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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4058/2023 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Sodaro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone
e Borsellino n. 80, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario designato Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Francesco Laurana n. 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver presentato in data 04.05.2022 domanda volta al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stato sottoposto a visita medica dalla competente
Commissione medica , ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari CP_1
per il riconoscimento della pretesa, chiedeva che l'adito GL volesse: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, dalla data della domanda e/o di quell'altra data che sarà accertata, aveva un'invalidità tale da avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della L. 104/1992, art. 3 comma 3 e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare che l' riconosca la prestazione richiesta, con gli CP_1
interessi legali come per legge e condannare l' al pagamento delle spese, CP_1
competenze, onorario del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
e difensore il quale dichiara di non aver ricevuto acconti e di avere anticipato spese”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
chiedendo un breve rinvio per dar modo alla Commissione Medica di CP_2
pronunciarsi in maniera definitiva, atteso che il ricorrente, nelle more del procedimento, era stato convocato a visita.
Con note di trattazione scritta del 07.01.2025, l' chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, posto che la Commissione Medica aveva riconosciuto le prestazioni richieste dal ricorrente, come risulta dai verbali allegati agli atti.
Con note sostitutive di udienza del 08.01.2025 il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa allo scadere del termine del
08.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere a fronte delle risultanze documentali come sopra richiamate, in quanto la Commissione Medica ha riconosciuto il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/05/2022) e portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge
104/1992).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo unicamente tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, si impone la decisione su detto contrasto secondo il principio della soccombenza virtuale.
In particolare, il tempo trascorso fra l'istanza amministrativa (04.05.2022) e il riconoscimento del requisito sanitario (20/05/2024 e 02.07.2024) vale a configurare la soccombenza virtuale dell' , che, pertanto, deve essere condannato a CP_1
rimborsare le spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 05/02/2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4058/2023 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Sodaro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone
e Borsellino n. 80, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario designato Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Francesco Laurana n. 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver presentato in data 04.05.2022 domanda volta al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stato sottoposto a visita medica dalla competente
Commissione medica , ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari CP_1
per il riconoscimento della pretesa, chiedeva che l'adito GL volesse: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, dalla data della domanda e/o di quell'altra data che sarà accertata, aveva un'invalidità tale da avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della L. 104/1992, art. 3 comma 3 e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare che l' riconosca la prestazione richiesta, con gli CP_1
interessi legali come per legge e condannare l' al pagamento delle spese, CP_1
competenze, onorario del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
e difensore il quale dichiara di non aver ricevuto acconti e di avere anticipato spese”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
chiedendo un breve rinvio per dar modo alla Commissione Medica di CP_2
pronunciarsi in maniera definitiva, atteso che il ricorrente, nelle more del procedimento, era stato convocato a visita.
Con note di trattazione scritta del 07.01.2025, l' chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, posto che la Commissione Medica aveva riconosciuto le prestazioni richieste dal ricorrente, come risulta dai verbali allegati agli atti.
Con note sostitutive di udienza del 08.01.2025 il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa allo scadere del termine del
08.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere a fronte delle risultanze documentali come sopra richiamate, in quanto la Commissione Medica ha riconosciuto il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/05/2022) e portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge
104/1992).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo unicamente tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, si impone la decisione su detto contrasto secondo il principio della soccombenza virtuale.
In particolare, il tempo trascorso fra l'istanza amministrativa (04.05.2022) e il riconoscimento del requisito sanitario (20/05/2024 e 02.07.2024) vale a configurare la soccombenza virtuale dell' , che, pertanto, deve essere condannato a CP_1
rimborsare le spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 05/02/2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo