CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS OB, Presidente
ROSI AB, AT
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17507/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182678143000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170274377439000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200095417581000 CONTRIBUTO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11747/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 09720160182678143000 di importo di euro 7.489,60, apparentemente notificata in data 14.01.2017 e n. 09720170274377439000, di importo di euro 145,53, asseritamente notificata il 7.04.2018, cartelle sottese all'intimazione di pagamento n.
09720249083783914000, con cui era stato invitato a versare euro 28.464,69, di cui euro 7.635,12 in ragione del mancato pagamento delle suindicate cartelle relative, rispettivamente, all'IRAP/IRPEF 2013 e ai diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2014, oltre alle relative sanzioni e ne ha chiesto l'annullamento contestando contestandone la mancata notifica con conseguente intervenuto decorso dei termini prescrizionali dei tributi sottesi;
lamentava inoltre l'insufficiente motivazione e la mancata allegazione di copia degli atti presupposti, in violazione degli artt. 6, 7 e 17 della Legge n. 212/2000; che si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione, allegando documentazione, ed ha contro dedotto la rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento, la n. 09720239020313956000 – avente ad oggetto anche le cartelle oggetto del presente ricorso - in data 22/6/2023, intimazione che non è stata opposta nei termini di legge;
pertanto, le eventuali eccezioni sugli asseriti vizi della cartella di pagamento, circa il merito della pretesa e sulla prescrizione precede alla notifica della stessa sono inammissibili perché tardive;
che è anche infondata l'eccezione di avvenuta prescrizione poiché tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239020313956000 (22/6/2023) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso (la n. 09720249083783914000 notificata il 9/9/2024) non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato, in quanto dalle allegazioni documentali prodotte da parte resistente emerge con evidenza la regolarità delle notifiche di una precedente intimazione di pagamento, notificata nel
2023, contenente il preciso riferimento alle medesime cartelle sottese alla intimazione di pagamento notificata il 9 settembre 2024, qui impugnata;
che tale precedente intimazione di pagamento è stata notificata personalmente al destinatario in data 22 giugno 2023, giusto allegati prodotti, e non è stata impugnata;
che pertanto, nessun vizio relativo alle cartelle sottese può essere eccepito essendo la pretesa divenuta definitiva, posto che avrebbe potuto/dovuto essere fatto valere impugnando la precedente intimazione di pagamento e pertanto nessuna prescrizione della pretesa tributaria sottesa può dirsi intervenuta, come bene evidenziato nelle controdeduzioni;
che l'atto qui impugnato non presenta alcun difetto di motivazione essendo evidente il richiamo alle cartelle ed al tipo di tributo del quale è intimato il pagamento, secondo le caratteristiche dell'atto quali definiti dalla normativa vigente;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo;
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN
FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LIQUIDA IN EURO 1.744,32
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 24 novembre 2025.
Il Giudice AT Il Presidente
TT SI BE RU
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS OB, Presidente
ROSI AB, AT
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17507/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083783914 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182678143000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170274377439000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200095417581000 CONTRIBUTO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11747/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 09720160182678143000 di importo di euro 7.489,60, apparentemente notificata in data 14.01.2017 e n. 09720170274377439000, di importo di euro 145,53, asseritamente notificata il 7.04.2018, cartelle sottese all'intimazione di pagamento n.
09720249083783914000, con cui era stato invitato a versare euro 28.464,69, di cui euro 7.635,12 in ragione del mancato pagamento delle suindicate cartelle relative, rispettivamente, all'IRAP/IRPEF 2013 e ai diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2014, oltre alle relative sanzioni e ne ha chiesto l'annullamento contestando contestandone la mancata notifica con conseguente intervenuto decorso dei termini prescrizionali dei tributi sottesi;
lamentava inoltre l'insufficiente motivazione e la mancata allegazione di copia degli atti presupposti, in violazione degli artt. 6, 7 e 17 della Legge n. 212/2000; che si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione, allegando documentazione, ed ha contro dedotto la rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento, la n. 09720239020313956000 – avente ad oggetto anche le cartelle oggetto del presente ricorso - in data 22/6/2023, intimazione che non è stata opposta nei termini di legge;
pertanto, le eventuali eccezioni sugli asseriti vizi della cartella di pagamento, circa il merito della pretesa e sulla prescrizione precede alla notifica della stessa sono inammissibili perché tardive;
che è anche infondata l'eccezione di avvenuta prescrizione poiché tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239020313956000 (22/6/2023) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso (la n. 09720249083783914000 notificata il 9/9/2024) non risulta maturato alcun termine prescrizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato, in quanto dalle allegazioni documentali prodotte da parte resistente emerge con evidenza la regolarità delle notifiche di una precedente intimazione di pagamento, notificata nel
2023, contenente il preciso riferimento alle medesime cartelle sottese alla intimazione di pagamento notificata il 9 settembre 2024, qui impugnata;
che tale precedente intimazione di pagamento è stata notificata personalmente al destinatario in data 22 giugno 2023, giusto allegati prodotti, e non è stata impugnata;
che pertanto, nessun vizio relativo alle cartelle sottese può essere eccepito essendo la pretesa divenuta definitiva, posto che avrebbe potuto/dovuto essere fatto valere impugnando la precedente intimazione di pagamento e pertanto nessuna prescrizione della pretesa tributaria sottesa può dirsi intervenuta, come bene evidenziato nelle controdeduzioni;
che l'atto qui impugnato non presenta alcun difetto di motivazione essendo evidente il richiamo alle cartelle ed al tipo di tributo del quale è intimato il pagamento, secondo le caratteristiche dell'atto quali definiti dalla normativa vigente;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo;
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN
FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LIQUIDA IN EURO 1.744,32
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 24 novembre 2025.
Il Giudice AT Il Presidente
TT SI BE RU