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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1917/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], distretto di Montreal, provincia del Quebec - 944 Rue Hartland, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giulia Artini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Comiso (RG) in data 13.07.2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2002, parte II, serie A, numero 56; che le parti hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Comiso, 28.12.2005), ormai maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
che le parti hanno esposto di essersi separati giusta sentenza n. 29/2024 del 04.01.2024 resa in seno al procedimento n.ro 1768/2023 R.G. dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 29/2024 resa dal Tribunale di Ragusa in data 04.01.2024 in seno al procedimento per separazione consensuale n. 1768/2023 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, e saranno liberi di scegliere la residenza ritenuta più opportuna, anche all'estero;
2. Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di euro 200,00 a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di contributi al mantenimento a titolo personale in quanto entrambi economicamente autosufficienti. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Comiso (RG) in data 13.07.2002 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio dello stesso Comune, anno 2002, parte II, serie A, numero 56;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1917/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], distretto di Montreal, provincia del Quebec - 944 Rue Hartland, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giulia Artini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Comiso (RG) in data 13.07.2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2002, parte II, serie A, numero 56; che le parti hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Comiso, 28.12.2005), ormai maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
che le parti hanno esposto di essersi separati giusta sentenza n. 29/2024 del 04.01.2024 resa in seno al procedimento n.ro 1768/2023 R.G. dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 29/2024 resa dal Tribunale di Ragusa in data 04.01.2024 in seno al procedimento per separazione consensuale n. 1768/2023 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, e saranno liberi di scegliere la residenza ritenuta più opportuna, anche all'estero;
2. Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di euro 200,00 a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di contributi al mantenimento a titolo personale in quanto entrambi economicamente autosufficienti. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Comiso (RG) in data 13.07.2002 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio dello stesso Comune, anno 2002, parte II, serie A, numero 56;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti