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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice ON
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2091/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0080436 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0080436 del 13 maggio 2023, notificata da parte di SO.G.E.T. S.p.A. in data in data 22 marzo 2023, avente ad oggetto IMU 2014, Ente Creditore Comune di Catanzaro.
Il ricorrente eccepiva la decadenza del Comune di Catanzaro dal diritto di riscuotere il pagamento dell'IMU per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Sosteneva, poi, che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato inevitabilmente la perdita del diritto del Comune di Catanzaro di pretendere il pagamento dell'IMU 2014, in quanto era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.
p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiedendo, di conseguenza, la reiezione del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Deduceva che l'avviso di accertamento IMU 2014, dal quale era scaturita l'ingiunzione, era stato notificato in data 15/10/2019, -divenuto definitivo in data 14.12.2019 per mancata impugnazione- e che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata nei termini di legge.
La contestazione dell'ingiunzione quindi poteva avvenire solo per vizi propri
Allegava documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Soget S.p.a. e sosteneva di avere agito correttamente notificando l'ingiunzione di pagamento opposta giacchè la stessa era stata preceduta dall'avviso di accertamento, mai impugnato.
Deduceva che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, rendeva inammissibile il ricorso, con particolare riguardo alla censura di decadenza e/o prescrizione non più contestabili, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito della ricezione degli atti prodromici, validamente notificati.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione allegata, il Giudice ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha provato di avere notificato, in data 15/10/2019, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani del ricorrente destinatario, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'ingiunzione di pagamento, -anche essa notificava nei termini di legge- infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T. S.p.a, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2025
Il GI ON
NA TO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice ON
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2091/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0080436 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0080436 del 13 maggio 2023, notificata da parte di SO.G.E.T. S.p.A. in data in data 22 marzo 2023, avente ad oggetto IMU 2014, Ente Creditore Comune di Catanzaro.
Il ricorrente eccepiva la decadenza del Comune di Catanzaro dal diritto di riscuotere il pagamento dell'IMU per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Sosteneva, poi, che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato inevitabilmente la perdita del diritto del Comune di Catanzaro di pretendere il pagamento dell'IMU 2014, in quanto era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.
p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiedendo, di conseguenza, la reiezione del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Deduceva che l'avviso di accertamento IMU 2014, dal quale era scaturita l'ingiunzione, era stato notificato in data 15/10/2019, -divenuto definitivo in data 14.12.2019 per mancata impugnazione- e che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata nei termini di legge.
La contestazione dell'ingiunzione quindi poteva avvenire solo per vizi propri
Allegava documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Soget S.p.a. e sosteneva di avere agito correttamente notificando l'ingiunzione di pagamento opposta giacchè la stessa era stata preceduta dall'avviso di accertamento, mai impugnato.
Deduceva che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, rendeva inammissibile il ricorso, con particolare riguardo alla censura di decadenza e/o prescrizione non più contestabili, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito della ricezione degli atti prodromici, validamente notificati.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione allegata, il Giudice ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha provato di avere notificato, in data 15/10/2019, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani del ricorrente destinatario, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'ingiunzione di pagamento, -anche essa notificava nei termini di legge- infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T. S.p.a, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2025
Il GI ON
NA TO