Articolo 13 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 12Articolo 14
Versione
26 gennaio 1948
Art. 13.
Il penultimo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Al segretario e' corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorari - giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato).
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948