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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 13483 / 2021
All'udienza del 07/05/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 07/05/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 13483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13483/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Indipendenza C.F._1
n.90, presso lo studio dell'Avv. Innocenzo Paolo Palermo da cui è difeso e rappresentato congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimino Stefano, giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
VIA NAPOLI 116 CATANIA presso lo studio dell'avv. TUDISCO FILIPPO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 18.10.2021, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 20.09.2021 al fin di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o comunque annullarne i punti 5, 6 e 7.
In particolare parte attrice impugna la delibera per un unico motivo , cioè la mancanza di quorum deliberativo, in quanto erroneamente l'assemblea ha conteggiato 506
millesimi, mentre, secondo la prospettazione di parte attrice, i millesimi erano 481,
perché è stato dato per presente un condomino- comproprietario che non lo era.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda formulata da parte attrice è infondata e va rigettata.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, di parte convenuta, di carenza di interesse e legittimazione del ad impugnare la delibera, in quanto l'attore ha contestato la Per_1
mancanza di quorum deliberativo e non la mancanza di delega.
Sul punto la S.C. ha statuito il seguente principio: “ In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se"
alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene
3 alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.” (Cass.
15434/2020)
Pertanto tale principio conferma l'esistenza dell'interesse ad agire del nella Per_1
fattispecie in esame.
Bisogna rilevare che soltanto nella memoria ex art. 183 VI comma n° 2 del 25.05.2022,
il ha contestato l'esistenza della delega tra i due comproprietari, ma tale Per_1
eccezione, oltrechè essere tardiva, è inammissibile in quanto soltanto il delegante può sollevare eccezioni afferenti l'esistenza o la validità della delega.
Disaminando l'eccezione di carenza di quorum deliberativo, si osserva che l'art. 67 II comma disp att. C.c. statuisce il principio secondo il quale: “ Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.”
Tale norma va interpretata nel senso che laddove in assemblea sia presente uno dei comproprietari, salvo diversa comunicazione pervenuta all'amministratore dagli altri condomini, può e deve presumersi che operi quale rappresentante degli altri comproprietari.
Orbene nella fattispecie in esame, anche se soltanto uno dei comproprietari ha CP_2
presenziato all'assemblea condominiale, la sua votazione va imputata all'intera proprietà condominiale e quindi l'assemblea ha giustamente conteggiato i millesimi per l'intera quota e non per metà.
4 Poiché risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto tra l'altro non è un'eccezione sollevata da parte attrice, la questione sulla validità o meno delle tabelle millesimali di nuova approvazione, sulla stessa non è necessario pronunciarsi.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 3.200,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 07.05.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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