Articolo 2 della Legge 31 ottobre 2003, n. 332
Articolo 1Articolo 3
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28 novembre 2003
Art. 2. (Designazione amministrazioni competenti). 1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:
a) il Ministero delle attivita' produttive competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo; b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo; c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.
Entrata in vigore il 28 novembre 2003