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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10962 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice delegato dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2556 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al custode giudiziario,
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Paola e dall'avv. Cristina
Miele, domiciliatari in Maddaloni, alla via Mastrantuono 28;
-Ricorrente-
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz 11
è elettivamente domiciliato;
-Resistente-
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-Resistente-
Conclusioni: per il ricorrente: come da ricorso introduttivo;
chiede “l'annullamento del decreto di rigetto, con conseguente accoglimento dell'istanza di liquidazione delle spettanze maturate, e condanna alle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La ha proposto opposizione ex art. 170 Parte_1
DPR 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 27.12.2024 (notificato il
7.1.2025) di rigetto dell'istanza di liquidazione dell'indennità da lei richiesta in relazione all'incarico di custode giudiziario per “l'attività di prelievo, trasporto, conservazione e 2
custodia di n. 5 colli contenenti n. 326 pezzi di abbigliamento, occupanti un volume di 2 mq, affidato all'odierna ricorrente dal 7.1.2023 al 18.5.2023”, sequestrati dalla Guardia di
Finanza.
Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di liquidazione dell'indennità poiché depositata oltre il termine decadenziale di 100 giorni successivi all'espletamento dell'incarico previsto dall'art. 71 comma 2 D.P.R. 115/2020.
L'opponente lamenta l'erroneità del provvedimento ritenendo che “ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71
D.P.R. 115/2002 prevede per la liquidazione in favore degli atri ausiliari del magistrato nel processo penale e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori” ma è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e ha determinato il quantum da liquidarsi in applicazione del D.M. 265/2006 in € 358,16 oltre IVA. In subordine, ha dedotto la sussistenza di un danno da lucro cessante, con conseguente richiesta risarcitoria e/o di parametrazione ai costi di gestione per la quantificazione dell'indennità di custodia.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
“1) Revocare e/o annullare e/o riformare il decreto” opposto;
“2) In via principale condannare le resistenti alla corresponsione … in relazione al periodo di custodia protrattasi dal 07.01.2023 al 18.05.2023 … il compenso spettante al custode in complessivi € 358,16 … oltre IVA come da istanza di liquidazione depositata … nonché come da tabella acclusa al presente ricorso e/o in quella maggiore o minore somma che l'adito
Giudicante riterrà congrua;
3) In via gradata … condannare i resistenti al risarcimento del danno da lucro cessante patito dalla ricorrente, ovvero rideterminare l'indennità spettante al Custode attraverso una corretta parametrazione della predetta indennità rispetto ai costi di gestione sostenuti mediamente per l'attività di custodia, considerando altresì un – sia pur contenuto – margine di utili”.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, infondata sotto Controparte_1
ogni profilo, vinte le spese di lite.
Precisate le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c, scadenti il 13.11.2025, sono stati riservati la decisione e il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
2). Con l'opposizione proposta, la ricorrente deduce l'erronea applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 71 D.P.R. 115/2002 alle liquidazioni relative ai custodi giudiziari, 3
sostenendo che tale riguarderebbe esclusivamente gli ausiliari del giudice diversi dal custode, poiché la disciplina del compenso di quest'ultimo sarebbe interamente e autonomamente regolata dal successivo art. 72, che non contempla alcun termine decadenziale per la presentazione dell'istanza.
Tae tesi non può essere condivisa.
La questione sollevata è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, ormai definito da un indirizzo costante e consolidato della Suprema Corte che ha chiarito in modo univoco come il custode giudiziario debba essere ricompreso, a pieno titolo, nel novero degli ausiliari del magistrato, risultando pertanto soggetto, al pari di questi ultimi, al termine di decadenza di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 115/2002 per la presentazione della domanda di liquidazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 21482 del 19 agosto 2019 ha confermato tale principio, dando continuità a un orientamento che si è ormai stabilizzato.
La Suprema Corte ha evidenziato, con argomentazioni particolarmente puntuali, che
“l'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.11577/2017,
Cass. 8483/2013, Cass. 5084/2010, Cass. 22860/2007, Cass. 102523/2002, Cass.
6115/19084, Cass. 3544/1983, Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo”; in particolare, rileva la Suprema Corte che “il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e ss. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68)”, aggiungendo che “parimenti il D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 3, prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”. Sottolinea la Suprema Corte che “l'oggettiva diversità dei compiti svolti dai singoli ausiliari, i dati letterali valorizzati in ricorso e la diversa collocazione delle rispettive discipline nell'ambito del testo unico non consentono di differenziare il regime dei compensi”. In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto che “l'art. 71 del D.P.R. 115/2002” nel disporre che “le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di 4
decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni”, utilizzi una formula che, per la sua ampiezza comprende ogni tipologia di emolumento dovuto ai soggetti che svolgono attività su incarico dell'autorità giudiziaria, senza distinguere tra onorari, indennità o altre forme di compenso, mentre “il successivo art. 72” che disciplina specificamente l'indennità di custodia, pur prevedendo una scansione procedimentale particolare (“l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”), non contiene alcuna deroga espressa al principio generale del termine decadenziale fissato dall'art. 71, né appare in grado di fondare un regime del tutto autonomo e incompatibile con esso. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la norma,
“pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico
e …, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina”.
La Corte ha inoltre osservato che neppure la diversa natura dell'emolumento – indennità per il custode, onorario per gli altri ausiliari, può costituire fondamento di una deroga, in quanto
“l'art. 71, assoggetta al termine di decadenza tutte le spettanze degli ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice”.
La ricostruzione sistematica effettuata rende dunque ineludibile la conclusione secondo cui il custode, in quanto ausiliario del giudice a tutti gli effetti, è soggetto alla medesima disciplina decadenziale prevista per gli altri ausiliari del magistrato;
sul punto sottolinea la Suprema
Corte che “osta a differenziare – in astratto – la posizione del custode da quella degli altri collaboratori del giudice, anche il dato letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. n), nel punto in cui, ai fini dell'applicabilità delle singole disposizioni del testo unico, uniforma il trattamento normativo delle singole figure, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato”.
Pertanto, “pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen.
113/2005; Cass. 6715/2004)”, più risalente nel tempo, la Suprema Corte ha ritenuto “in definitiva … di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.
71 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile”. 5
Il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Civili della Suprema Corte è stato ulteriormente confermato da una più recente pronuncia (cfr. Cass. Sez. II, 4/7/2023, n. 18797) nella quale si è ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge”. La norma, pertanto, trova applicazione anche nei confronti del custode, senza eccezioni, come già affermato da Cass. Sez. II, sentenza
11/05/2017 n. 11577.
Alla luce di tali considerazioni e del consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità, deve concludersi che il custode giudiziario, quale ausiliario del magistrato a tutti gli effetti, è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso.
L'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione va, pertanto, rigettata.
3). È infondata la domanda subordinata con cui la ricorrente chiede il riconoscimento di un preteso danno da lucro cessante parametrato ai costi di gestione dell'attività di custodia.
Va rilevato che la pretesa risarcitoria è stata articolata solo in via subordinata rispetto all'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di pagamento delle indennità spettanti al custode giudiziario ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, confermato in questa sede.
Tanto premesso, la domanda è priva di prova.
La ricorrente non ha allegato, né, tantomeno, provato alcun concreto pregiudizio patrimoniale derivante dalla sottrazione di risorse aziendali all'ordinaria attività di impresa. In particolare:
-. non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che gli spazi di deposito, i mezzi d'opera o il personale fossero utilizzati al limite della capacità operativa, sì da comportare una effettiva rinuncia forzata a incarichi più remunerativi;
-. non è stata fornita prova specifica dell'esistenza di attività alternative determinatamente individuate, che la società avrebbe potuto svolgere e che sono state abbandonate o non intraprese a causa dell'incarico di custodia;
6
-. la ricorrente non ha dimostrato che l'impiego delle proprie risorse aziendali per l'attività di custodia abbia comportato una incidenza economica negativa effettiva, né ha documentato un decremento di fatturato o mancati ricavi correlabili con certezza al vincolo di custodia;
-. la consulenza tecnica allegata ha avuto ad oggetto l'attività di custodia di altra impresa
(Super Car di MA MA) ed è quindi irrilevante in questa sede.
Sul punto, è utile ricordare che il lucro cessante, per essere risarcibile, richiede la dimostrazione – anche presuntiva, ma ancorata a fatti specifici – della probabilità seria e concreta di un guadagno perduto. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di affermare, anche in termini probabilistici, che l'attività di custodia abbia impedito altre attività certamente più remunerative e concretamente disponibili.
Infine, va evidenziato che l'attività di custodia giudiziaria – specie se svolta da società che professionalmente operano nel settore – comporta fisiologicamente costi strutturali (depositi, mezzi, personale, gestione amministrativa). Tali costi non danno luogo, di per sé, ad alcun danno risarcibile, poiché vengono remunerati esclusivamente mediante le indennità di custodia previste dalla legge, che avrebbero dovuto essere tempestivamente richieste nei modi e nei termini del D.P.R. n. 115/2002.
Per le esposte ragioni, la domanda subordinata di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere rigettata.
4). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nell'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità del settore penale, di orientamenti di segno contrario a quello consolidatosi in sede civile e posto a fondamento della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta l'opposizione e le domande proposte da Parte_1
[...]
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25.11.2025. IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta Calise