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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/08/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
RI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 4001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
DI CO giusta delega in atti – ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Ghelardini – CP_1
CONVENUTO
OGGETTO : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto Parte_1
in giudizio il Sig. dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentirsi CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:: “1) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del , e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento in favore della della somma di Parte_1
€ 5.004,45, oltre interessi, pari all'importo corrisposto al creditore procedente Exprivia S.p.A.; 2) In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. del , e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 5.004,45, oltre interessi;
3) in via ancora più subordinata accertare e dichiarare il pagamento indebito effettuato dalla e per l'effetto Parte_1 condannare il Sig. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
dell'importo di € 5.004,45, oltre interessi;
4) in via ancora più
[...]
subordinata accertare e dichiarare che la si è surrogata ex Parte_1
art. 1203, primo comma, n. 3 c.c., nei diritti di credito della Exprivia S.p.A.
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore CP_1
della dell'importo di €5.004,45, oltre interessi;
5) in via Parte_1
ancora più subordinata, condannare il Sig. ad indennizzare CP_1
ex art. 2041 c.c. l' della correlativa diminuzione Parte_1
patrimoniale pari ad € 5.004,45, oltre interessi;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e C.P.A . di causa.”
A sostegno della domanda, ha dedotto di avere reso erroneamente, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, dichiarazione di terzo negativa alla creditrice Exprivia s.p.a. che aveva a suo tempo azionato contro il convenuto un atto di pignoramento immobiliare per il soddisfacimento di un credito pari a Euro 40.669,41; in particolare precisava che pur avendo il versato la somma di Euro 5.000,00 presso CP_1 Parte_1
al fine di accedere alla procedura di conversione del pignoramento immobiliare (n. r.g. 2648.2007), essa attrice aveva poi reso dichiarazione di terzo negativa ad Exprivia, senza avvedersi della presenza del suddetto libretto bancario.
Era quindi avvenuto che il , sulla scorta di tale errore, aveva potuto CP_1
richiedere in data 26.01.2017 la restituzione della predetta somma, in ragione dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, costringendo però
l'attrice a versare con denaro proprio alla creditrice la suddetta somma di
Euro 5.000,00, dopo avere rettificato la dichiarazione di terzo, con conseguente assegnazione ad Exprivia s.p.a., in data 30.05.2018, del medesimo importo.
Rimarcando pertanto la natura illecita e dolosa del comportamento posto in essere dal convenuto (lo svincolo del libretto bancario era stato ottenuto dal convenuto dopo la ricezione del pignoramento presso terzi), ne richiedeva la condanna alla refusione del medesimo importo, stante il pagamento indebito effettuato da il regresso nella posizione creditrice di Exprivia Parte_1
ovvero, in subordine, l'ingiustificato arricchimento del . CP_1
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva il convenuto per opporsi alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto;
eccepiva, in particolare che l'istanza di svincolo delle somme era stata depositata mesi prima della notifica del pignoramento presso terzi e che non sussistevano i presupposti per l'azione di regresso non essendo Parte_1
debitrice del . CP_1
La causa, senza accertamenti istruttori, previo espletamento della negoziazione assistita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
27.03.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti qui esposti.
Non ritiene il Tribunale fondato l'argomento basato sulla natura illecita e dolosa del comportamento tenuto dal convenuto, in quanto nell'ambito del codice di rito non rilevano i vizi della volontà (errore violenza e dolo) e l'istanza di svincolo delle somme è stata avanzata dal , per concorde CP_1
ammissione delle parti, dopo l'avvenuta estinzione del pignoramento immobiliare.
Parte attrice ha sostenuto che il rimborso delle somme sia stato ottenuto dal dopo la ricezione del pignoramento presso terzi – e quindi in CP_1
violazione dell'obbligo del debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre al creditore la garanzia del credito - ma anche di tale circostanza non vi è prova non risultando in atti la data esatta di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi inviato al a mezzo CP_1
posta con plico passato per la notifica il giorno 02.03.2017: si ricorda che la disposizione di prelevamento resa dal G.E. in favore del , risulta datata CP_1
09.03.2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) e la stessa nel Parte_1
proprio atto introduttivo ha precisato che l'istanza di svincolo venne depositata dal convenuto in epoca molto antecedente: 26.01.2017.
Tantomeno ritiene il Tribunale pertinente l'argomento inerente il regresso esercitato da in quanto subentrata nelle stesse ragioni di credito Parte_1
vantate da Exprivia s.p.a..
Per costante giurisprudenza, difatti, La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore.”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2010), presupposto che evidentemente non sussiste nel caso di specie.
E' tuttavia fondata l'azione di restituzione basata sull'ingiustificato arricchimento.
Non vi è dubbio difatti che nel nostro ordinamento non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto e a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una idonea causa di giustificazione;
nella presente fattispecie, poi, difetta un'azione tipica, derivante dal contratto o prevista dalla legge, idonea a giustificare da parte di l'azione di restituzione nei confronti del Parte_1
convenuto, mentre, sotto diverso profilo, non è revocabile in dubbio la locupletazione del a danno di in assenza di giusta causa, CP_1 Parte_1
attesa della particolarità della situazione venutasi a determinare: errore nella dichiarazione di terzo, poi rettificata da in data 30.03.2018, quando Parte_1
il convenuto aveva già proposto istanza di svincolo del libretto bancario necessario ad accedere alla conversione. Ne discende pertanto l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna del convenuto al rimborso del suddetto importo di Euro 5.004,45, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda ex art. 2041 c.c.
2) Condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di Euro 5.004,45, oltre interessi legali dalla domanda;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale
Tivoli, 17.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
RI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 4001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
DI CO giusta delega in atti – ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Ghelardini – CP_1
CONVENUTO
OGGETTO : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto Parte_1
in giudizio il Sig. dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentirsi CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:: “1) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del , e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento in favore della della somma di Parte_1
€ 5.004,45, oltre interessi, pari all'importo corrisposto al creditore procedente Exprivia S.p.A.; 2) In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. del , e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 5.004,45, oltre interessi;
3) in via ancora più subordinata accertare e dichiarare il pagamento indebito effettuato dalla e per l'effetto Parte_1 condannare il Sig. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
dell'importo di € 5.004,45, oltre interessi;
4) in via ancora più
[...]
subordinata accertare e dichiarare che la si è surrogata ex Parte_1
art. 1203, primo comma, n. 3 c.c., nei diritti di credito della Exprivia S.p.A.
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore CP_1
della dell'importo di €5.004,45, oltre interessi;
5) in via Parte_1
ancora più subordinata, condannare il Sig. ad indennizzare CP_1
ex art. 2041 c.c. l' della correlativa diminuzione Parte_1
patrimoniale pari ad € 5.004,45, oltre interessi;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e C.P.A . di causa.”
A sostegno della domanda, ha dedotto di avere reso erroneamente, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, dichiarazione di terzo negativa alla creditrice Exprivia s.p.a. che aveva a suo tempo azionato contro il convenuto un atto di pignoramento immobiliare per il soddisfacimento di un credito pari a Euro 40.669,41; in particolare precisava che pur avendo il versato la somma di Euro 5.000,00 presso CP_1 Parte_1
al fine di accedere alla procedura di conversione del pignoramento immobiliare (n. r.g. 2648.2007), essa attrice aveva poi reso dichiarazione di terzo negativa ad Exprivia, senza avvedersi della presenza del suddetto libretto bancario.
Era quindi avvenuto che il , sulla scorta di tale errore, aveva potuto CP_1
richiedere in data 26.01.2017 la restituzione della predetta somma, in ragione dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, costringendo però
l'attrice a versare con denaro proprio alla creditrice la suddetta somma di
Euro 5.000,00, dopo avere rettificato la dichiarazione di terzo, con conseguente assegnazione ad Exprivia s.p.a., in data 30.05.2018, del medesimo importo.
Rimarcando pertanto la natura illecita e dolosa del comportamento posto in essere dal convenuto (lo svincolo del libretto bancario era stato ottenuto dal convenuto dopo la ricezione del pignoramento presso terzi), ne richiedeva la condanna alla refusione del medesimo importo, stante il pagamento indebito effettuato da il regresso nella posizione creditrice di Exprivia Parte_1
ovvero, in subordine, l'ingiustificato arricchimento del . CP_1
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva il convenuto per opporsi alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto;
eccepiva, in particolare che l'istanza di svincolo delle somme era stata depositata mesi prima della notifica del pignoramento presso terzi e che non sussistevano i presupposti per l'azione di regresso non essendo Parte_1
debitrice del . CP_1
La causa, senza accertamenti istruttori, previo espletamento della negoziazione assistita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
27.03.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti qui esposti.
Non ritiene il Tribunale fondato l'argomento basato sulla natura illecita e dolosa del comportamento tenuto dal convenuto, in quanto nell'ambito del codice di rito non rilevano i vizi della volontà (errore violenza e dolo) e l'istanza di svincolo delle somme è stata avanzata dal , per concorde CP_1
ammissione delle parti, dopo l'avvenuta estinzione del pignoramento immobiliare.
Parte attrice ha sostenuto che il rimborso delle somme sia stato ottenuto dal dopo la ricezione del pignoramento presso terzi – e quindi in CP_1
violazione dell'obbligo del debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre al creditore la garanzia del credito - ma anche di tale circostanza non vi è prova non risultando in atti la data esatta di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi inviato al a mezzo CP_1
posta con plico passato per la notifica il giorno 02.03.2017: si ricorda che la disposizione di prelevamento resa dal G.E. in favore del , risulta datata CP_1
09.03.2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) e la stessa nel Parte_1
proprio atto introduttivo ha precisato che l'istanza di svincolo venne depositata dal convenuto in epoca molto antecedente: 26.01.2017.
Tantomeno ritiene il Tribunale pertinente l'argomento inerente il regresso esercitato da in quanto subentrata nelle stesse ragioni di credito Parte_1
vantate da Exprivia s.p.a..
Per costante giurisprudenza, difatti, La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore.”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2010), presupposto che evidentemente non sussiste nel caso di specie.
E' tuttavia fondata l'azione di restituzione basata sull'ingiustificato arricchimento.
Non vi è dubbio difatti che nel nostro ordinamento non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto e a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una idonea causa di giustificazione;
nella presente fattispecie, poi, difetta un'azione tipica, derivante dal contratto o prevista dalla legge, idonea a giustificare da parte di l'azione di restituzione nei confronti del Parte_1
convenuto, mentre, sotto diverso profilo, non è revocabile in dubbio la locupletazione del a danno di in assenza di giusta causa, CP_1 Parte_1
attesa della particolarità della situazione venutasi a determinare: errore nella dichiarazione di terzo, poi rettificata da in data 30.03.2018, quando Parte_1
il convenuto aveva già proposto istanza di svincolo del libretto bancario necessario ad accedere alla conversione. Ne discende pertanto l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna del convenuto al rimborso del suddetto importo di Euro 5.004,45, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda ex art. 2041 c.c.
2) Condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di Euro 5.004,45, oltre interessi legali dalla domanda;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale
Tivoli, 17.08.2025
Il Giudice O.P.