Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Rimini Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5 del c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA GN e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Premesso che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questo Tribunale, in accoglimento della domanda incidentale, ha ordinato all’Amministrazione di provvedere ad individuare un’idonea collocazione per il ricorrente;
Considerato che, il 7 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che, a seguito della suddetta ordinanza cautelare, con provvedimento prefettizio del 20 gennaio 2026 (depositato in atti) è stato disposto l'inserimento del richiedente in un CAS;
Vista la richiesta di parte ricorrente di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che al Collegio non rimanga che dare atto di ciò, disponendo la compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolarità della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
MA GN, Consigliere, Estensore
OL Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GN | OL IE |
IL SEGRETARIO