO DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 15, parte II, serie A);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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