TAR
Sentenza breve 6 giugno 2022
Sentenza breve 6 giugno 2022
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CS
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/12/2025, n. 9998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9998 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 09998 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00459/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2023, proposto dalla società Eden Roc
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma N. 00459/2023 REG.RIC.
della sentenza breve del T.A.R. Campania - Salerno (Sez. II) n. 1555/2022, pubblicata in data 6 giugno 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Consigliere Michele
TE e udito per la parte appellante l'Avvocato Nicola Laurenti in sostituzione dell'Avvocato Lorenzo Lentini;
MOTIVAZIONI
1. Il presente giudizio nasce dall'impugnazione di un diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, rilasciato dal Comune di Positano all'odierna appellante previo parere negativo della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e
Avellino.
2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania (Salerno), l'odierna appellante aveva impugnato il diniego comunale di compatibilità paesaggistica e il presupposto parere negativo della Soprintendenza.
3. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania (Salerno) ha accolto soltanto in parte il ricorso.
4. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento ai capi di sentenza che hanno respinto il gravame.
5. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza nel giudizio di appello, instando per la reiezione del gravame.
6. Il Comune – benché ritualmente evocato nel giudizio di appello – non si è costituito. N. 00459/2023 REG.RIC.
7. Nel corso del presente giudizio di appello, il Collegio ha richiesto alcuni chiarimenti istruttori al Comune non costituito.
8. Con deposito effettuato in data 5 giugno 2025, il Comune di Positano, benché non costituito, ha provveduto ad assolvere agli incombenti istruttori impartiti dal Collegio.
9. Con istanza depositata in data 11 dicembre 2025, l'appellante ha rappresentato al
Collegio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, instando quindi per la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
10. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
11. Ciò premesso, l'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente. L'art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.). Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
12. La natura in rito della presente sentenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00459/2023 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE RT IE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2025
N. 09998 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00459/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2023, proposto dalla società Eden Roc
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma N. 00459/2023 REG.RIC.
della sentenza breve del T.A.R. Campania - Salerno (Sez. II) n. 1555/2022, pubblicata in data 6 giugno 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Consigliere Michele
TE e udito per la parte appellante l'Avvocato Nicola Laurenti in sostituzione dell'Avvocato Lorenzo Lentini;
MOTIVAZIONI
1. Il presente giudizio nasce dall'impugnazione di un diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, rilasciato dal Comune di Positano all'odierna appellante previo parere negativo della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e
Avellino.
2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania (Salerno), l'odierna appellante aveva impugnato il diniego comunale di compatibilità paesaggistica e il presupposto parere negativo della Soprintendenza.
3. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania (Salerno) ha accolto soltanto in parte il ricorso.
4. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento ai capi di sentenza che hanno respinto il gravame.
5. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza nel giudizio di appello, instando per la reiezione del gravame.
6. Il Comune – benché ritualmente evocato nel giudizio di appello – non si è costituito. N. 00459/2023 REG.RIC.
7. Nel corso del presente giudizio di appello, il Collegio ha richiesto alcuni chiarimenti istruttori al Comune non costituito.
8. Con deposito effettuato in data 5 giugno 2025, il Comune di Positano, benché non costituito, ha provveduto ad assolvere agli incombenti istruttori impartiti dal Collegio.
9. Con istanza depositata in data 11 dicembre 2025, l'appellante ha rappresentato al
Collegio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, instando quindi per la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
10. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
11. Ciò premesso, l'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente. L'art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.). Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
12. La natura in rito della presente sentenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00459/2023 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE RT IE
IL SEGRETARIO