Art. 2.
Alla lettera b) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole "Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette".
Alla lettera b) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole "Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette".