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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1168/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE MA del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Bellante presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Dario CP_1 C.F._2
D'IO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Giulianova presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 569/24 del Tribunale di Teramo del 28 maggio 2024 in tema di querela di falso.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, la querela di falso proposta incidentalmente da
[...]
[..
[...] nei confronti di (che aveva depositato il documento nell'ambito del giudizio Controparte_2 CP_1 principale di risarcimento danni da inadempimento nell'esecuzione di un contratto di installazione di un impianto fotovoltaico) ed avente ad oggetto la scrittura privata del 15 novembre 2012 denominata
“dichiarazione”.
1.2. Nel corpo della motivazione, il Collegio ha dato atto delle prospettazioni delle parti.
La ha, in estrema sintesi, disconosciuto l'inserimento nel testo della suddetta scrittura Parte_1 del proprio nominativo, della data e del luogo (Teramo) nonché la propria sottoscrizione.
Il in estrema sintesi, ha confermato di aver redatto la dichiarazione fatta eccezione per le CP_1 parti in contestazione aggiungendo di aver consegnato, per il riempimento, il suddetto documento a figlio della , dal quale in un secondo momento lo ha ricevuto con Testimone_1 Parte_1 allegato il documento di identità della parte sottoscrittrice.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'istruttoria della causa si è incentrata essenzialmente sulla CTU grafologica le cui risultanze sono state integralmente condivise;
- con riferimento al nome della , alla data e luogo della dichiarazione, l'esperto ha Parte_1 escluso la presenza di alterazioni concludendo per la soluzione che la mano che ha inserito tali dati nel testo del documento risulta diversa rispetto da quella che ha completato il contenuto;
- per quanto concerne invece la firma (richiamando integramente alcuni passaggi dell'elaborato) è stato evidenziato che essa “…….non permette un'analisi completa di numerosi parametri (quali la dimensione, la pressione, il tratto, la coesione e la presa del rigo e degli spazi) anche se vi sono corrispondenze in alcuni parametri grafici, come l'agilità di movimento e la coesione, la conduzione spontanea del movimento verso destra in assenza di complicazioni e compromissioni qualitative e quantitative, di talché “il confronto tra le comparative di e la firma in verifica Parte_1
(…) evidenzia alcune corrispondenze in un contesto di parametri non valutabili a causa della natura grafica dell'inchiostro della verificanda (troppo slavato e/o assente) che non ha tracciato altre parti di firma e che rende non oggettivi gli aspetti osserevabili” (vd. pag. 22-23);” ed ancora “ in relazione alla sottoscrizione sussistono “numerosi aspetti sostanziali non sono stati valutati perché l'inchiostro
(…) non è tale da permetterne lo studio” tanto che “nelle parti di firma leggibile, le caratteristiche osservate non possono essere considerate sicuramente certe in quanto la slavatura dell'inchiostro rende parziale ogni osservazione e considerazione” (vd. pag. 24), di talché tale sottoscrizione “non presenta le necessarie caratteristiche per poter essere analizzata in modo oggettivo e completo (…),
2 pertanto non è possibile esprimere un giudizio in merito all'autenticità della firma” ( cfr pag 3 della sentenza);
- il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni della parte;
- la , pur essendone onerata nel rispetto dei principi di ordine generale in tema di riparto Parte_1 dell'onere della prova, non ha offerto ulteriori elementi da cui poter desumere la falsità e certamente non può ritenersi decisiva in tal senso la omessa indicazione della dichiarazione per cui è causa nella scrittura privata sottoscritta a distanza di tempo (e sulla quale meglio si dirà nel prosieguo);
1.4. La pronunzia del Tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dalla Parte_1 mediante l'articolazione di due motivi.
La prima censura ha invero riguardato due distinti aspetti della vicenda.
Un primo, relativo all'omessa convocazione a chiarimenti del CTU.
Secondo la prospettazione dell'appellante, anche alla luce delle osservazioni del proprio perito (a cui peraltro non vi sarebbe stata risposta), la firma sulla scrittura non risulta a lei riconducibile per l'assenza di tratti incisivi e la mancanza (anche per quanto concerne le ulteriori parti del documento oggetto di querela) di elementi identificativi in difetto del compimento di accertamenti strumentali.
Per tali ragioni, quindi, è stata chiesta la rinnovazione della CTU.
Un secondo fattore lamentato, può individuarsi nell'errata valutazione del materiale probatorio ulteriore presente in atti e rappresentato dalla peraltro già citata ulteriore scrittura privata del 2018, del contenuto dell'originario ricorso ex art 702 bis cpc, dei documenti di comparazione costituiti dal passaporto, dalla carta di identità, dal permesso di costruire n. 149/10, dalla denuncia delle variazioni dell'11 aprile 2000 e da altri documenti comunque depositati.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha contestato il capo delle spese ed anche in tal caso per due essenziali ragioni.
Innanzitutto, l'omessa valutazione dell'incidenza sui dubbi comunque rappresentati anche dal CTU sulla firma riguardo alle spese che pertanto avrebbero dovuto essere compensate integralmente.
Vi è poi, il riconoscimento del compenso per la fase di studio e per quella di istruzione che, tuttavia, non è dovuto ed in ogni caso, ove si volesse opinare in senso contrario, occorrerebbe attenersi ai minimi tabellari.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU e CP_1 comunque resistendo all'interposto gravame così insistendo per il suo rigetto.
Anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha formulato le medesime conclusioni.
3 Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e di quanto rinvenuto e trasmesso nel fascicolo d'ufficio del primo grado non essendo disponibile in formato telematico.
All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi, in quanto diversi fra loro, può avvenire separatamente ed a tal fine è possibile osservare quanto segue.
3.1.Il punto di snodo della controversia risiede nell'accertare la genuinità della sottoscrizione di
[...] alla scrittura (denominata “dichiarazione”) prodotta nell'ambito del giudizio tra il Parte_1 figlio della medesima e nonché della riconducibilità alla mano della stessa di altre parti CP_1 del suddetto documento costituiti dal proprio nominativo ed anche dalla data (15 novembre 2012) e luogo (Teramo) della firma.
Non vi è, al contrario, contestazione sul fatto che le restanti parti del documento (con cui, in definitiva, vi è stata l'assunzione da parte della odierna appellante a garanzia dell'eventuale obbligazione risarcitoria del Perito Industriale nei confronti di e Testimone_1 Parte_2 [...]
siano state compilate, e per sua stessa ammissione, da . Parte_3 CP_1
Come già anticipato, il giudice di prime cure ha recepito integralmente le risultanze della CTU grafologica espletata in corso di causa.
L'esperto, che ha provveduto all'esame dell'originale della dichiarazione nonché di scritti di comparazione (costituiti da documenti firmati dalla nell'orizzonte temporale compreso Parte_1 tra il 2005 ed il 2022) e di saggio grafico, ha così argomentato le proprie conclusioni che possono di seguito essere sintetizzate:
- Un primo esame ha riguardato le firme contenute negli scritti di comparizione e su tale aspetto sono stati indicati una serie di elementi comuni (tra cui pressione, inclinazione, forma di alcune lettere maiuscole e minuscole) e quindi distintivi del tratto grafico del sottoscrittore
(cfr pagg. 10-11);
4 - Con riguardo alla firma apposta (nella parte in basso) alla dichiarazione, è stato rilevato il dato, peraltro agevolmente verificabile anche ictu oculi, della inchiostratura a tratti non completa;
- “ Il confronto tra le comparative e la firma in verifica V3 come riconoscibile già nelle pagine precedenti evidenzia corrispondenze in alcuni parametri grafici come l'agilità di movimento
e la coesione (per gli elementi valutabili). Nel confronto appare similare anche la conduzione spontanea del movimento vero destra in assenza di complicazioni e compromissioni qualitative e quantitative. In sintesi, il confronto tra le comparative di e Parte_1 la firma in verifica V3 evidenzia alcune corrispondenze, in un contesto di parametri non valutabili a causa della natura grafica dell'inchiostro della verificanda (troppo slavato e/o assente) che non ha tracciato altre parti di firma e che rende non oggettivi gli aspetti osservabili” (cfr pagg 22-23);
- Con riguardo, invece, al nominativo (identificato in CTU con V1) ed alla data e luogo
(identificati con V2) è stato evidenziato che “Dal preliminare confronto tra le comparative di
e le diciture in verifica (V2-V3) emergono similarità nell'engramma Parte_1 formativo e nella espressività nel suo complesso: le diciture in verifica V1 e V2 presentano una bassa scorrevolezza grafica di grado molto inferiore a quella che la sig. Parte_1 ha rappresentato nella firme, ma è compatibile con le diciture in stampatello oggetto di indagine. L'agilità e la semplificazione della grafica delle Forme si presentano più evolute nelle firme del saggio grafico. Il confronto con V1-V2, relativo alla gestione dei vari parametri del gesto grafico, mette in luce sostanziali correlazioni nella conduzione del movimento. Le scritture comparative presentano scarsa fluidità, il tratto è rigido e staccato….Sono corrispondenti le movenze che risultano rigide e poco elastiche delle forme negli elementi V1 e V2.
- - corrispondono le ampiezze, caratterizzate per sufficienti larghezze di lettere e tra lettere all'interno delle diciture;
…. compresa nella variabilità delle comparative è, l'inclinazione grafica e l'orientamento del rigo ascendente..è compresa nella variabilità delle comparative il livello coesivo che si osserva nelle diciture in verifica V1 e V2…..del tutto compatibile è il ritmo grafico è l'organizzazione grafica che iscrive le lettere sul rigo. Anche nelle comparative il ritmo che si osserva nelle diciture in verifica è frammentato… non corrisponde la pressione calcata in V1 e V2 rispetto alle comparative che presentano una più pressione leggera…. l'allineamento del rigo è compatibile con l'andamento generale delle comparative” (cfr pagg 19-21);
5 3.2. Il consulente ha anche risposto alle osservazioni ed ha in effetti concluso nel senso che:
- “Si confermano le risultanze di autografia delle manoscritture V1 e V2 ( il Parte_1
21/11/1961) per analogie che sono ascrivibili soprattutto all'engramma formativo ideativo, al livello di evoluzione grafico, alla dimensione, alla presa dello spazio, all'organizzazione grafica oltre, e quindi, non solo, alla morfologia delle lettere” (cfr pag. 30);
- per giungere a tale soluzione, l'esperto ha ulteriormente specificato che “Il CTP propone una serie di riscontri, per gran parte, formativi, su alcuni profili letterali o addirittura su porzione ( vedi pag.
21 quarto rigo “ peculiare avvio arrotolato della maiuscola C”) che privilegiano l'interpretazione di alcuni aspetti rispetto ad altri. Come lo stesso CTP afferma “il carattere stampatello, unitamente ad indicazioni numeriche, sono per loro natura piuttosto standardizzati nella popolazione scrivente, essendo ridotta al minimo la percentuale di personalizzazione (…)” in ragione di questo il grafismo non può essere osservato attraverso solo la chiave morfologica dei profili letterali. E' il gesto grafico che va osservato, il livello di evoluzione grafica che si esplica nella gestione del vari parametri del movimento grafico e, quindi, nelle varie altre peculiarità formative. Per sostenere ciò il CTP propone una serie di riscontri che possono anche risultare suggestivi(!), ma che non assumono alcuna rilevanza se inquadrati, come è indispensabile fare, in una disamina complessiva che tenga conto dei confronti che emergono nell'engramma di firma, nel livello di evoluzione grafica, nella gestione dei vari parametri del gesto grafico e nelle altre peculiarità formative con i relativi automatismi. (cfr pag. 28);
- con riguardo alla firma, invece, “Si conferma l'impossibilità ad esprimere un giudizio certo sulla firma V3 ( ) in quanto non pienamente periziabile. Tuttavia, in relazione e in Parte_1 risposta a quanto osservato, si mette in evidenza, che la prima parte di firma V3 pienamente esaminabile, non presenta elementi di compatibilità grafica con la modalità di sottoscriversi abituale della sig.ra ” (cfr pag 30); Parte_1
- sulle restanti parti inserite in stampatello (identificativi V1 e V2) nella risposta alle osservazioni si legge “Il CTP propone una serie di riscontri, per gran parte, formativi, su alcuni profili letterali o addirittura su porzione ( vedi pag. 21 quarto rigo “ peculiare avvio arrotolato della maiuscola C”) che privilegiano l'interpretazione di alcuni aspetti rispetto ad altri. Come lo stesso CTP afferma “il carattere stampatello, unitamente ad indicazioni numeriche, sono per loro natura piuttosto standardizzati nella popolazione scrivente, essendo ridotta al minimo la percentuale di personalizzazione (…)” in ragione di questo il grafismo non può essere osservato attraverso solo la chiave morfologica dei profili letterali. E' il gesto grafico che va osservato, il livello di evoluzione grafica che si esplica nella gestione del vari parametri del movimento grafico e, quindi, nelle varie altre peculiarità formative. Per sostenere ciò il CTP propone una serie di riscontri che possono anche
6 risultare suggestivi(!), ma che non assumono alcuna rilevanza se inquadrati, come è indispensabile fare, in una disamina complessiva che tenga conto dei confronti che emergono nell'engramma di firma, nel livello di evoluzione grafica, nella gestione dei vari parametri del gesto grafico e nelle altre peculiarità formative con i relativi automatismi” (cfr pag 28);
- in altri termini, in situazioni analoghe (ovverosia di scrittura in stampatello) la verifica deve avvenire operando una valutazione complessiva del gesto grafico e non quindi su singole lettere;
3.3. In conclusione, è possibile affermare che:
- per quanto concerne le parti in stampatello (riferite al nominativo della , alla data ed Parte_1 alla firma della dichiarazione) le evidenziate analogie nel tratto grafico rispetto agli scritti di comparazione sono tali da escludere alla radice dubbi sulla riconducibilità alla odierna parte appellante;
- per quanto concerne invece la sottoscrizione, deve sin da subito osservarsi che già il Tribunale, pur prendendo atto delle conclusioni del CTU, ha specificato che “Quanto alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, sebbene il CTU abbia evidenziato che la parte della sottoscrizione esaminabile non presenta elementi di compatibilità grafica con la modalità di sottoscrizione abituale di (vd. pag. 30), ha – comunque – ravvisato l'esistenza di corrispondenze (vd. Parte_1 pag. 22-23), chiarendo – tuttavia – la non periziabilità della sottoscrizione.” (cfr pag 4);
- tale percorso argomentativo (che il primo giudice ha ricollegato ai principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova) deve essere condiviso;
- in particolare, risulta arduo in logica ancora prima che in diritto sostenere da un lato la piena riconducibilità alla dell'inserimento nel testo della dichiarazione del proprio nome, del Parte_1 luogo e della data e successivamente escludere che la sottoscrizione sia aprocrifa;
- peraltro il CTU ha evidenziato che l'impossibilità di esaminare una parte della firma è stata determinata da un problema di inchiostro della penna, tuttavia restano fermi quei tratti (rispetto agli scritti di comparazione) di analogia (peraltro evidenziati dal CTU e valorizzati dal Tribunale) che, dovendosi operare una valutazione complessiva della vicenda, non possono che condurre alla soluzione di ritenere la firma riferibile alla;
Parte_1
- le ulteriori argomentazioni svolte dalla predetta sull'illogicità della mancata menzione della dichiarazione del 2012 nella transazione del 2018 non colgono nel segno e pertanto non possono essere condivise in quanto si tratta quest'ultima ha individuato l'oggetto della prestazione dovuta dalla parte che la si è impegnata a garantire mediante la sottoscrizione della Parte_1 dichiarazione oggetto di causa;
7 - la scelta delle scritture di comparazione (nonostante la produzione effettuata dall'appellante) è rimessa al CTU che, come anticipato, ha individuato documenti certamente riconducibili alla
[...]
e formati in un arco temporale ampio certamente idoneo a formulare una valutazione Parte_1 attendibile sul tratto grafico della stessa,
3.4. Ne deriva, allora, che non ricorrono, nel merito (senza addentrarsi nella questione in rito sulla ammissibilità dell'istanza in effetti avanzata per la prima volta in questa sede) le condizioni per la rinnovazione della CTU né tanto meno di una nuova convocazione dell'esperto a chiarimenti.
A tale riguardo, a completamento delle considerazioni svolte nelle pagine che precedono, deve aggiungersi che per quanto riguarda le indicazioni in stampatello (quindi V1 e V2) le valutazioni dell'esperto devono ritenersi ampiamente esaustive, mentre con riguardo alla sola sottoscrizione è sufficiente aggiungere che la questione dell'inchiostratura non potrebbe che far pervenire ad identiche conclusioni senza apportare alcun significativo elemento oltre a quanto già emerso per il quale quindi non resta altro che operare una valutazione sulla idoneità ai fini della genuinità oppure della apocrifia della firma.
4. Anche il secondo motivo di gravame sulle spese di lite è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.
Nelle controversie in materia di querela di falso, il valore della controversia è certamente indeterminabile e di conseguenza deve essere condivisa la soluzione del primo giudice.
Con riguardo ai valori applicati, il primo giudice ha correttamente applicato i valori medi e la complessità delle questioni ben giustificano un siffatto criterio.
Non può escludersi la debenza del compenso per le fasi di studio (da intendersi riferita non certamente al giudizio nel corso del quale è stata proposta la querela di falso incidentale) e di trattazione ed istruttoria (in tal caso già la sola nomina del CTU, l'esame dell'elaborato sono fattori sufficienti a ritenerla dovuta).
Sulla possibilità di addivenire ad una compensazione per quanto ampiamente detto sulla sottoscrizione, deve esprimersi (così condividendo il ragionamento del primo giudice) una valutazione negativa in quanto si tratta di operare una valutazione complessiva del giudizio.
Per tali essenziali ragioni, l'appello deve essere rigettato.
5.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.”
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Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 4.996,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi, attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità ) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 569/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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